§ 26.1.126 - D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 68.
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:26. Consumatore (tutela)
Capitolo:26.1 consumatore (tutela)
Data:09/06/2020
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e dei termini che ne derivano
Art. 4.  Obblighi di etichettatura o contrassegno
Art. 5.  Mutuo riconoscimento
Art. 6.  Sanzioni
Art. 7.  Organi preposti all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni
Art. 8.  Monitoraggio
Art. 9.  Disposizioni di carattere finanziario
Art. 10.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 11.  Abrogazioni e disposizioni transitorie
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 26.1.126 - D.Lgs. 9 giugno 2020, n. 68.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 - Legge europea 2018.

(G.U. 26 giugno 2020, n. 160)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 3 maggio 2019, n. 37, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, e, in particolare, l'articolo 7;

     Vista la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, recante disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

     Visto l'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 e 19 del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

     Vista la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore;

     Visto il regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE;

     Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

     Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

     Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

     Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2020;

     Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia»

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla definizione ed uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio» ed alla etichettatura e contrassegno dei materiali nonchè dei manufatti con essi fabbricati, qualora gli stessi vengano indicati, con i medesimi termini, tramite qualsiasi modalità di presentazione e di comunicazione, anche in via elettronica, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore.

     2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni per i termini indicanti i rispettivi materiali:

     a) «cuoio» e «pelle»: in conformità all'allegato I, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale che ha conservato la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca. I peli o la lana possono essere stati asportati o no. Il cuoio è anche ottenuto da pelli o pellame tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Se però la pelle o il pellame conciati sono disintegrati meccanicamente o ridotti chimicamente in particelle fibrose, pezzetti o polveri e, successivamente, con o senza l'aggiunta di un elemento legante, vengono trasformati in fogli o in altre forme, detti fogli o forme non possono essere denominati «cuoio» e qualora rientrino nella definizione di cui alla lettera d) sono denominati «rigenerato di fibre di cuoio». Se il cuoio ha uno strato di rivestimento, indipendentemente da come sia stato applicato, o uno strato accoppiato a colla, tali strati non devono essere superiori a 0,15 mm. Se il materiale mantiene la grana originaria quale si presenta quando l'epidermide sia stata ritirata e senza che nessuna pellicola di superficie sia stata eliminata mediante sfioratura, scarnatura o spaccatura, può essere utilizzato il termine «cuoio pieno fiore»;

     b) «cuoio rivestito» e «pelle rivestita»: in conformità all'allegato I, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, un prodotto di cuoio e pelle nel quale lo strato di rivestimento o l'accoppiatura a colla non superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm;

     c) «pelliccia»: in conformità all'allegato I, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 94/11/CE, i materiali di cui alla precedente lettera a) che mantengono per loro natura sempre il pelo o la lana o entrambi;

     d) «rigenerato di fibre di cuoio»: il materiale con un contenuto minimo del 50 per cento in peso di fibre di pelle secca, in cui la cute conciata è disintegrata meccanicamente o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e, successivamente, con o senza la combinazione di legante chimico, trasformata in fogli.

     2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «messa a disposizione sul mercato», «immissione sul mercato», «fabbricante», «importatore», «distributore», «operatori economici», «ritiro», «vigilanza del mercato» ed «immissione in libera pratica» di cui all'articolo 2, punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 17 e 19, del regolamento (CE) n. 765/2008, e le seguenti definizioni:

     a) «manufatto»: qualsiasi prodotto finito ottenuto dalla lavorazione, industriale o artigianale, e pronto ad essere messo a disposizione sul mercato;

     b) «etichetta»: cartellino in tessuto, cartone o altra composizione da apporre al materiale o al manufatto, contenente l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto;

     c) «contrassegno»: segno distintivo apposto al materiale o al manufatto mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione, contenente l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto.

 

     Art. 3. Utilizzo dei termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e dei termini che ne derivano

     1. È vietata l'immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 2, comma 1.

