§ 9.5.72 - D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:30/12/2020
Numero:187


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 2.  Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
Art. 3.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 9.5.72 - D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa.

(G.U. 25 gennaio 2021, n. 19)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

     Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 5;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, l'articolo 31;

     Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa;

     Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

     Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2020;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

     1. All'articolo 10-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «Le imprese di assicurazione o di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «e le ultime società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2» e le parole «l'attività svolta, di cui al presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività assicurativa e distributiva svolta»;

     b) al comma 2, lettera b), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale».

     2. All'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale».

     3. L'articolo 106 del decreto legislativo n. 209 del 2005, è sostituito dal seguente:

     «Art. 106 (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa). - 1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.

     2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.».

     4. All'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, comma 2, lettera e), le parole «di cui alle lettere a), b) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), b), d), e) e f)».

     5. All'articolo 109-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate e accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione.»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresì la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.».

     6. All'articolo 110 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «salvo che non sia intervenuta la riabilitazione» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale»;

     b) al comma 2, le parole «prova valutativa» sono sostituite dalle seguenti: «prova di idoneità».

     7. All'articolo 111 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese»;

     b) al comma 2, le parole «formazione adeguata ai soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1»;

     c) al comma 4, dopo le parole «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e aggiornamento».

     8. All'articolo 112 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), la società fornisce indicazione dei dati identificativi della persona fisica responsabile, nell'ambito della dirigenza, della distribuzione assicurativa. Tale soggetto deve possedere adeguati requisiti di professionalità e onorabilità individuati dall'IVASS con regolamento.».

     9. All'articolo 113 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 è abrogato.

     10. All'articolo 114 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro:

     a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione;

     b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.».

     11. All'articolo 119-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7», sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.»;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.»;

     d) al comma 7, le parole «l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «il distributore».

     12. All'articolo 120-quinquies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.»;

     b) al comma 4, la parola «più» è soppressa;

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.».

     13. All'articolo 121-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando gli obblighi di cui al presente Titolo».

     14. All'articolo 121-septies, comma 7, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «le informazioni di cui ai commi 2 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni di cui al comma 4».

     15. All'articolo 131, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «la nota informativa» sono sostituite dalle seguenti: «il documento informativo».

     16. All'articolo 182 del decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 3 è abrogato.

     17. All'articolo 183 del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, le parole «Nell'esecuzione dei contratti le imprese devono» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese devono».

     18. Dopo l'articolo 187 del decreto legislativo n. 209 del 2005:

     a) sono inserite le seguenti parole: «Capo II bis - Controversie»;

     b) dopo le parole di cui alla lettera a) è inserito il seguente articolo:

     «Art. 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere a) e d), nonchè gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione, senza alcuna esclusione.

     2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1, i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati, nonchè la natura delle controversie, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione, trattate dai sistemi di cui al presente articolo. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela.

     3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

     4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.»;

     19. Dopo l'articolo 187.1 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono inserite le seguenti parole:

     «Titolo XIV

     VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

     Capo I

     Disposizioni generali».

     20. Dopo l'articolo 187-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005:

     a) le parole «Capo II-bis Controversie» sono soppresse;

     b) l'articolo 187-ter, è abrogato.

     21. Dopo l'articolo 187-ter del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole:

     «Titolo XIV

     VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI

     Capo I

     Disposizioni generali», sono soppresse.

     22. All'articolo 310, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, o delle relative norme di attuazione;»;

     b) alla lettera c), dopo le parole «delle relative nome di attuazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24».

     23. All'articolo 311-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, dopo le parole «articolo 310, comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e per quelle di cui alla lettera c), limitatamente all'articolo 183», e le parole «quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità» sono soppresse.

     24. All'articolo 324 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari»;

     b) al comma 1, dopo le parole «185-ter,» sono inserite le seguenti: «187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,» e le parole «della distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di realizzazione e di distribuzione»;

     c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro.».

     25. All'articolo 324-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese»;

     b) al comma 1, dopo le parole «187,» sono inserite le seguenti: «187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,»; le parole «della distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di realizzazione e di distribuzione»; le parole «109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonchè 4-ter e 6».

     26. All'articolo 324-quinquies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole,», sono inserite le seguenti: «come definita dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

     b) al comma 6, le parole «per l'ipotesi in cui l'IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 324, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1».

     27. All'articolo 324-octies del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «all'articolo 324» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 324, 324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies, comma 5,»;

     b) al comma 4, le parole «acquisisce le risultanze istruttorie» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisiti i documenti in atti».

     28. All'articolo 324-novies del decreto legislativo n. 209 del 2005, le parole «all'articolo 324-bis e all'articolo 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 324-bis, 324-quater nei confronti delle imprese e 324-septies, commi 1, 2, 3 e 4,».

     29. All'articolo 325-bis del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il fatturato non sia, per qualsiasi motivo, determinabile, la sanzione applicabile è compresa tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 5 milioni.».

     30. All'articolo 325-ter del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 4, le parole «, fatto salvo quanto previsto al comma 1,» sono soppresse e, alla lettera a), dopo le parole «mercati finanziari» è inserita la seguente: «non».

     31. All'articolo 325-quater del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo»;

     b) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonchè comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.»;

     c) al comma 2, le parole «presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «Capo VI del presente Titolo».

     32. All'articolo 328 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater;»;

     b) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

     33. All'articolo 335 del decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26.»;

     b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà di quello di cui al periodo precedente ed è calcolato sui premi incassati in Italia.»;

     c) al comma 4, dopo le parole «sulle imprese» sono inserite le seguenti: «nonchè delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1».

     34. All'articolo 336 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies, ed euro 250 e 50, rispettivamente, per altre persone giuridiche e per le persone fisiche iscritte nel medesimo elenco. Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario iscritto al registro di cui all'articolo 109.

     2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonchè delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.».

     35. All'articolo 344-decies del decreto legislativo n. 209 del 2005, al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) non applica l'articolo 344-novies;».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162».

     2. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.».

 

     Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.