§ 6.2.232 - L.R. 18 ottobre 2019, n. 42.
Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:18/10/2019
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.
Art. 2.  Stati di previsione delle entrate e delle spese.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”.
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”.
Art. 5.  Allegati alla seconda variazione al bilancio.
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 31 “Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021”.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 6.2.232 - L.R. 18 ottobre 2019, n. 42.

Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto.

(B.U. 18 ottobre 2019, n. 119)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 le parole: “straordinario per complessivi euro 2.000.000,00,” sono soppresse.

2. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 le parole: “euro 1.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 6.000.000,00”.

3. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 le parole: “euro 2.000.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 7.000.000,00”.

4. L’articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è abrogato con effetto dall’inizio dell’esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 2 dell’articolo 23, della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente:

“2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 “Tutela della Salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.”.

6. Il comma 2 dell’articolo 25, della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente:

“2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 23.469.780,12 per l’esercizio 2019 si fa fronte con le risorse accantonate del risultato di amministrazione di cui alla Tabella “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” dell’allegato A della legge regionale 31 luglio 2019, n. 30 “Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2018”.”.

 

     Art. 2. Stati di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1 per le entrate e di cui all’Allegato 2 per le spese.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”.

1. All’Allegato 1, di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 3 della presente legge.

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”.

1. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 4 della presente legge.

2. Gli Allegati 7 e 8 di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono modificati come da Allegati 5 e 6 della presente legge.

3. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” per gli anni 2019, 2020 e 2021, “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per gli anni 2019, 2020 e 2021, “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per gli anni 2019, 2020 e 2021, e “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente del fondo sanitario regionale” per gli anni 2019 e 2020 di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45, sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 7 della presente legge.

 

     Art. 5. Allegati alla seconda variazione al bilancio.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) prospetto aggiornato concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 8);

b) Nota integrativa (Allegato 9);

c) Variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere per le entrate (Allegato 10) e le spese (Allegato 11).

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 31 “Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021”.

1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 31 le parole: “euro 1.092.537,76” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.680.277,65 per il 2020 e in euro 2.087.091,25 per il 2021”.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

Allegati

(Omissis)