§ 6.3.15 - L.R. 26 febbraio 2021, n. 6.
Modifica all’art. 40 della l.r. 24 luglio 2017, n. 19 recante le disposizioni per le procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 demanio e patrimonio
Data:26/02/2021
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria
Art. 2.  Dichiarazione d’urgenza


§ 6.3.15 - L.R. 26 febbraio 2021, n. 6.

Modifica all’art. 40 della l.r. 24 luglio 2017, n. 19 recante le disposizioni per le procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria

(B.U. 1 marzo 2021, n. 17)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19. Procedure di dismissione del patrimonio riveniente dall’azione di riforma fondiaria

1. All'articolo 40 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c), ii) le parole "a partire dall'originario loro costo di costruzione/realizzazione, aggiornato a decorrere dall'anno di costruzione/realizzazione mediante rivalutazione monetaria e ridotto nella misura del 50%" sono sostituite dalle seguenti "con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della Riforma Fondiaria in rapporto al loro stato di conservazione e manutenzione".

b) al comma 1, lettera c), iv) le parole "a partire dal 2018" e "al 31 dicembre 2017'' sono soppresse;

c) al comma 1, lettera d) ii) le parole "a partire dal 2018" e "al 31 dicembre 2017'' sono soppresse;

d) al comma 1, lettera e), ii) le parole "è determinato con procedura parametrica, distinta per tipologia di zona, correlata a parametri quali:

1. costo di realizzazione tecnica dell'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, assunta in misura di euro 1.050,00 per mq, da assoggettare a rivalutazione monetaria annuale;

2. misura maggiore fra:

a) volume realizzabile desumibile dai parametri fissati dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) volume eventualmente già realizzato;

3. superficie del terreno;

4. valore agricolo medio della Regione agraria di appartenenza, vigente al momento della cessione; al valore così determinato, per i terreni ricadenti in borgate/frazioni non ubicati nei territori dei Comuni capoluoghi di Provincia:

a) con popolazione inferiore a 250 abitanti, si applica la riduzione del 70%,·

b) con popolazione compresa tra 251 e 500 abitanti, si applica la riduzione del 60%;

c) con popolazione compresa tra 501 e 1000 abitanti, si applica la riduzione del 50%; per i terreni ricadenti in zone omogenee "A", "B" e "C", ai sensi del D.M. n. 1444/1968, sui valori determinati come innanzi spiegato si applica:

a) l’incremento del 15% per i suoli ricadenti nei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

b) la riduzione del 40% per i suoli ricadenti in aree prive di strumenti urbanistici esecutivi; per i terreni edificati a cura e spese del detentore, anche in misura ridotta rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico, è praticata una riduzione del 30%" sono sostituite con le seguenti parole "con il regolamento di gestione e dismissione dei beni della Riforma Fondiaria".

e) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ALSIA, entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, propone alla Giunta regionale la revisione del regolamento di dismissione dei beni della riforma di cui al DPGR n. 3 del 15 gennaio 2019 al fine di adeguarlo alle presenti disposizioni normative, nonché ad apportare le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie a perfezionare l'attività di dismissione del patrimonio rinveniente dall'azione di riforma. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione Consiliare.”.

 

     Art. 2. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.