§ 30.2.18 - D.M. 24 novembre 2020, n. 156.
Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.2 credito al commercio
Data:24/11/2020
Numero:156


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 3.  Adesione al programma
Art. 4.  Funzionalità e flussi informativi
Art. 5.  Convenzioni tra il MEF e PagoPA S.p.A. e tra il MEF e Consap S.p.A.
Art. 6.  Rimborso cashback
Art. 7.  Rimborso cashback nel periodo sperimentale
Art. 8.  Rimborso speciale
Art. 9.  Modalità di erogazione del rimborso
Art. 10.  Gestione dei reclami
Art. 11.  Risorse finanziarie
Art. 12.  Trattamento dei dati personali
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 30.2.18 - D.M. 24 novembre 2020, n. 156. [1]

Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

(G.U. 28 novembre 2020, n. 296)

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

     Visto l'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, ha previsto il riconoscimento del diritto a un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi;

     Visto l'articolo 1, commi 288 e 289, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede l'adozione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di uno o più decreti per definire le condizioni, i casi e i criteri per l'attribuzione di tale rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, le forme di adesione volontaria, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti, sempre ai fini dell'attribuzione del rimborso;

     Considerato che l'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della predetta legge n. 160 del 2019, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nonchè della società Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. al fine di, rispettivamente, sviluppare i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289 della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di procedere alle attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi, nonchè di ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie;

     Visto, altresì, l'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione delle misure di cui ai citati commi 288 e 289, prevedeva lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su apposito fondo, dell'importo pari ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

     Visto l'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha ridotto di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     Visto il comma 2 dell'articolo 73 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e la copertura delle ulteriori spese derivanti dall'attuazione della misura, ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con nota n. 179 del 13 ottobre 2020;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020;

     Vista la comunicazione in data 16 novembre 2020 alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

     a) «programma»: il programma infrannuale di rimborso in denaro a favore degli aderenti che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici;

     b) «strumenti di pagamento elettronici»: gli strumenti di pagamento nell'ambito di operazioni di acquisto di beni o servizi per il tramite di un dispositivo di accettazione, e precisamente: a) la moneta elettronica di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) gli strumenti che consentono l'esecuzione di operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, inclusi quelli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

     c) «esercente»: il soggetto che svolge attività di vendita di beni e di prestazione di servizi presso il quale sono effettuati acquisti mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e tramite un acquirer convenzionato;

     d) «aderente»: la persona fisica maggiorenne, residente nel territorio dello Stato, che partecipa al programma;

     e) «acquirer convenzionato»: il soggetto che ha concluso un accordo con l'esercente per l'utilizzo di dispositivi di accettazione e che ha sottoscritto, altresì, una convenzione con la PagoPA S.p.A. per partecipare al programma ovvero Bancomat S.p.A., previa sottoscrizione della convenzione con la PagoPA S.p.A.;

     f) «identificativo univoco dell'esercente» o «MerchantID»: il numero che identifica l'esercente univocamente all'interno del sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di pagamento eseguita in favore dell'esercente;

     g) «issuer convenzionato»: il soggetto che abbia concluso un accordo con il pagatore per la fornitura di uno strumento di pagamento elettronico e che abbia sottoscritto una convenzione con la PagoPA S.p.A. ovvero il soggetto che abbia sottoscritto con la PagoPA S.p.A. una convenzione per potere mettere a disposizione dei propri clienti, in alternativa all'APP IO, un sistema per l'adesione al programma;

     h) «sistema cashback»: il sistema, predisposto e gestito ai sensi del presente decreto dalla società PagoPA S.p.A., nell'ambito della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che raccoglie i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al programma, degli aderenti e degli esercenti, definisce la graduatoria e trasmette le informazioni rilevanti all'APP IO e ai sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati e, ai fini dell'erogazione del rimborso, alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

     i) «APP IO»: l'applicazione, prevista all'articolo 64-bis del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, predisposta e gestita da PagoPA S.p.A. in virtù dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, tramite la quale gli aderenti possono partecipare al programma e visualizzare la graduatoria finale;

     l) «primary account number» o «PAN»: il numero identificativo di una carta di debito o di credito o prepagata, associato alla stessa fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo della carta;

     m) «codice carta crittografato in modo irreversibile»: l'oscuramento crittografico non reversibile del PAN (Hashpan);

     n) «circuito PagoBancomat»: il circuito domestico di titolarità di Bancomat S.p.A., operante su carte emesse dai singoli issuer sottoscrittori delle licenze emesse dalla stessa Bancomat S.p.A.;

     o) «dispositivo di accettazione»: il dispositivo fisico che, per il tramite di software e/o applicazioni informatiche, consente il pagamento degli acquisti tramite strumenti di pagamento elettronici;

     p) «marca temporale»: sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare l'effettiva esecuzione di un'operazione di pagamento e che, più precisamente, indica il numero di secondi trascorsi tra la data e/o l'orario dell'operazione di pagamento e una data e/o un orario convenzionale;

     q) «MEF»: il Ministero dell'economia e delle finanze;

     r) «SPID»: il sistema pubblico d'identità digitale di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     s) «CIE»: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

     t) «valutazione di impatto sulla protezione dei dati»: la valutazione d'impatto di cui all'articolo 35 del regolamento UE 2016/679.

