§ III.8.5 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 5.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.8 polizia urbana e rurale
Data:27/02/2020
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37
Art. 2.  Modifica dell’articolo 8 della l r. 37/2011


§ III.8.5 - L.R. 27 febbraio 2020, n. 5.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”.

(B.U. 28 febbraio 2020, n. 26 suppl.)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), le parole: “quindici addetti” sono sostituite dalle parole: “sette addetti”.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 8 della l r. 37/2011

1. L’articolo 8 della l r. 37/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Configurazione del corpo o servizio di polizia locale)

1. Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore amministrativo.

2. I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in forma esclusiva ai sensi della normativa vigente.

3. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.