§ 6.2.395 - L.R. 7 giugno 2021, n. 23.
Modifiche all’art. 13 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 – Legge di stabilità regionale 2016


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:07/06/2021
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 13 della L.R. n. 3/2016
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 6.2.395 - L.R. 7 giugno 2021, n. 23.

Modifiche all’art. 13 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 – Legge di stabilità regionale 2016

(B.U. 8 giugno 2021, n. 57 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche all’art. 13 della L.R. n. 3/2016

1. Al comma 1 dell’articolo 13 è soppresso il periodo: “Sono compresi nel trasferimento le opere di captazione delle acque termali e le relative condotte di adduzione delle stesse dalla sorgente al centro termale.”.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.