§ 6.2.246 - L.R. 21 settembre 2021, n. 28.
Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:21/09/2021
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
Art. 2.  Norma transitoria.
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 6.2.246 - L.R. 21 settembre 2021, n. 28.

Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".

(B.U. 24 settembre 2021, n. 128)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.

1. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, la parola: “dieci” è sostituita con la parola: “quindici”.

2. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 44 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, è sostituita dalla seguente:

“c) l’obbligo per il beneficiario, con esclusione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di prestare specifica garanzia fideiussoria oppure ipotecaria, con oneri ed eventuali altri accessori a proprio carico, a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;”.

 

     Art. 2. Norma transitoria.

1. La modifica riferita alla durata di cui al comma 1 dell’articolo 1, si applica anche ai contratti di finanziamento in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.