§ 2.9.172 - L.R. 29 luglio 2021, n. 20.
Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:29/07/2021
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Funzioni degli enti locali.
Art. 5.  Funzione degli enti del Terzo settore.
Art. 6.  Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione.
Art. 7.  Programma annuale.
Art. 8.  Monitoraggio delle politiche di accoglienza.
Art. 9.  Conferenza annuale sul fenomeno migratorio.
Art. 10.  Interventi a sostegno dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e dei beneficiari di protezione complementare.
Art. 11.  Iniziative per il rientro ed il reinserimento nei Paesi di origine.
Art. 12.  Interventi per i minori stranieri non accompagnati.
Art. 13.  Elenco regionale dei mediatori culturali.
Art. 14.  Assistenza socio-sanitaria.
Art. 15.  Politiche abitative.
Art. 16.  Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio.
Art. 17.  Orientamento e formazione professionale.
Art. 18.  Misure per l'inserimento lavorativo e l'autoimprenditorialità.
Art. 19.  Misure a tutela del lavoro regolare.
Art. 20.  Misure contro la discriminazione.
Art. 21.  Clausola valutativa.
Art. 22.  Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.
Art. 23.  Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.
Art. 24.  Entrata in vigore.


§ 2.9.172 - L.R. 29 luglio 2021, n. 20.

Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.

(G.U.R. 6 agosto 2021, n. 34 - S.O. n. 48)

 

CAPO I

Principi, finalità e destinatari

 

Art. 1. Principi e finalità.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, concorre, anche attraverso un sistema integrato di interventi, alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi presenti sul proprio territorio, assicurando l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno e sovranazionale, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. La legislazione regionale si ispira a principi di uguaglianza, alla costruzione di una società multiculturale ed inclusiva, alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenti culture e al contrasto di ogni forma di discriminazione.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono politiche di intervento finalizzate:

a) alla realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso l'effettivo riconoscimento dei diritti inviolabili;

b) alla realizzazione di una società plurale ed inclusiva volta a favorire la valorizzazione delle culture e delle tradizioni di origine delle persone straniere dimoranti in Sicilia e, contestualmente, il rafforzamento della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

c) all'istituzione di un sistema regionale di monitoraggio volto ad acquisire elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie oggetto della presente legge;

d) alla partecipazione alla vita pubblica delle persone straniere dimoranti in Sicilia ed alla valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e delle comunità, anche favorendo l'associazionismo tra le comunità di migranti;

e) al contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e allo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti vulnerabili quali, in particolare, le donne e i minori;

f) alla corretta informazione sui diritti e sui doveri previsti dalla legislazione italiana e sugli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;

g) alla promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento del legame con il Paese di origine e con le famiglie, favorendo il rientro assistito nei Paesi di origine.

 

     Art. 2. Destinatari.

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi dimoranti sul territorio della Regione.

2. La presente legge si applica anche ai richiedenti ed ai titolari di protezione internazionale ed ai beneficiari di protezione complementare presenti nel territorio regionale, fatte salve le competenze dello Stato.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di norme statali e regionali più favorevoli.

 

CAPO II

Assetto istituzionale e programmazione

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla programmazione e alla gestione delle politiche di accoglienza, al fine di favorire l'inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) promuove, in raccordo con lo Stato e gli enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza;

b) adotta il Piano triennale degli interventi e i relativi programmi annuali;

c) valuta l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati dall'amministrazione regionale, garantendo sul territorio regionale omogeneità e pari opportunità di accesso alle diverse prestazioni al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione, anche avvalendosi del Centro regionale di coordinamento per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni [1];

d) [promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in materia di accoglienza ed inclusione] [2];

e) promuove ed attua progetti e politiche attive mirati alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei doveri di cittadinanza, del rispetto del pluralismo culturale e religioso, della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne;

f) attua gli interventi di settore di cui al Capo III;

f-bis) sostiene le iniziative promosse nell'ambito della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo siglata a Palermo il 19 marzo 2022 [3].

 

     Art. 4. Funzioni degli enti locali.

1. Gli enti locali promuovono e attuano, nell'ambito delle proprie competenze, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 5, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti sociali e civili dei destinatari della presente legge, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e alla tutela dell'identità culturale, all'integrazione sociale, alle pari opportunità di genere ed alla partecipazione alla vita pubblica locale.

