§ 41.7.393 - D.Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8.
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:18/01/2021
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158
Art. 2.  Modifiche all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 41.7.393 - D.Lgs. 18 gennaio 2021, n. 8.

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli.

(G.U. 5 febbraio 2021, n. 30)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante «Approvazione dello statuto della Regione siciliana», e, in particolare, l'articolo 14, lettera g), e 17, lettere h) ed i);

     Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli», e, in particolare, l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

     Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e, in particolare, l'articolo 14;

     Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e, in particolare, l'articolo 1;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 32;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante: «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione» e, in particolare, l'articolo 9;

     Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana, espresse nella riunione dell'11 gennaio 2021;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158

     1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, le parole «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «saranno ripianate in dieci esercizi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualità, all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158

     1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: «è ridotto a tre anni», sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto previsto, rispetto alle tempistiche di rientro indicate al comma 1 con riferimento allo stato di emergenza dell'epidemia da COVID-19» e le parole «qualora, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora, entro il 31 gennaio 2021,»;

     b) al secondo periodo, le parole «già con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con effetti a decorrere dall'esercizio finanziario 2021».

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.