 

     Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto, in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplina le condizioni, i casi, i criteri e le modalità attuative per l'attribuzione di un rimborso in denaro, a favore dell'aderente che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettua acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici.

 

     Art. 3. Adesione al programma

     1. L'adesione al programma avviene esclusivamente su base volontaria.

     2. Il soggetto che intende aderire al programma registra nell'APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti. Qualora il soggetto che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla società Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione dal medesimo soggetto.

     3. Al momento della registrazione, il soggetto che intende aderire al programma dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere maggiorenne e residente in Italia, nonchè di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

     4. La partecipazione al programma ha inizio al momento dell'effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento elettronico registrato dall'aderente.

     5. L'aderente, in qualsiasi momento, può effettuare la cancellazione dal programma nell'APP IO o nei sistemi messi a disposizione dall'issuer convenzionato. La cancellazione dal programma comporta la perdita del diritto a concorrere all'assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento e la cancellazione di tutti i dati personali inerenti il programma, salvo che sussistano altre basi giuridiche al trattamento, ivi inclusa quella di fare fronte a eventuali contestazioni o contenziosi. Restano salvi i rimborsi già corrisposti.

 

     Art. 4. Funzionalità e flussi informativi

     1. Sulla base del PAN fornito dall'aderente in sede di registrazione di cui all'articolo 3, comma 2, opportunamente protetto mediante una funzione crittografica non reversibile, anche in conformità allo standard PCI DSS, e messo a disposizione da PagoPA S.p.A. per conto del MEF, gli acquirer convenzionati, in attuazione della convenzione stipulata con PagoPA S.p.A., verificano la partecipazione dell'aderente al programma, al fine di individuare i dati necessari, relativi esclusivamente alle transazioni effettuate con gli strumenti di pagamento elettronici indicati dagli aderenti, da inviare, attraverso un canale cifrato, al sistema cashback. Gli acquirer convenzionati utilizzano i dati messi a disposizione da PagoPA S.p.A. per conto del MEF per finalità strettamente necessarie all'attuazione del programma. A tal fine, gli acquirer convenzionati integrano i propri sistemi tecnologici al fine di consentire la regolare trasmissione a PagoPA S.p.A. dei seguenti dati necessari all'attuazione del programma:

     a) il codice carta crittografato in modo irreversibile (Hashpan);

     b) gli estremi della transazione con esito positivo inviata e presente anche sul sistema cassa, ovvero i dati contenuti nella ricevuta elaborata dal dispositivo di accettazione anche in forma cartacea, tra cui:

     1) la marca temporale del pagamento;

     2) l'importo della transazione espresso in euro;

     3) l'identificativo unico dell'operazione di pagamento che colleghi le fasi dell'operazione di pagamento stessa;

     c) l'identificativo univoco dell'esercente, attribuito da ciascun acquirer.

     2. Gli acquirer convenzionati inviano i dati di cui al comma 1 al sistema cashback attraverso un canale cifrato, entro la giornata successiva a quella nella quale è stato effettuato il pagamento. Le modalità di trasmissione dei dati sono disciplinate nelle convenzioni stipulate a titolo gratuito da PagoPA S.p.A. con gli acquirer convenzionati.

     3. I dati di cui all'articolo 3, comma 2, sono comunicati al sistema cashback dall'APP IO e dall'issuer convenzionato attraverso un canale cifrato. Con lo stesso canale, sono trasmessi anche gli IBAN degli aderenti che abbiano maturato il rimborso.

     4. PagoPA S.p.A. per conto del MEF mette a disposizione degli aderenti, tramite l'APP IO o tramite altro sistema messo a disposizione dall'issuer convenzionato, i dati relativi ai pagamenti riferibili ai PAN registrati tramite ciascuno di essi, nonchè quelli relativi ai rimborsi maturati, ed alla posizione nella graduatoria del programma inerente l'erogazione del rimborso di cui all'articolo 8.

     5. I dati relativi alle singole transazioni sono memorizzati solo per il tempo necessario all'emissione dei rimborsi previsti dal presente decreto, nonchè per la gestione delle attività di cui all'articolo 10, e sono conservati e cancellati secondo le modalità e le tempistiche esplicitate nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati.

