§ 6.2.364 - L.R. 20 marzo 2020, n. 10.
Legge di stabilità regionale 2020


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:20/03/2020
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 2.  Limiti di impegno
Art. 3.  Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
Art. 4.  Norme in materia di spesa
Art. 5.  Dotazione finanziaria per le assunzioni di personale a tempo determinato per le attività di sorveglianza, controllo e monitoraggio ambientale nei Parchi regionali
Art. 6.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 43 (“Adeguamento dei canoni delle concessioni di acque minerali)”
Art. 7.  Quota per il riequilibrio territoriale della tariffa dell’acqua all’ingrosso
Art. 8.  Integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 (Istituzione dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata E.G.R.I.B.).
Art. 9.  Agevolazioni fiscali per nuovi insediamenti produttivi in aree ZES
Art. 10.  Copertura finanziaria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 6.2.364 - L.R. 20 marzo 2020, n. 10.

Legge di stabilità regionale 2020

(B.U. 21 marzo 2020, n. 22 Speciale)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2020 - 2022 nei limiti indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell’economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2020 - 2022 nei limiti indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2020 - 2022 nei limiti indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2020 - 2022, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2020/2022 relativa al Programma Operativo FESR è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2020/2022 relativa al Programma Operativo FSE è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella F, allegata alla presente legge.

3. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 4. Norme in materia di spesa

1. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell’esercizio 2020, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

2. E’ vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE E IDRICA

 

     Art. 5. Dotazione finanziaria per le assunzioni di personale a tempo determinato per le attività di sorveglianza, controllo e monitoraggio ambientale nei Parchi regionali [1]

1. Alla dotazione finanziaria per la gestione di ciascuno dei Parchi regionali già istituiti sono stanziati ulteriori euro 100.000 destinati:

a) alle assunzioni di personale a tempo determinato per le sole attività di sorveglianza, controllo e monitoraggio ambientale, nei limiti della normativa vigente;

b) alle attività di sorveglianza, controllo e monitoraggio ambientale [2].

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati, a regime, in euro 300.000,00 si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione 2020/2022, con gli stanziamenti iscritti, per euro 200.000,00, nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” e, per euro 100.000,00, nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”.

3. Per gli esercizi successivi al 2022, la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 è assicurata con l’approvazione delle successive leggi regionali di bilancio.

 

     Art. 6. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 43 (“Adeguamento dei canoni delle concessioni di acque minerali)”

1. Il comma 7 dell’articolo 42 della legge regionale 2 settembre 1996 n. 43 è sostituito dal seguente:

“7. I concessionari, in aggiunta alle somme previste dai precedenti commi, sono tenuti a versare alla Regione, con periodicità trimestrale:

a) un importo pari a euro 2,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta ed imbottigliata come risultante dai dati di cui alla lett. c) dell'art. 25, compresa quella impiegata nella preparazione di bevande analcoliche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719 (Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi) e successive modifiche;

b) un importo pari a euro 1,50 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale o di sorgente emunta, non imbottigliata, comunque utilizzata”.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 42 della legge regionale 2 settembre 1996, n. 43 sono inseriti i seguenti:

“7 bis. Per incentivare l’utilizzo di contenitori di vetro ed il vuoto a rendere, l’importo determinato ai sensi del comma 7 è ridotto:

a) ad euro 1,50 per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro;

b) ad 1,00 euro per la quantità di acqua commercializzata in contenitori di vetro con vuoto a rendere e per il quale sia attivata la rete di raccolta”.

“7 ter. E’ riconosciuto in favore dei Comuni, in cui viene effettuata la coltivazione delle acque minerali, un contributo annuale pari al 20% dei versamenti a carico dei concessionari, suddiviso tra i Comuni in proporzione alle quantità prelevate.”.

“7 quater. A decorrere dall’anno 2021, nel Bilancio regionale, è iscritto apposito stanziamento, nell’ambito della missione 09 programma 04 titolo 1, pari al 20% dei versamenti annuali a carico dei concessionari calcolati sulle somme effettivamente incassate nell’esercizio finanziario precedente.”.

