§ 4.1.126 - L.R. 16 novembre 2021, n. 49.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:16/11/2021
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Modifiche al comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 “Denuncia dei lavori e autorizzazione all’inizio dei lavori”
Art. 2.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 “Utilizzazione degli edifici e manufatti”


§ 4.1.126 - L.R. 16 novembre 2021, n. 49.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), così come modificata dalla L.R. n. 38/2020

(B.U. 17 novembre 2021, n. 81 - S.O.)

 

Art. 1. Modifiche al comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 “Denuncia dei lavori e autorizzazione all’inizio dei lavori”

1. Il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 è così sostituito:

“9. Per gli interventi di sopraelevazione alla denuncia dei lavori deve essere allegata una certificazione del collaudatore che specifichi il numero massimo dei piani che è possibile realizzare e che attesti l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Il deposito di tale certificazione non sostituisce la certificazione dell’Ufficio tecnico regionale, di cui all’art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. L’autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale è rilasciata nel rispetto dei termini previsti dal presente articolo.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 “Utilizzazione degli edifici e manufatti”

1. All’articolo 9 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 38, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“9. Per le opere strutturali, la cui vita nominale risulta superata alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato il termine, in via transitoria, di anni due dalla medesima data per la produzione della certificazione di idoneità statica. E’ consentito l’utilizzo delle opere durante l’arco temporale entro il quale deve essere prodotto il certificato di idoneità statica.” [1].


[1] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel sul B.U. n. 82 Speciale del 25/11/2021.