§ 23.6.15 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.
Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:23. Comunità europee
Capitolo:23.6 norme processuali
Data:02/02/2021
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 3.  Modifiche all'articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 4.  Modifiche all'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 5.  Modifiche all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 6.  Modifiche all'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 7.  Modifiche all'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 8.  Modifiche all'articolo 11 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 9.  Modifiche all'articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 10.  Modifiche all'articolo 14 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 11.  Modifiche all'articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 12.  Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 13.  Modifiche all'articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 14.  Modifiche all'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 15.  Modifiche all'articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 16.  Introduzione dell'articolo 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 17.  Modifiche all'articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 18.  Modifiche all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 19.  Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari
Art. 20.  Modifiche all'articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 21.  Modifiche all'articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 22.  Modifiche all'articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 23.  Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari
Art. 24.  Modifiche all'articolo 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 25.  Divieto di consegna o di estradizione successiva
Art. 26.  Modifiche all'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69
Art. 27.  Abrogazioni
Art. 28.  Norma transitoria
Art. 29.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 23.6.15 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

(G.U. 5 febbraio 2021, n. 30)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 6, che delega il Governo all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonchè in tema di diritti di libertà e del giusto processo» sono soppresse;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento, conformemente alle disposizioni della decisione quadro e della presente legge, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un'autorità giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva.»;

     c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Il mandato di arresto è eseguito dalle autorità competenti con la massima urgenza.

     3-ter. L'Italia non dà esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione europea abbia sospeso l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ai sensi del punto (10) dei consideranda del preambolo della decisione quadro.»;

     d) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

     «4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi o intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore e più efficace realizzazione delle finalità della decisione quadro e semplificano o agevolano ulteriormente la consegna delle persone ricercate.

     4-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro della giustizia, il Governo notifica al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli specifici accordi e intese, indicati al comma 4-quater, che l'Italia intende continuare ad applicare.».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. L'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è sostituito dal seguente:

     «Art. 2. (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). - 1. L'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.».

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 6 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresì contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni:

     a) l'interessato è stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza;

     b) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

     c) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione di cui si chiede l'esecuzione e informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, al quale abbia il diritto di partecipare e che consenta il riesame del merito della decisione, nonchè, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilità di una sua riforma, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti;

     d) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello, al quale abbia diritto di partecipare e che consenta il riesame nel merito, nonchè, anche a mezzo dell'allegazione di nuove prove, la possibilità di una riforma di detta decisione, sia dei termini entro i quali egli potrà richiedere un nuovo processo o proporre impugnazione per un giudizio di appello.»;

     b) al comma 2, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «o l'indicazione della esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1-bis,» e dopo la parola: «18» sono inserite le seguenti: «, 18-bis, 18-ter»;

     c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 7 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 la parola: «darà» è sostituita dalla seguente: «dà» e, dopo le parole: «legge nazionale», sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai fini di cui al comma 1, per i reati in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, non è necessario che la legge italiana imponga lo stesso tipo di tasse o di imposte o contenga lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro di emissione.»;

     c) al comma 3:

     1) le parole: «Il fatto dovrà essere» sono sostituite dalle seguenti: «Il mandato di arresto europeo non è comunque eseguito se il fatto è» e la parola «non» è soppressa;

     2) il secondo periodo è soppresso.

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In deroga all'articolo 7, comma 1, il mandato di arresto europeo è eseguito indipendentemente dalla doppia punibilità per i reati che, secondo la legge dello Stato membro di emissione, rientrano nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro e sono puniti con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale pari o superiore a tre anni.»;

     b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 9 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «e la relativa documentazione di cui all'articolo 6 sono stati trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «è stato trasmesso»;