 

     Art. 5. Funzione degli enti del Terzo settore.

1. La Regione riconosce la funzione sociale svolta dagli enti del Terzo settore, favorendo i progetti promossi per la realizzazione di iniziative finalizzate all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inclusione sociale dei destinatari della presente legge.

 

     Art. 6. Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione.

1. La Regione si dota di un Piano per l'accoglienza e l'inclusione, con validità triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a favorire l'accoglienza e l'inclusione dei destinatari della presente legge, in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 [4].

2. Il Piano triennale individua altresì le eventuali risorse regionali ed extraregionali che possono essere destinate al finanziamento degli interventi.

3. Per l'elaborazione del Piano triennale e del programma annuale di cui all'articolo 7, al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro promuove e coordina apposite conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione dei dipartimenti regionali interessati, dell'Anci, degli enti istituzionali e del Terzo settore coinvolti nelle politiche di accoglienza e inclusione e di quelli iscritti al registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni nonché delle comunità e delle associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge. Possono essere convocate periodicamente anche delle sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione.

4. Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, la Giunta regionale approva il piano triennale, previo parere delle commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia e per gli aspetti finanziari.

5. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. Programma annuale.

1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, elaborata con le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 6, la Giunta regionale approva il programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione delle stesse ed individua le priorità e le risorse finanziarie disponibili.

2. La Regione, attraverso il programma annuale, promuove l'azione dei comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti dei destinatari della presente legge, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di garantire certezza e uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale:

a) attività di informazione su diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;

b) iniziative di informazione sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio;

c) realizzazione di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture finalizzati a favorire lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso, nonché di iniziative di tipo culturale, artistico, sportivo finalizzate a promuovere l'inclusione sociale;

d) interventi di assistenza e di supporto all'accoglienza per coloro che versano in condizioni di vulnerabilità in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 [5];

e) interventi di promozione della cittadinanza e di inclusione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori;

f) orientamento e supporto nei rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno o la richiesta di cittadinanza;

g) servizi di mediazione linguistico-culturale;

h) servizi integrati per la protezione, l'assistenza e l'integrazione per le vittime di violenza, di tratta o di grave sfruttamento o in condizione di vulnerabilità.

3. Nell'ambito del programma annuale, la Regione promuove percorsi di formazione e aggiornamento rivolti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali nonché agli operatori dei servizi pubblici e privati operanti in materia di accoglienza ed inclusione.

 

     Art. 8. Monitoraggio delle politiche di accoglienza.

1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, incaricato di effettuare il monitoraggio e di sviluppare analisi del fenomeno sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio è composto dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali competenti o loro delegati, da un rappresentante dell'Anci Sicilia nonché da rappresentanti delle istituzioni locali, degli enti del Terzo settore e delle comunità e associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge, individuati con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati rappresentanti di istituzioni nazionali ed internazionali. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o rimborsi.

3. L'Osservatorio svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) predispone un rapporto annuale sulla presenza delle persone straniere dimoranti sul territorio regionale, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;

b) raccoglie ed elabora, anche in raccordo con analoghi osservatori presenti sul territorio, dati ed informazioni utili all'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione delle persone straniere dimoranti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per l'inclusione sociale dei destinatari della presente legge.

4. L'Osservatorio provvede a rendere disponibili ed accessibili i dati raccolti ed elaborati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

5. Alla istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 9. Conferenza annuale sul fenomeno migratorio.

1. Il Presidente della Regione convoca annualmente una Conferenza sul fenomeno migratorio quale luogo aperto di confronto e scambio fra i cittadini e le persone straniere dimoranti in Sicilia sui temi legati alle migrazioni e alle politiche di accoglienza e inclusione.

2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro o da un suo delegato. Alla Conferenza sono invitati i rappresentanti delle istituzioni locali, degli enti del Terzo settore, delle comunità e associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge e delle organizzazioni sindacali nonché esponenti delle Università e degli Istituti di ricerca.

