§ 1.3.185 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 4.
Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:27/02/2020
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contratti collettivi)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva)
Art. 3.  Norma finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 1.3.185 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 4.

Modifiche alla legge regionale n. 31 del 1998 in materia di area di contrattazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

(B.U. 5 marzo 2020, n. 10)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contratti collettivi)

1. All'articolo 58 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è soppresso il periodo: "nonché per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale,";

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4 bis. Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale costituisce una autonoma e separata area di contrattazione all'interno del comparto. L'attuale contratto continua ad applicarsi sino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo di lavoro (CCRL Corpo forestale).".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 (Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva)

1. Il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza dell'amministrazione e degli enti e per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, e le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate.".

 

     Art. 3. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).