§ VI.3.257 - L.R. 30 dicembre 2019, n. 55.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:30/12/2019
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Spesa a carattere pluriennale
Art. 2.  Cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2014-2020
Art. 3.  Ristrutturazione del debito regionale
Art. 4.  Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio
Art. 5.  Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2019
Art. 6.  Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati
Art. 7.  Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
Art. 8.  Norma di rinvio
Art. 9.  Entrata in vigore


§ VI.3.257 - L.R. 30 dicembre 2019, n. 55.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2020)

(B.U. 30 dicembre 2019, n. 152)

 

TITOLO 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE

 

Art. 1. Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2014-2020

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020, con specifico riferimento alle risorse finanziarie relative alla quota regionale di cofinanziamento dei programmi comunitari, è autorizzata la contrazione di uno o più mutui, anche in esecuzione di contratto di apertura di credito, per un importo massimo complessivo di 80 milioni di euro a valere sull’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1e 2 della legge 5 maggio 2009,n.42).

2. I mutui di cui al comma 1 sono finalizzati esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento di cui all’articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2004) relative alla quota di cofinanziamento regionale degli interventi concernenti la programmazione comunitaria 2014-2020.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può assumere i mutui e contestualmente adotta i piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento.

4. Alla contabilizzazione dell’indebitamento di cui al comma 1 si provvede mediante assegnazione nel bilancio di previsione autonomo per l’esercizio finanziario 2020 di una dotazione finanziaria di euro 80 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, in parte entrata al titolo 6, tipologia 3 e in parte spesa alla missione 20, programma 3, titolo 2, nell’ambito dei fondi relativi al finanziamento dei programmi comunitari di cui all’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 -2018 della Regione Puglia -Legge di stabilità regionale 2016) e da gestire secondo le modalità ivi indicate.

5. L’onere presunto derivante dall’ammortamento del debito autorizzato con il presente articolo, valutato in 6,2 milioni di euro annui per un periodo stimato di anni quindici a partire dal 1° gennaio 2021, è posto a carico del bilancio regionale autonomo a valere su ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 del bilancio di previsione pluriennale con imputazione della rata, per sorte capitale ed interessi, rispettivamente nell’ambito della missione 1, programma 12, titoli 4 e 1. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2020-2022 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

 

     Art. 3. Ristrutturazione del debito regionale

1. Allo scopo di attuare una gestione virtuosa dell’indebitamento regionale in essere, con diminuzione degli oneri complessivi del servizio del debito, la Giunta regionale è autorizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -finanziaria 2002), a ristrutturare il debito regionale attraverso operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento, anche mediante l’assunzione di nuovi mutui destinati alla conversione, ovvero all’estinzione anticipata totale o parziale, di mutui in corso di ammortamento contratti con intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti ovvero con altri soggetti autorizzati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a valutare le modalità e le condizioni di rifinanziamento previste dalla circolare della Cassa depositi e prestiti n. 1298 del 14 novembre 2019 e, nel rispetto del principio di contenimento del costo del debito in termini di non aumento del debito pubblico e di riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico dell’ente ai sensi dell’articolo 41 della legge 448/2001, a procedere alla conversione dei mutui Ministero economia e finanze (MEF) in corso di ammortamento per un importo massimo di euro 116.495.016,45.

3. Gli oneri di ammortamento dei nuovi mutui destinati al rifinanziamento di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria mediante l’utilizzo degli stanziamenti iscritti negli esercizi 2020-2022 alla missione 50, programma 1, titolo 1, per la quota interessi e alla missione 50, programma 2, titolo 4, per la quota capitale, in corrispondenza degli stanziamenti iscritti per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui MEF in corso di ammortamento. Per le annualità successive al periodo temporale del bilancio pluriennale 2020-2022 si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

 

     Art. 4. Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio

1. I fondi speciali di cui all’articolo 49 del d.lgs. 118/2011 sono destinati a far fronte agli oneri derivanti dai seguenti provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio:

a) proposta di legge “La bellezza nel territorio pugliese”, per l’importo pari a euro 100 mila per l’esercizio finanziario 2020, a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1;

b) proposta di legge “Norme in materia di sicurezza dei lavori in quota e di prevenzione degli infortuni conseguenti alle cadute dall’alto”, per l’importo pari a euro 40 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1;

c) proposta di legge “Istituzione del servizio di psicologia di base e delle cure primarie”, per l’importo pari a euro 750 mila per l’esercizio finanziario 2020, a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1;

d) disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale” per l’importo pari a euro 13.473.693,21 per l’esercizio finanziario 2020 ed euro 4 milioni 660 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022, a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, e per l’importo pari a euro 500 mila ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 nell’ambito del fondo speciale di parte capitale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 2.

 

TITOLO II

NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

 

CAPO I

Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

 

     Art. 5. Risorse aggiuntive a favore del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2019

1. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2019 al Servizio sanitario regionale per il rinnovo del contratto del personale dipendente e convenzionato, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 13, programma 1, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 42 milioni.

2. Al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti per l’anno 2019 al Servizio sanitario regionale per le spese in conto capitale sostenute nel corso dell’esercizio, nel bilancio autonomo regionale, nell’ambito della missione 13, programma 5, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e cassa, di euro 33 milioni.

 

     Art. 6. Contributo regionale straordinario per la gestione corrente dei consorzi di bonifica commissariati

1. Il contributo regionale straordinario di cui all’articolo 12, capo VI, della legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica commissariati) è confermato, nei limiti di euro 10 milioni, anche per l’esercizio finanziario 2020.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è utilizzato per le finalità di cui all’articolo 12, comma 2, della l.r. 1/2017.

3. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità indicate all’articolo 12, comma 3, della l.r. 1/2017. così come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 20 settembre 2017, n. 38 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1).

 

     Art. 7. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14

1. Alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: “1° agosto 2018”, sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2019”;

b) al comma 1 dell’articolo 7, le parole: “31 dicembre 2019”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2020”.

 

CAPO II

Disposizioni finali

 

     Art. 8. Norma di rinvio

1 .La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2022.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

 

TABELLA

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

 

Settori di intervento

2020

2021

2022

Ragioneria (mutui)

100

100

100

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.