§ 1.4.119 - L.R. 23 ottobre 2019, n. 18.
Disposizioni in materia di enti locali


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:23/10/2019
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Nomina e disciplina degli organi delle province
Art. 2.  Clausola di non onerosità
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.4.119 - L.R. 23 ottobre 2019, n. 18.

Disposizioni in materia di enti locali

(B.U. 24 ottobre 2019, n. 46)

 

Art. 1. Nomina e disciplina degli organi delle province

1. Nelle more di una riforma organica del sistema delle autonomie locali della Sardegna, gli amministratori straordinari delle province, in deroga al disposto di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), decadono con la nomina dei nuovi amministratori straordinari, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, nomina gli amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, i quali restano in carica fino all'insediamento degli organi provinciali che devono essere eletti entro il 1° luglio 2020. Agli amministratori straordinari sono attribuiti i poteri previsti dall'ordinamento in capo al Presidente della provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale, ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016.

3. Nelle province in cui sono previste zone omogenee ai sensi della legge regionale n. 2 del 2016, su proposta dell'amministratore straordinario, a supporto della sua attività, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, finanze e urbanistica, sono nominati i sub-commissari con i poteri di cui all'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016. Il numero dei sub-commissari non può essere superiore al numero di zone omogenee presenti nella provincia, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016.

 

     Art. 2. Clausola di non onerosità

1. Dalla presente legge non derivano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).