 

     Art. 5. Convenzioni tra il MEF e PagoPA S.p.A. e tra il MEF e Consap S.p.A.

     1. È stipulata apposita convenzione tra il MEF e PagoPA S.p.A., per un importo non superiore a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la progettazione, realizzazione e gestione di specifiche funzioni all'interno del sistema cashback, che disciplina:

     a) la raccolta dei dati relativi agli aderenti di cui all'articolo 3;

     b) la raccolta dei dati relativi ai pagamenti di cui all'articolo 4, comma 1;

     c) le modalità di conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalità statistiche di cui all'articolo 12, comma 9;

     d) l'identificazione dei beneficiari dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8;

     e) la trasmissione a PagoPA S.p.A. dei dati di cui ai punti a), b) e d), nel rispetto del principio di minimizzazione, per consentire agli aderenti di verificare, tramite l'APP IO o tramite l'issuer convenzionato, l'importo del rimborso spettante e la posizione nella graduatoria di cui all'articolo 8.

     2. È stipulata apposita convenzione tra il MEF e Consap S.p.A., per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che disciplina:

     a) l'accesso ai dati di cui al comma 1, lettere a), b), e d);

     b) la ricezione dal sistema cashback dell'IBAN dei beneficiari per l'accredito in loro favore dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8;

     c) l'erogazione dei rimborsi ai beneficiari ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, secondo le modalità di cui all'articolo 9;

     d) la gestione di tutte le fasi dei reclami e delle eventuali controversie derivanti dall'attuazione del programma;

     e) le modalità di conferimento dei dati necessari per il perseguimento delle finalità statistiche di cui all'articolo 12, comma 9.

 

     Art. 6. Rimborso cashback

     1. Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con strumenti di pagamento elettronici, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo.

     2. La misura del rimborso di cui al comma 1 è determinata con riferimento ai seguenti periodi:

     a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;

     b) 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021;

     c) [1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022] [2].

     3. Per ciascuno dei periodi di cui al comma 2, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi, il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.

     4. Fermo quanto disposto dal comma 3, la quantificazione del rimborso di cui al presente articolo è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo di cui al comma 2.

     5. I rimborsi sono erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di cui al comma 2.

 

     Art. 7. Rimborso cashback nel periodo sperimentale

     1. Compatibilmente con la data di entrata in vigore del presente decreto e la piena operatività delle convenzioni previste dagli articoli 4 e 5, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, si applicano in via sperimentale anche con riferimento al periodo compreso tra la data di avvio di cui al comma 4 e il 31 dicembre 2020.

     2. Nel periodo sperimentale, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici. In tali casi il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono fino all'importo di 150 euro.

     3. Fermo quanto disposto dal comma 2, la quantificazione del rimborso di cui al presente articolo è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro.

     4. La data di avvio del periodo sperimentale è identificata e resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del MEF del provvedimento del Ministero che ne conferma l'avvio sulla base dell'operatività delle convenzioni di cui al comma 1 e individua la suddetta data.

     5. Il rimborso è erogato nel mese di febbraio 2021.

 

     Art. 8. Rimborso speciale

     1. Fermo restando il rimborso previsto dagli articoli 6 e 7, ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro. A parità di numero di transazioni effettuate è prioritariamente collocato in graduatoria l'aderente la cui ultima transazione reca una marca temporale anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni. Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.

     2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 5 [3].

 

     Art. 9. Modalità di erogazione del rimborso

     1. L'erogazione dei rimborsi di cui agli articoli 6, 7 e 8, avviene sul codice IBAN dell'aderente, indicato da quest'ultimo al momento dell'adesione al programma o in un momento successivo.

     2. In considerazione dell'elevato numero dei pagamenti e dei tempi di erogazione previsti dagli articoli 6, 7 e 8, non realizzabili attraverso le ordinarie procedure di pagamento previste dall'ordinamento contabile dello Stato, è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente bancario intestato a Consap S.p.A. sul quale, in prossimità di ciascuna scadenza di pagamento e in base all'effettivo fabbisogno finanziario, il MEF trasferisce l'importo dei rimborsi complessivamente spettanti, al fine di consentire a Consap S.p.A. la successiva erogazione ai singoli beneficiari. Il MEF, su designazione di Consap S.p.A., può nominare altresì i dipendenti di Consap S.p.A. quali funzionari delegati per l'effettuazione di pagamenti dal bilancio dello Stato.

 

     Art. 10. Gestione dei reclami

     1. La PagoPA S.p.A. mette a disposizione degli aderenti un apposito servizio di help desk per gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso l'APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.