 

     Art. 4. Obblighi di etichettatura o contrassegno

     1. Il fabbricante o l'importatore che utilizza i termini di cui all'articolo 2, comma 1, per i materiali o i manufatti con essi fabbricati, è tenuto ad etichettarli o a contrassegnarli, al fine di individuare la loro composizione, secondo le disposizioni del presente decreto.

     2. Il fabbricante o l'importatore è responsabile dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento.

     3. Spetta comunque al distributore verificare che i materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, e i manufatti con essi fabbricati siano dotati dell'etichetta o contrassegno.

     4. L'etichetta e il contrassegno dei materiali e dei manufatti di cui al comma 1 sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente applicata anche mediante supporto attaccato.

     5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti dal documento commerciale d'accompagnamento quando i materiali ed i manufatti con essi fabbricati sono immessi sul mercato per essere dati in lavorazione agli operatori economici nella catena di fornitura.

     6. Ove i materiali di cui al comma 1 siano parte di un manufatto composto anche da altri materiali di natura diversa, nell'etichetta o nel contrassegno devono essere indicate in modo inequivocabile le parti composte da materiali definiti all'articolo 2, comma 1.

     7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fattispecie di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011.

 

     Art. 5. Mutuo riconoscimento

     1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle definizioni ed all'uso dei termini «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita», «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», nei materiali nonchè nei manufatti con essi prodotti, fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè nei medesimi materiali e manufatti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

 

Capo II

Sanzioni e vigilanza

 

     Art. 6. Sanzioni

     1. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

     2. Il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè manufatti con essi fabbricati, con etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

     3. La medesima sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica al fabbricante o all'importatore che immette sul mercato nazionale materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè manufatti con essi fabbricati, nei casi in cui il documento commerciale di accompagnamento di cui all'articolo 4, comma 5, che sostituisce l'etichetta o il contrassegno, non è completo delle indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4.

     4. Fatta salva la responsabilità prevista al comma 1, il distributore che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero con etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro.

     5. Il fabbricante o l'importatore, che immette sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè manufatti con essi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, dichiarata in etichetta, contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

     6. Fatta salva la responsabilità prevista al comma 5, il distributore che mette a disposizione sul mercato materiali che utilizzano i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonchè manufatti con gli stessi fabbricati, sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», ovvero derivati, risultati non conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, in violazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.

     7. Il fabbricante o l'importatore che incorre nelle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, a seguito del relativo accertamento e contestazione, provvede, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla contestazione e relativa notifica, alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato. Dell'avvenuta regolarizzazione deve essere fornita all'organo che ha proceduto all'accertamento della violazione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, qualora non abbia proceduto essa stessa all'accertamento, entro lo stesso termine di sessanta giorni, idonea comunicazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

     8. Fatte salve le responsabilità previste dai commi 1, 2, 3 e 5, ai soggetti che non ottemperano alle disposizioni di cui al comma 7, entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

 

     Art. 7. Organi preposti all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni

     1. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto è svolto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica, nonchè dal Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

     2. Le camere di commercio possono avvalersi, per i rispettivi controlli, della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti.

     3. Gli organi di accertamento si rivolgono alla Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti e ad altri laboratori accreditati per le prove specifiche per le analisi di campione dei materiali utilizzati al fine dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.

     4. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

     5. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, nonchè quelle in materia di accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni ai sensi della disciplina sull'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

 

     Art. 8. Monitoraggio

     1. L'attività di monitoraggio e di coordinamento sull'attuazione delle disposizioni introdotte con il presente decreto è svolta dal Ministero dello sviluppo economico.

     2. Per l'attività di monitoraggio gli organi di accertamento forniscono al Ministero dello sviluppo economico, su richiesta di quest'ultimo, i dati statistici relativi alle violazioni di cui al presente decreto accertate dai medesimi organi.

 

     Art. 9. Disposizioni di carattere finanziario

     1. Le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni di cui all'articolo 6 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di miglioramento dell'attività di vigilanza del mercato.

 

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 11. Abrogazioni e disposizioni transitorie

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112.

     2. I materiali ed i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto ed etichettati conformemente alla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, possono continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.