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273, 274, comma 1, lettere a) e c), 280, 275, comma 2-bis, 278, 279, 297, nonchè le disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 10 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «è stata disposta.» è aggiunto il seguente periodo: «La persona richiesta in consegna è altresì informata che il consenso e la rinuncia, una volta resi, non sono revocabili.»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, al termine delle attività previste al comma 1, dispone il deposito del mandato di arresto europeo e contestualmente fissa l'udienza in camera di consiglio per la decisione entro il termine di quindici giorni dall'esecuzione della misura, con decreto del quale dà immediata lettura alla persona richiesta, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto è comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, non oltre il giorno successivo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.»

     c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. Nei casi in cui la corte di appello non applica alla persona richiesta alcuna misura cautelare, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, all'esito della deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 9, comma 4, fissa con decreto l'udienza per la decisione non oltre i quindici giorni successivi e dispone contestualmente il deposito del mandato di arresto. Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona richiesta in consegna e al suo difensore almeno cinque giorni prima dell'udienza. Si applicano le disposizioni dell'articolo 702 del codice di procedura penale.».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 11 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 11, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, le parole: «e della documentazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6» sono soppresse.

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 13 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di fiducia» sono aggiunte le seguenti: «e a fornirle tutte le informazioni in merito alle facoltà indicate nell'articolo 10, comma 1»;

     b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «in libertà» sono aggiunte le seguenti: «e procede agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4-bis» e, al secondo periodo, dopo la parola «10» sono aggiunte le seguenti: «e all'emissione del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, di cui si dà lettura»;

     c) al comma 3, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo, dopo le parole «La segnalazione» sono aggiunte le seguenti: «della persona nel SIS effettuata dall'autorità competente».

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 14 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 14 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Quando sente la persona della quale è stata richiesta la consegna ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 13, comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, se la persona esprime consenso alla consegna o rinuncia al beneficio di cui all'articolo 10, comma 1, raccoglie tali dichiarazioni alla presenza del difensore e, se necessario, dell'interprete. Del consenso e della rinuncia prestata è dato atto in apposito verbale, in cui sono riportate le circostanze e le modalità con le quali la persona richiesta in consegna ha dichiarato di avvalersi di tali facoltà. Quando la persona ha prestato consenso alla consegna, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa nei quattro giorni successivi l'udienza in camera di consiglio per la decisione, con decreto del quale dà immediata lettura alla persona della quale è richiesta la consegna, in una lingua alla stessa conosciuta, e al suo difensore. Il decreto è comunicato al procuratore generale immediatamente e, comunque, entro le successive ventiquattro ore.

     2. Il consenso e la rinuncia possono essere espressi anche nel corso dell'udienza davanti alla corte d'appello fissata ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 4-bis, fino alla conclusione della discussione. In tale caso la corte raccoglie il consenso e la rinuncia, con le modalità descritte al comma 1, dopo avere fornito alla persona della quale è richiesta la consegna tutte le informazioni in merito alle facoltà indicate nell'articolo 10, comma 1, salvo che la persona le abbia già ricevute.»;

     b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

     c) al comma 4, le parole «emessa senza ritardo e, comunque, non oltre dieci giorni,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Quando, per la necessità di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non è possibile adottare la decisione nel termine di cui al comma 1, il predetto termine può essere prorogato, con decreto del presidente della corte di appello, sino a tre giorni.»;

     d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. La corte di appello, all'esito dell'udienza prevista ai commi 1, terzo periodo, e 4, secondo periodo, o di quella prevista all'articolo 10, commi 4 e 4-bis, dà immediata lettura dell'ordinanza. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto ad avere copia del provvedimento. L'ordinanza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 5-bis, è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede a informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e l'ordinanza dispone la consegna, il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia. Quando è stato proposto ricorso, il Ministro della giustizia informa le competenti autorità dello Stato membro che l'avvenuta proposizione dell'impugnazione è il motivo che ha impedito l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto nel termine di dieci giorni successivi all'espressione del consenso.».

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «e al fine di consentire le indagini urgenti dalla stessa ritenute necessarie» sono soppresse;

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando risulta che la persona richiesta in consegna si trova in altro distretto, il presidente della corte di appello può delegare l'interrogatorio di cui al comma 2 al presidente del tribunale territorialmente competente.».