“7 quinquies. Le maggiori entrate rivenienti dall’applicazione dei commi 7 bis e 7 ter sono quantificate in € 500.000,00.”.

 

     Art. 7. Quota per il riequilibrio territoriale della tariffa dell’acqua all’ingrosso

1. In attuazione dell’Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto dalla Regione Basilicata, dalla Regione Puglia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Basilicata, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9 dell’Accordo medesimo, stabilisce una quota per il riequilibrio territoriale, ricompresa nella componente ambientale della tariffa dell’acqua all’ingrosso.

2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti gli ambiti territoriali interessati al riconoscimento ed al trasferimento della quota di cui al comma precedente.

3. Con deliberazione della Giunta regionale vengono, altresì, definiti i criteri, le modalità e i tempi per l’assegnazione della quota per il riequilibrio territoriale agli ambiti di cui al comma 2, tenendo conto dei quantitativi di acqua accumulata.

4. Nel bilancio della Regione Basilicata, a partire dall’esercizio finanziario 2021, viene iscritto apposito stanziamento nell’ambito della Missione 09 Programma 04 Titolo 1, pari al 20% dell’importo corrisposto alla Regione per la cessione di acqua all’ingrosso, calcolato sulle somme effettivamente incassate nell’esercizio finanziario precedente.

 

     Art. 8. Integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 (Istituzione dell’Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata E.G.R.I.B.).

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Fino alla definizione della tariffa unica per i rifiuti e fino all’approvazione del piano d’ambito per i rifiuti, la Regione Basilicata riconosce un contributo ordinario annuale per il funzionamento dell’ente pari ad € 1.000.000,00.

2 ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 si provvede mediante uno stanziamento annuale a valere sulla Missione 09 Programma 04 del bilancio pluriennale 2020-2022.”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

 

     Art. 9. Agevolazioni fiscali per nuovi insediamenti produttivi in aree ZES

1. L’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), è azzerata o eventualmente ridotta fino ad un importo massimo di € 200.000,00 per le nuove imprese che si insediano nelle aree ZES del territorio regionale a partire dalla data di approvazione della presente legge e fino al 31 dicembre 2021. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un’attività già esercitata nel territorio regionale.

2. Possono beneficiare della riduzione/azzeramento dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 anche le imprese già costituite aventi sede fuori dalla regione che realizzano un nuovo insediamento produttivo in aree ZES del territorio regionale a partire dalla data di approvazione della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, nonché le imprese già costituite aventi sede operativa in Basilicata e che intendono realizzare una ulteriore sede operativa in area ZES regionale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 in aggiunta e non in sostituzione a quella/e già attiva/e sul territorio regionale.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto per tre periodi di imposta, con decorrenza dal periodo di imposta 2020, per le imprese che realizzano un nuovo insediamento produttivo in aree ZES del territorio regionale a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020 e decorrenti dal 1° gennaio 2021 per le imprese che realizzano un nuovo insediamento produttivo in aree ZES del territorio regionale a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

4. La misura dell’agevolazione di cui al presente articolo opera nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis”.

5. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti individuati all’articolo 16, commi 1-bis e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).

6. Il beneficio non si applica qualora l’attività venga riavviata in area ZES regionale a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento produttivo già esistente sul territorio regionale nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2021. Inoltre qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dall’area ZES regionale prima dei tre anni per le micro, piccole e medie imprese e prima dei cinque anni per le grandi imprese, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall’impresa beneficiaria gravato di quanto previsto a norma di legge.

7. Stante l'allargamento della base imponibile al termine del periodo agevolato, al beneficio di cui ai commi precedenti non discendono, nel triennio 2020-2022, impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate.

8. La Giunta regionale disciplina i requisiti, i criteri e le modalità attuative di accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 10. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020 - 2022.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Rubrica così sostituita dall'art. 4 della L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 9 dicembre 2022, n. 35.