§ 1.1.101 - L.R. 24 dicembre 2019, n. 25.
Modifiche alle disposizioni della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (disposizioni sull’autonomia del consiglio regionale assemblea legislativa) [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.1 normativa istituzionale
Data:24/12/2019
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa) in materia di Organismo indipendente di valutazione della [...]
Art. 2.  (Norma di invarianza finanziaria)


§ 1.1.101 - L.R. 24 dicembre 2019, n. 25.

Modifiche alle disposizioni della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (disposizioni sull’autonomia del consiglio regionale assemblea legislativa) in materia di organismo indipendente di valutazione della performance

(B.U. 31 dicembre 2019, n. 19)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa) in materia di Organismo indipendente di valutazione della performance))

1. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 24 bis della l. r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

“ 1. L’Organismo indipendente di valutazione (OIV) è un organo composto da tre componenti esterni dei quali uno con funzioni di Presidente, nominati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, previo avviso pubblico, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

2. I componenti dell’OIV sono nominati tra soggetti che godano dei diritti civili e politici in possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, o laurea magistrale, iscritti all’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, con comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.

3. Non possono essere nominati componenti dell’OIV:

a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;

b) coloro che abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;

c) coloro che siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;

d) colui che sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;

e) i dipendenti della Regione Liguria;

f) coloro che rivestano o abbiano rivestito nel triennio precedente incarichi di indirizzo politico, cariche pubbliche elettive presso la Regione, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;

g) i magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell’ambito territoriale ligure;

h) coloro che abbiano o abbiano avuto, nel triennio precedente, rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con l’Assemblea Legislativa e siano o siano stati, nel triennio precedente, Revisori dei Conti presso l’Assemblea Legislativa stessa;

i) il coniuge, il convivente, i parenti o affini entro il secondo grado dei Dirigenti regionali, dei Consiglieri e Assessori regionali.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 24 bis della l.r. 25/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“ 5. Il compenso spettante a ciascun componente dell’OIV è pari a euro 3.000,00 per ogni anno. Per le sole riunioni formalmente convocate, ai componenti dell’OIV è riconosciuto il rimborso spese di viaggio, debitamente documentate secondo la disciplina di cui all’articolo 12 bis, comma 6, fino ad un massimo di euro 650,00 l’anno. ”.

 

     Art. 2. (Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.