§ 4.1.68 - L.R. 21 febbraio 2020, n. 3.
Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:21/02/2020
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 (Piano di utilizzo dei litorali)
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione)
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.1.68 - L.R. 21 febbraio 2020, n. 3.

Modifiche alle leggi regionali n. 45 del 1989 e n. 8 del 2015 in materia di Piano di utilizzo dei litorali

(B.U. 27 febbraio 2020, n. 9)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 45 del 1989 (Piano di utilizzo dei litorali)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i bis) aventi ad oggetto la pianificazione dell'utilizzo del litorale (PUL) come definiti dall'articolo 22 bis, comma 1".

2. All'articolo 22 bis della legge regionale n. 45 del 1989, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "il PUL", sono aggiunte le seguenti: "anche in variante al Piano urbanistico comunale";

b) al comma 6, dopo il primo periodo e la parola "stessi" è aggiunto il seguente periodo: "Le aree e le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo, sino alla scadenza dello stesso";

c) il primo periodo del comma 9, che termina con le parole "legittimi titoli abilitativi, autorizzatori e concessori" è abrogato;

d) nel secondo periodo del comma 9, la frase: "rimane impregiudicata la possibilità del PUL di sopprimere o rivedere il posizionamento di tali strutture", è sostituita dalla seguente "le aree e le strutture assentite con titolo concessorio demaniale permangono invariate per posizionamento, superficie, oggetto e utilità turistico-ricreative esercitate, come previsto dal relativo titolo, sino alla scadenza dello stesso. Possono essere assentite variazioni a richiesta del concessionario solo e limitatamente a quanto previsto dal Codice della navigazione";

e) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9 bis. In assenza di PUL e nelle more della sua approvazione, laddove le amministrazioni comunali abbiano proceduto alla loro istituzione, le aree destinate alla pratica sportiva e all'accesso dei cani in spiaggia possono essere affidate in gestione con autorizzazione stagionale da parte dell'amministrazione comunale ad associazioni sportive o associazioni senza scopo di lucro. Tali aree devono comunque rimanere accessibili a tutti.".

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 (Posizionamento delle strutture al servizio della balneazione)

1. All'articolo 43 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma; "1 bis). Il posizionamento delle strutture di facile rimozione a scopo turistico-ricreativo è ammesso per l'intero anno solare, al fine di favorire la destagionalizzazione della stagione turistica a condizione che l'operatore, entro il 31 ottobre di ciascun anno, programmi e comunichi, ai sensi dell'ordinanza balneare periodica, un minimo di 10 mesi di operatività sui dodici mesi successivi. L'operatività così programmata può essere comunque ridotta in relazione alle previsioni meteo-climatiche. L'efficacia delle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche relative a strutture precarie a scopo turistico ricreativo, ubicate nella fascia dei 300 (trecento) metri dalla battigia marina, ha durata pari a quella della concessione demaniale e, al di fuori del demanio, fino al perdurare della relativa esigenza" [1];

b) il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio 2021, n. 101, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.