 

     Art. 12. Modifiche all'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 16 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, primo periodo, le parole: «la documentazione e» sono soppresse e le parole: «può richiedere» sono sostituite dalle seguenti: «richiede con urgenza», al secondo periodo, le parole «non superiore ai trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tenendo conto della necessità di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione» e il terzo periodo è soppresso;

     b) al comma 2, le parole «al fine della decisione.» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettando i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della decisione.».

 

     Art. 13. Modifiche all'articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 17 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «entro il termine di sessanta giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui agli articoli 9 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «nel più breve tempo possibile e, comunque, entro quindici giorni dall'esecuzione della misura cautelare di cui all'articolo 9 o, nel caso previsto dall'articolo 11, dall'arresto della persona ricercata» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Quando, per la necessità di acquisire le informazioni di cui all'articolo 16 o per altre circostanze oggettive, non è possibile rispettare il termine indicato al comma 2, esso può essere prorogato con decreto del presidente della corte di appello sino a dieci giorni.»;

     c) al comma 3:

     1) la parola: «riconosciuta» è sostituita dalle seguenti: «o di un privilegio riconosciuti»;

     2) dopo le parole: «ordinamento italiano,» sono inserite le seguenti: «la corte di appello ne informa lo Stato di emissione e»;

     3) le parole: «non opera più» sono sostituite dalle seguenti: «o il privilegio non operano più»;

     4) dopo la parola: «inoltrare» è inserita la seguente: «immediatamente»;

     d) al comma 4, le parole: «se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna» sono soppresse;

     e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. La sentenza, decorso il termine per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 22, comma 1, è immediatamente comunicata al Ministro della giustizia, che provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e altresì, quando non è stato presentato ricorso e la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.».

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. L'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è sostituito dal seguente:

     «Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1. Fermo quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 3-ter, 2 e 7, la corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

     a) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi è la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

     b) se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva, purchè, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;

     c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato.».

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. L'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, è sostituito dal seguente:

     «Art. 18 bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). - 1. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello può rifiutare la consegna nei seguenti casi:

     a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;

     b) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale.

     2. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.».

 

     Art. 16. Introduzione dell'articolo 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, è inserito il seguente:

     «Art. 18 ter. (Decisioni pronunciate in assenza). - 1. Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, la corte di appello può altresì rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l'indicazione di alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell'articolo 16.

     2. Nei casi di cui al comma 1, la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l'interessato era a conoscenza del processo o che si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.

     3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera d), la persona della quale è domandata la consegna, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, può chiedere la trasmissione di copia della sentenza su cui il mandato di arresto europeo si fonda. La richiesta non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo. La corte di appello provvede all'immediato inoltro della richiesta all'autorità emittente.».

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. L'articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è sostituito dal seguente:

     «Art. 19. (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinchè la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite;

     b) se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato è subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.».

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Contro la sentenza di cui all'articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale.

     2. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della sentenza di cui all'articolo 17, comma 1.»;

     b) al comma 3 la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

     c) al comma 4, secondo periodo, la parola «quinto» è sostituita dalla seguente: «secondo»;

     d) al comma 5 dopo le parole: «Ministro della giustizia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che, fuori dei casi di cui al comma 6, provvede ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione ed altresì, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia»;

     e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Contro l'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 5, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla Corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4. La Corte, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori e deposita la decisione con la contestuale motivazione a conclusione dell'udienza, provvedendo altresì, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5.»;

     f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, gli atti sono trasmessi immediatamente, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque entro il giorno successivo al deposito della decisione completa di motivazione, al giudice di rinvio. Nei casi di cui al comma 1, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. Nei casi di cui al comma 5-bis, i termini di cui al secondo periodo sono ridotti della metà.».