 

CAPO III

Interventi di settore

 

     Art. 10. Interventi a sostegno dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e dei beneficiari di protezione complementare.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo alle situazioni di vulnerabilità, favorisce l'accoglienza e l'inclusione dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e dei beneficiari di protezione complementare presenti sul territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione partecipa all'attuazione delle strategie operative definite dallo Stato e all'elaborazione di strategie regionali, garantendo il costante coinvolgimento degli enti locali, degli enti del servizio sanitario regionale e degli enti del Terzo settore.

3. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal programma annuale di cui all'articolo 7, promuove progetti rivolti ai soggetti di cui al comma 1 finalizzati all'inserimento nelle comunità locali, anche attraverso programmi di orientamento per l'accesso al lavoro ed ai servizi territoriali.

 

     Art. 11. Iniziative per il rientro ed il reinserimento nei Paesi di origine.

1. La Regione, nell'ambito di programmi nazionali, comunitari e internazionali, favorisce, anche in collaborazione con le comunità e le associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge, interventi a sostegno del rientro volontario e del reinserimento nei Paesi di origine delle persone straniere presenti sul territorio regionale.

 

     Art. 12. Interventi per i minori stranieri non accompagnati.

1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, il Piano triennale ed il programma annuale prevedono modalità di sostegno degli interventi realizzati dagli enti locali, anche in forma associata, per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei minori presenti sul territorio regionale, anche con il coinvolgimento del garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi indicati nel comma 1, avviati durante la minore età, proseguono fino al completamento del percorso.

 

     Art. 13. Elenco regionale dei mediatori culturali.

1. È istituito, a fini conoscitivi, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'elenco regionale dei mediatori culturali [6].

2. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di adeguata professionalità in materia di mediazione culturale attestata a seguito del conseguimento di una formazione specifica o di comprovate esperienze lavorative.

3. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro disciplina con decreto le modalità per l'inserimento nell'elenco [7].

 

     Art. 14. Assistenza socio-sanitaria.

1. La Regione garantisce ai destinatari della presente legge l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali in condizioni di parità e di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.

2. Alle persone di cui al comma 1 in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale è comunque garantito l'accesso:

a) alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio nonché ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

b) agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale per il soddisfacimento dei bisogni primari anche attraverso soluzioni temporanee di accoglienza.

3. L'Assessore regionale per la salute promuove:

a) l'adozione di strumenti per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici delle persone di cui al comma 1, per il monitoraggio della situazione sanitaria, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche [8];

b) attività di informazione, formazione ed aggiornamento degli operatori del servizio sanitario regionale finalizzata al miglioramento dell'assistenza;

c) l'organizzazione, presso gli enti del servizio sanitario regionale e in particolare presso le strutture di pronto soccorso, di servizi di mediazione linguistica e culturale, anche in via sperimentale;

d) iniziative per la prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale femminile e delle pratiche clandestine di circoncisione, anche con il coinvolgimento delle comunità di appartenenza;

e) iniziative finalizzate all'assistenza delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;

f) l'adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

     Art. 15. Politiche abitative.

1. La Regione promuove l'edilizia abitativa sociale come strumento per la salvaguardia della coesione sociale e la rimozione degli ostacoli all'accesso ad un abitare adeguato e promuove azioni specifiche finalizzate a garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i destinatari della presente legge, favorendone l'integrazione e tenendo conto anche delle esigenze di ricongiungimento familiare.

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove la messa in rete delle associazioni e degli enti che si occupano di mediazione nella ricerca di soluzioni abitative, favorendo l'inclusione delle persone straniere in condizioni di marginalità.

3. La Regione e gli enti locali, per favorire la ricerca di una soluzione abitativa a beneficio dei destinatari della presente legge, promuovono l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio disponibile.

 

     Art. 16. Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio.

1. Ai minori dimoranti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10.

2. La Regione e gli enti locali promuovono azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione nonché dell'abbandono e della dispersione scolastica.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale promuove ed attua iniziative che favoriscano:

a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;

b) l'educazione interculturale;

c) la piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la valorizzazione delle culture di origine;

d) l'elaborazione di modelli regionali di accoglienza plurilingue per le scuole.

4. La Regione favorisce la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, promuovendo la messa in rete di attività di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori stranieri nonché l'attrazione di studenti stranieri sul territorio regionale mediante il raccordo con gli istituti culturali all'estero e con le Università.

 

     Art. 17. Orientamento e formazione professionale.

