§ 1.10.160 - L.R. 13 settembre 2021, n. 17.
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2021, n. 4 (Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.10 enti locali, circoscrizioni, polizia locale
Data:13/09/2021
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 4/2021)
Art. 2.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 1.10.160 - L.R. 13 settembre 2021, n. 17.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2021, n. 4 (Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo)

(B.U. 14 settembre 2021, n. 37 suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della l.r. 4/2021)

1. All'articolo 1 della legge regionale 2 aprile 2021, n. 4 (Interventi a sostegno del tessuto economico lombardo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

'5. La Giunta regionale definisce in dettaglio criteri, tempi e modalità per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse di cui al comma 1, assicurando il rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea). La Giunta regionale, al fine di assicurare il pieno impegno delle risorse, definisce i termini per i comuni beneficiari per il conseguimento del contributo con riferimento all'affidamento dei lavori, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché dei relativi accordi e intese attuativi raggiunti tra la Regione e lo Stato.';

b) il comma 6 è abrogato.

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.