     2. Avverso il mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente può presentare reclamo entro centoventi giorni successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), l'aderente può presentare reclamo avverso la mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), e rispettivamente entro il 29 agosto 2021 ed entro il 29 agosto 2022 [4].

     3. I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A., quale soggetto incaricato delle attività di erogazione dei rimborsi, mediante invio dell'apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati richiesti, attraverso canale telematico dedicato.

     4. Ai fini della valutazione del reclamo, Consap S.p.A. richiede se necessario a PagoPA S.p.A. le informazioni relative alle transazioni effettuate dall'aderente nel periodo contestato, che sono state considerate ai fini del riconoscimento del rimborso o della determinazione dell'importo dello stesso. PagoPA S.p.A. comunica le informazioni entro dieci giorni dalla richiesta per consentire il rispetto del termine di cui al comma 5.

     5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e regolamentare che disciplina il programma, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi del comma 2 [5].

     6. Il presente procedimento di reclamo è facoltativo e non costituisce modalità alternativa di soddisfacimento della condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria eventualmente prevista dalla legge.

 

     Art. 11. Risorse finanziarie

     1. Gli oneri derivanti dal presente decreto sono posti a carico delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come integrato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, considerati gli impegni di spesa di cui all'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite massimo di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, 1.750 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3.000 milioni di euro per l'anno 2022. La disponibilità finanziaria del fondo di cui al primo periodo è integrata con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del programma, come rilevate dalla commissione di cui all'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     2. L'attribuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma 2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto [6].

     3. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 7 avviene nei limiti dell'importo di euro 227,9 milioni. Qualora la predetta risorsa finanziaria non consenta il pagamento integrale del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto.

     3-bis. L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso spettante, questo è proporzionalmente ridotto [7].

     4. Le risorse non utilizzate con riferimento ai rimborsi di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), possono essere utilizzate, rispettivamente, per l'attribuzione dei rimborsi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 e di cui alla lettera c) del comma 2 del medesimo articolo 6.

     5. I limiti di risorse utilizzabili indicati al comma 2 possono essere integrati con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione del programma, come rilevate dalla commissione di cui all'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per ciascun esercizio finanziario.

 

     Art. 12. Trattamento dei dati personali

     1. Il MEF è il titolare del trattamento dei dati necessari allo svolgimento del programma che deve intendersi limitato alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del rimborso in denaro in applicazione dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e si avvale delle società di cui ai commi 2 e 3 in qualità di responsabili del trattamento.

     2. PagoPA S.p.A. è titolare del trattamento dei dati necessari alla registrazione degli aderenti al programma tramite l'APP IO. Inoltre, la stessa PagoPA S.p.A. agisce per conto del MEF in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679 per i trattamenti diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma e necessari allo svolgimento delle attività ad essa affidate nell'ambito del programma.

     3. Consap S.p.A. è responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del regolamento UE 2016/679 per conto del MEF per i trattamenti necessari allo svolgimento delle attività ad essa affidate nell'ambito del programma.

     4. Gli issuer convenzionati sono titolari del trattamento dei dati personali dei propri clienti. Inoltre, gli stessi agiscono, per conto del MEF, in qualità di sub-responsabili del trattamento, individuati da PagoPA S.p.A. in virtù di un'apposita convenzione, limitatamente allo svolgimento delle attività ad essi affidate ai sensi dell'articolo 4, nell'ambito del programma.

     5. Gli acquirer convenzionati sono titolari del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle transazioni da essi gestite. Inoltre, essi agiscono, per conto del MEF, in qualità di sub-responsabili del trattamento, individuati da PagoPA S.p.A., in virtù di un'apposita convenzione, limitatamente allo svolgimento delle attività ad essi affidate ai sensi dell'articolo 4, nell'ambito del programma.

     6. Il MEF effettua, prima del trattamento, la valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento UE 2016/679 e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali.

     7. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonchè a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dal programma.

     8. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono essere trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1. L'identificativo dell'esercente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), è utilizzato per il solo fine di verificare le transazioni oggetto di reclamo.

     9. Il MEF può effettuare statistiche sull'attuazione del programma trattando anche i dati personali degli aderenti, relativi alla partecipazione al programma, al numero e al valore delle transazioni effettuate, nonchè ai rimborsi erogati, nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'allegato A.4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei tempi di conservazione dei dati personali previsti dal presente decreto.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2020  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1460


[1] Per l'abrogazione del presente decreto, vedi l'art. 1, comma 643, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[2] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 640, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[3] Comma così sostituito dall'art. 11 bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[4] Comma così sostituito dall'art. 11 bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[5] Comma così sostituito dall'art. 11 bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[6] Comma così sostituito dall'art. 11 bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.

[7] Comma inserito dall'art. 11 bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.