1. La Regione promuove l'accesso dei destinatari della presente legge, che abbiano conseguito il titolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel Paese di origine, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche in collaborazione con gli enti locali e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.

2. La Regione promuove la stipula di protocolli d'intesa con le Università e con l'Ufficio scolastico regionale per favorire iniziative di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua a favore dei destinatari della presente legge, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro.

3. La Regione promuove altresì la formazione dei destinatari della presente legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.

 

     Art. 18. Misure per l'inserimento lavorativo e l'autoimprenditorialità.

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo e l'avvio di attività autonome ed imprenditoriali dei destinatari della presente legge.

2. La Regione, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalla normativa regionale, favorisce l'inserimento lavorativo stabile delle persone straniere dimoranti in Sicilia, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

3. La Regione e gli enti locali promuovono lo svolgimento di attività promozionali e informative volte ad agevolare, anche attraverso la promozione di accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio, lo sviluppo di attività di tipo autonomo anche imprenditoriale o in forma cooperativa.

4. La Regione promuove interventi volti ad assicurare idonee condizioni di lavoro ai destinatari della presente legge con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e iniziative volte all'informazione sui diritti dei lavoratori.

 

     Art. 19. Misure a tutela del lavoro regolare.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'emersione del lavoro irregolare e di forme illecite di intermediazione di manodopera e svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro.

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base di quanto previsto dal Piano triennale di cui all'articolo 6, definisce annualmente gli interventi prioritari e le risorse per sostenere i processi di emersione del lavoro non regolare e di intermediazione illecita di manodopera soprattutto nel settore agricolo nonché gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere sul territorio regionale.

3. Al fine di rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale, la Regione favorisce il coordinamento e l'integrazione tra le funzioni ispettive svolte dagli organismi istituzionali statali e comunali e promuove lo scambio di informazioni e forme di sperimentazione di modelli integrati di ispezioni tra i diversi enti a ciò preposti.

4. Al fine di favorire le attività di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, la Regione promuove:

a) la stipula di convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa-lavoro e viceversa;

b) l'istituzione, anche su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 5, di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;

c) l'utilizzo di beni immobili disponibili a centri di servizio e di assistenza sociosanitaria organizzati dalle competenti istituzioni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con le parti sociali;

d) l'adozione di misure per assicurare l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri;

e) l'attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i centri per l'impiego;

f) la stipula di intese o protocolli volti a sensibilizzare e incentivare le aziende agricole alla creazione di una filiera produttiva eticamente orientata nonché alla promozione, alla tutela e al riconoscimento di prodotti agricoli "etici" per i quali sia possibile escludere qualsiasi forma di sfruttamento lavorativo o di intermediazione illecita di manodopera.

 

     Art. 20. Misure contro la discriminazione.

1. La Regione e gli enti locali, nell'erogazione dei servizi ai destinatari della presente legge, informano la propria attività ai principi di adeguatezza e personalizzazione delle prestazioni.

2. La Regione e gli enti locali promuovono azioni per favorire il corretto svolgimento dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i destinatari della presente legge, con particolare riguardo alla trasparenza e all'uniformità delle procedure.

3. La Regione e gli enti locali favoriscono il recupero ed il reinserimento sociale delle persone assoggettate a forme di schiavitù o vittime di violenza, anche promuovendo l'azione degli enti del Terzo settore e delle associazioni e comunità di migranti.

 

     Art. 21. Clausola valutativa.

1. Con cadenza triennale, prima della presentazione del Piano di cui all'articolo 6, la Giunta regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attuazione della presente legge.

 

CAPO IV

Modifiche di norme ed entrata in vigore

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

1. L'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 41.

Progetti in favore degli studenti con disabilità

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzato, a seguito di preventiva ricognizione delle necessità sul fabbisogno e relativa ripartizione proporzionale alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali, ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 4.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa "Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado ", nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).".

 

     Art. 23. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"5-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, per i soggetti affetti da disabilità gravissima il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo primo semestre dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021.".

 

     Art. 24. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2022, n. 4.

[2] Lettera abrogata dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2022, n. 4.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 89 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2022, n. 4.

[5] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2022, n. 4.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2022, n. 4.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2022, n. 4.

[8] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 22 marzo 2022, n. 4.