 

     Art. 19. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari

     1. Dopo l'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è inserito il seguente:

     «Art. 22 bis. (Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari). - 1. Se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all'esecuzione della misura cautelare o all'arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, affinchè ne sia data comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente. Agli stessi fini, in presenza di consenso alla consegna, la corte di appello informa il Ministro della giustizia dei motivi che hanno impedito l'adozione della decisione nel termine di dieci giorni dalla data in cui il consenso è stato espresso.

     2. Se, per circostanze eccezionali, la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non interviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, il quale ne dà urgente comunicazione all'Eurojust.

     3. Alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la corte di appello valuta se la custodia cautelare applicata alla persona della quale è richiesta la consegna è ancora assolutamente necessaria per garantire l'esigenza di cui all'articolo 9, comma 4, e se la sua durata è proporzionata rispetto all'entità della pena oggetto dell'informazione richiamata all'articolo 6, comma 1, lettera f), disponendone, in caso contrario, la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari, applicabili anche cumulativamente, ritenute comunque idonee a garantire che la persona non si sottragga alla consegna.

     4. Quando il ritardo nella adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna si protrae ingiustificatamente oltre la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e, comunque, quando sono decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, la corte di appello revoca la misura della custodia cautelare e, se persiste l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, applica, anche cumulativamente, le misure cautelari di cui agli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale e, nei confronti della persona minorenne, la misura di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.».

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 23 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «di emissione» sono inserite le seguenti «al più presto e, comunque,» e dopo la parola «ordinanza» è inserita la seguente «definitiva»;

     b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospende l'esecuzione del provvedimento anche quando riceve dall'autorità dello Stato membro di emissione, direttamente o tramite il Ministro della giustizia, la comunicazione della ricorrenza di cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il medesimo termine.»;

     c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia della cessazione delle ragioni che hanno imposto la sospensione dell'esecuzione o del ricevimento della comunicazione in ordine alla cessazione della causa di forza maggiore da parte dell'autorità dello Stato membro di emissione. Il Ministro, ricevuta tale comunicazione o quella, di cui informa il presidente della corte di appello, direttamente proveniente dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa la cessazione della causa di forza maggiore, concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna.».

 

     Art. 21. Modifiche all'articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 26, comma 3, della legge 22 aprile 2005, n. 69, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter.».

 

     Art. 22. Modifiche all'articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, lettera b), le parole «residente in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni»;

     b) al comma 3, le parole «una persona residente in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «un cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni».

 

     Art. 23. Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari

     1. Dopo l'articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è inserito il seguente:

     «Art. 27 bis. (Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari). - 1. Nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, con decreto del Ministro della giustizia è autorizzata la trasmissione con modalità telematica degli atti tra gli uffici giudiziari, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

     2. La trasmissione degli atti si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al comma 1.

     3. Il decreto di cui al comma 1 è adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.

     4. Sino all'attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari è consentita anche tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia da emanarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. L'articolo 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è sostituito dal seguente:

     «Art. 30. (Contenuto del mandato d'arresto europeo). - 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.

     2. Nel caso previsto dall'articolo 18-ter, comma 3, non appena riceve notizia della richiesta formulata dalla persona nei cui confronti il mandato di arresto europeo è stato emesso, il pubblico ministero inoltra copia della sentenza all'autorità dello Stato di esecuzione.».

 

     Art. 25. Divieto di consegna o di estradizione successiva

     1. Dopo l'articolo 31 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è inserito il seguente:

     «Art. 31 bis. (Divieto di consegna o di estradizione successiva). - 1. La persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non può essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, nè estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione.

     2. Il divieto di cui al comma 1 non è applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f).».

 

     Art. 26. Modifiche all'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69

     1. All'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole: «salvo per quanto previsto dal comma 3» sono soppresse;

     b) il comma 3 è abrogato.

 

     Art. 27. Abrogazioni

     1. L'articolo 21 della legge 22 aprile 2005, n. 69, è abrogato.

 

     Art. 28. Norma transitoria

     1. I procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d'appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata.

 

     Art. 29. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.