§ 5.5.154 - L.R. 5 maggio 2021, n. 8.
Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di istruzione, cultura e sport.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:05/05/2021
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
Art. 2.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.
Art. 3.  Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17
Art. 4.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 5.5.154 - L.R. 5 maggio 2021, n. 8.

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2021 in materia di istruzione, cultura e sport.

(B.U. 5 maggio 2021, n. 60)

 

Art. 1. Modifiche agli articoli 3, 25, 27 e 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. All’articolo 3, comma 1, lettera h) e alla rubrica dell’articolo 27 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: “studenti portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “studenti con disabilità”.

2. Agli articoli 25, comma 1, e 27, comma 1, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: “portatori di handicap”, “disabili” e “persone handicappate” sono sostituite con le seguenti: “persone con disabilità”.

3. All’articolo 25, comma 4, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole: “Ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “Alle persone con disabilità”.

4. All’articolo 37, comma 1, lettera g) della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le parole “ai portatori di handicap” sono sostituite con le seguenti: “alle persone con disabilità”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nelle materie di competenza regionale, le Aziende di cui al comma 1 sono uffici regionali competenti ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per lo svolgimento delle funzioni inerenti l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo studio universitario di cui all’articolo 3. Le somme introitate a titolo di sanzione sono destinate per una quota pari al trenta per cento delle stesse al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), h) e n) del comma 1 dell’articolo 3.”.

 

     Art. 3. Proroga dell’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17

“Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell’attività motoria e sportiva”.

1. L’efficacia della legge regionale 20 maggio 2020, n. 17 è prorogata al 31 dicembre 2021.

 

     Art. 4. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

 

     Art. 5. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.