§ IV.1.138 - L.R. 6 agosto 2021, n. 29.
Disciplina dell’enoturismo


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e zootecnia
Data:06/08/2021
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità e definizioni
Art. 2.  Avvio delle attività di enoturismo
Art. 3.  Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo
Art. 4.  Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo
Art. 5.  Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti
Art. 6.  Elenco degli operatori delle attività di enoturismo
Art. 7.  Promozione dei percorsi enoturistici
Art. 8.  Vigilanza e Controllo
Art. 9.  Sospensione e revoca dell'attività
Art. 10.  Sanzioni
Art. 11.  Norma transitoria


§ IV.1.138 - L.R. 6 agosto 2021, n. 29. [1]

Disciplina dell’enoturismo

(B.U. 6 agosto 2021, n. 102)

 

Art. 1. Finalità e definizioni

1. La Regione Puglia, in armonia con i programmi di sviluppo rurale, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo rurale volte a sostenere la cultura rurale quali l’enoturismo, al fine di qualificare l'accoglienza nell’ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.

2. Le presenti norme disciplinano le attività enoturistiche, nel rispetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica).

3. Conformemente con la definizione di enoturismo di cui all’articolo 1, comma 502, della legge 205/2017, per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.

4. Ai fini delle presenti norme, per attività enoturistiche si considerano tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP) nel cui areale si svolge l’attività, quali le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 2. Avvio delle attività di enoturismo

1. Possono esercitare l’attività di enoturismo:

a) l’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;

b) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

c) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica;

d) le cantine che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli anche attraverso l’acquisizione della materia prima e/o del vino da terzi, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), di cui all’articolo 2188 del codice civile.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo sono soggetti alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui dovrà essere esercitata l'attività.

3. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di masseria didattica o di agriturismo, se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi le disposizioni regionali nelle relative materie.

 

     Art. 3. Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del legale rappresentante dell’azienda o dell’amministratore o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), in possesso di adeguata competenza e formazione nel settore vitivinicolo;

b) diploma o laurea in materie agrarie;

c) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo);

d) esperienza lavorativa di durata almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale o altra documentazione idonea;

e) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola e/o l’enologia, e/o il marketing del vino, e/o il wine management organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a sessanta ore di formazione teorica/pratica;

f) attestato di frequenza di master universitari di primo o secondo livello aventi a oggetto viticoltura o marketing del vino o enologia o wine management;

g) attestato di qualifica professionale da sommelier o da degustatore professionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la Giunta regionale definisce indirizzi per lo svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera e), tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dalle presenti disposizioni.

 

     Art. 4. Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono possedere i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura settimanale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all’ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole è effettuata esclusivamente con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale tale da non pregiudicare e alterare le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare, a garanzia della sicurezza, una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

 

     Art. 5. Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti

1. In aderenza a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 marzo 2019, n. 2779 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica), l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l’attività enoturistica: Denominazione di origine protetta (DOP), Indicazione geografica protetta (IGP), Specialità tradizionale garantita (STG), prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall’Unione europea, prodotti agroalimentari tradizionali della regione Puglia, presenti nell’elenco nazionale pubblicato e aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

3. Allo scopo di promuovere le tipicità delle produzioni pugliesi e fermo restando il rispetto delle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 2779/2019 e dell’esclusione di cui al comma 2, ai fini dell'abbinamento con prodotti agroalimentari freddi, le aziende vitivinicole possono attivare forme di collaborazione con altre aziende che, nei modi consentiti dalla legge, commercializzano prodotti tipici della tradizione pugliese.

 

     Art. 6. Elenco degli operatori delle attività di enoturismo

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con propria deliberazione, istituisce l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività enoturistiche, contenente l'indicazione dei servizi offerti da ciascuna attività. La SCIA è condizione necessaria per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori delle attività enoturistiche. L’elenco è tenuto dalla Struttura regionale competente in materia di agricoltura.

2. La SCIA va indirizzata al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati aziendali da utilizzare per l’attività enoturistica e, per conoscenza, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura. Il Comune accerta la presenza deirequisiti e dei presupposti previsti e richiede eventuale documentazione mancante o integrativa entro trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Per la sussistenza della connessione all’attività enoturistica, rispetto a quella agricola di cui all’articolo 2135, comma 3, del codice civile, ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all’articolo 2135 del codice civile, il Comune accerta la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole rispetto a quello dedicato alle attività enoturistiche, inteso come numero di giornate di lavoro nel corso dell’anno solare. All’esito dell’istruttoria di competenza e ferma l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il Comune comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura e all’interessato le proprie determinazioni. A seguito della ricezione della comunicazione positiva da parte del Comune, la struttura regionale provvede all’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori enoturistici.

3. L’Elenco regionale degli operatori enoturistici è aggiornato regolarmente e pubblicato sul sito web regionale a cura della struttura regionale competente in materia di agricoltura.

4. Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco, i Comuni, anche a seguito dei controlli di cui all’articolo 8, comunicano ogni variazione e trasmettono i dati alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

 

     Art. 7. Promozione dei percorsi enoturistici

1. La Regione incentiva ogni forma di collaborazione tra gli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell’elenco regionale, al fine di creare percorsi enoturistici sul territorio regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La Struttura regionale competente in materia di agricoltura fornisce agli operatori delle attività di enoturismo, iscritti nell'elenco regionale, il supporto necessario per le finalità di cui al comma 1.

 

     Art. 8. Vigilanza e Controllo

1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle presenti disposizioni sono esercitati dai Comuni nel cui territorio sono ubicate le attività di enoturismo.

2. [Abrogato].

3. [Abrogato].

 

     Art. 9. Sospensione e revoca dell'attività

1. Qualora vengano meno uno o più requisiti previsti per l’esercizio dell'attività, il Comune concede un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il Comune può sospendere l’attività per un periodo massimo non superiore ad un anno.

2. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il Comune adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell’attività e lo comunica alla struttura regionale competente in materia di agricoltura per la cancellazione dall’elenco e la cancellazione dall’elenco regionale di cui all'articolo 6.

3. [Abrogato].

 

     Art. 10. Sanzioni

1. Chiunque svolge le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00. Il Comune dispone la chiusura dell’attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell’infrazione nei successivi dodici mesi.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte. Le violazioni alle norme delle presenti disposizioni sono accertate dalla Polizia locale e dagli organi abilitati dalle vigenti leggi. Il procedimento volto all’applicazione della sanzione amministrativa è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 11. Norma transitoria

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni già esercitano una o più attività riconducibili a quelle enoturistiche si adeguano alle presenti norme entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse. In caso di mancato adeguamento e di mancata presentazione della SCIA entro tale termine, le suddette attività non possono più essere esercitate.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Testo vigente aggiornato alla L.R. 4 marzo 2022, n. 3.