§ 69.3.117 - D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.
Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:14/07/2020
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Modifiche al codice penale
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Art. 3.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
Art. 5.  Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 6.  Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898
Art. 7.  Adeguamento normativo
Art. 8.  Trasmissione dei dati statistici
Art. 9.  Invarianza finanziaria


§ 69.3.117 - D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

(G.U. 15 luglio 2020, n. 177)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale;

     Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

     Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

     Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

     Visto l'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale;

     Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2020;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al codice penale

     1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 316 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;

     b) all'articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;

     c) all'articolo 319-quater, al secondo comma, dopo le parole «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»;

     d) all'articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater), è inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.»;

     e) all'articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

     1. All'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:

     a) al secondo comma, alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.»;

     b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8

     1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, dopo le parole «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila».

 

     Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

     1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 24:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»;

     2) al comma 1 dopo le parole: «316-ter,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell'Unione europea»;

     3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»;

     b) all'articolo 25:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.»;

     2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»;

     c) all'articolo 25-quinquiesdecies:

     1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

     a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

     b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

     c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;

     2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

     3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;

     d) dopo l'articolo 25-quinquiesdecies è aggiunto il seguente:

     «Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). - 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

     2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

 

     Art. 6. Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898

     1. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» è inserito il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».

 

     Art. 7. Adeguamento normativo

     1. In ogni norma penale vigente recante la disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea il riferimento alle parole «Comunità europee» dovrà intendersi come riferimento alle parole «Unione europea».

 

     Art. 8. Trasmissione dei dati statistici

     1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione con la quale sono esposti i dati statistici relativi a:

     a) numero dei procedimenti iscritti, il numero di sentenze, di proscioglimento o di condanna, adottate, nonchè il numero dei provvedimenti di archiviazione relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;

     b) importi delle somme sottoposte a confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;

     c) valore stimato dei beni, diversi dal denaro, sottoposti a confisca nei processi relativi ai reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea;

     d) danno stimato per il bilancio dell'Unione europea o al bilancio di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

 

     Art. 9. Invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.