§ 79.1.172 - D.P.C.M. 19 giugno 2020, n. 110.
Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:19/06/2020
Numero:110


Sommario
Art. 1.  Definizione IT-Alert
Art. 2.  Modalità di attivazione del sistema IT-Alert
Art. 3.  Istituzione del Comitato tecnico del servizio IT-Alert
Art. 4.  Obblighi degli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile
Art. 5.  Disposizioni finali


§ 79.1.172 - D.P.C.M. 19 giugno 2020, n. 110.

Regolamento recante modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert.

(G.U. 7 settembre 2020, n. 222)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     di concerto con

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

     Vista la direttiva (UE) 2018/1972, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'articolo 110 relativo alle previsioni riguardanti l'istituzione di sistemi di allarme pubblico negli Stati membri;

     Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile;

     Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile e, in particolare, l'articolo 20 che definisce la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile;

     Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e, in particolare l'articolo 28, comma 2;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Ravvisata la necessità di procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

     Sentiti il Garante per la protezione dei dati e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;

     Visto il parere della Conferenza unificata n. 47 del 7 maggio 2020, reso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1997, n. 281;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizione IT-Alert

     1. Il sistema IT-Alert è il sistema di allarme pubblico definito all'articolo 1, comma 1, lettera ee-quinquies) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche».

 

     Art. 2. Modalità di attivazione del sistema IT-Alert

     1. I requisiti funzionali per la realizzazione e messa in opera dei sistemi e delle metodologie necessarie all'invio dei messaggi originati dal sistema IT-Alert attraverso le reti mobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dd) del decreto legislativo n. 259/2003, degli operatori di comunicazioni elettroniche sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, e che definisce gli aspetti tecnico-operativi relativi:

     a) alle modalità e ai criteri di attivazione del servizio IT-Alert da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili;

     b) alle modalità e ai criteri di attivazione dei messaggi IT-Alert;

     c) alle modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-Alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e dell'opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini;

     d) alle modalità di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-Alert;

     e) alle modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);

     f) alle modalità di invio dei messaggi IT-Alert;

     g) ai criteri e alle modalità finalizzate a garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-Alert avvengano nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

 

     Art. 3. Istituzione del Comitato tecnico del servizio IT-Alert

     1. Al fine di procedere al monitoraggio e all'aggiornamento delle modalità di funzionamento del servizio IT-Alert, è istituito il Comitato tecnico del servizio IT-Alert.

     2. Il Comitato tecnico è coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la protezione civile, ed è costituito da due rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante della Fondazione CIMA - Centro internazionale in monitoraggio ambientale, quale centro di competenza del servizio nazionale della protezione civile e due rappresentanti degli enti territoriali indicati dalla Conferenza unificata. Ai componenti non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato.

     3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato tecnico con particolare riferimento alle modalità e ai casi di partecipazione di soggetti privati coinvolti nell'erogazione e nel funzionamento del servizio IT-Alert e nell'aggiornamento delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto. Il Comitato tecnico, anche ai fini delle eventuali sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, verifica, con cadenza almeno semestrale, la rispondenza delle attività svolte dagli operatori alle disposizioni tecniche e procedurali contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Al fine del miglioramento del servizio il Comitato tecnico verifica lo stato di attivazione del servizio e della corretta trasmissione dei messaggi IT-Alert e dei contenuti, nonchè l'attivazione, gestione ed autorizzazione della richiesta e le modalità di invio dei messaggi IT-Alert.

     4. Alle modifiche all'allegato 1 dovute ad adeguamento funzionale e innovazione tecnologica si provvede mediante appendici di natura tecnica e operativa allo stesso allegato 1, predisposte dal Comitato tecnico, che sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile. Dette appendici costituiscono uno strumento per aggiornare esclusivamente dal punto di vista tecnico l'allegato 1, senza incidere in alcun modo sugli obblighi gravanti sugli operatori di telefonia mobile.

 

     Art. 4. Obblighi degli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile

     1. Gli operatori di comunicazioni elettroniche di rete mobile attuano le disposizioni di cui all'articolo 2 secondo il cronoprogramma riportato nell'allegato 2, che costituisce parte integrante al presente decreto, il cui rispetto è verificato dal Comitato tecnico di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 del medesimo articolo.

 

     Art. 5. Disposizioni finali

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2020  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1994

 

ALLEGATO 1

 

ALLEGATO 2

 

Il Servizio IT-Alert entrerà in servizio “sperimentale” il primo ottobre 2020.

A partire da quella data, secondo le prescrizioni contenute nel Decreto a cui questo allegato si riferisce, nel suo allegato 1, e nei documenti di dettaglio condivisi dal MISE, ogni Operatore dovrà mantenere in funzione presso le proprie sedi le due entità CBC necessarie per la ricezione ed il trasferimento dei messaggi in modalità broadcast a tutti i dispositivi cellulari presenti nelle aree target.

Nel periodo che intercorre tra la pubblicazione del Decreto e la data di inizio della sperimentazione del servizio saranno condotte:

- attività di “TRIAL”, negli gli impianti del Dipartimento della Protezione Civile realizzati presso la Fondazione CIMA di Savona, finalizzate alla qualificazione a livello generale delle entità CBE, CBC, degli apparati di rete (reali e simulati) e dei terminali utente;

- attività di “TEST” finalizzate alle prove tecniche sulla rete degli operatori e sulle loro nuove implementazioni realizzate al fine di consentire l’operatività del servizio.

Nel corso delle attività di TEST, in coordinamento con un’apposita campagna di comunicazione, potranno essere inviati opportuni messaggi di prova fino agli apparati cellulari presenti in aree target specifiche concordate nel corso delle fasi precedenti.