§ 95.1.467 - D.L. 15 gennaio 2021, n. 3.
Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonchè adempimenti e versamenti tributari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:15/01/2021
Numero:3


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 95.1.467 - D.L. 15 gennaio 2021, n. 3. [1]

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonchè adempimenti e versamenti tributari.

(G.U. 15 gennaio 2021, n. 11)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di differimento di termini in materia di notifiche di atti di contestazione e irrogazione di sanzioni tributarie, nonchè di adempimenti e versamenti a carico di contribuenti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

     1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da: «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;

     b) al comma 2-bis, le parole «tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021» sono sostituite da «tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022»;

     c) al comma 3, le parole «sono prorogati di un anno» sono sostituite da «sono prorogati di tredici mesi»;

     d) al comma 4, le parole «notificati nel 2021» sono sostituite da «notificati entro il 31 gennaio 2022».

     2. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite da «2020 al 31 gennaio 2021».

     3. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite da «31 gennaio 2021».

     4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo:

     «In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021».

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 26 febbraio 2021, n. 21. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.