§ 4.9.60 - L.R. 29 maggio 2019, n. 10.
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.9 trasporti, porti e comunicazioni
Data:29/05/2019
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))
Art. 2.  (Modifica all’articolo 3 della l.r. 25/2007)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 25/2007)
Art. 4.  (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 25/2007)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 25/2007)
Art. 6.  (Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 25/2007)
Art. 7.  (Modifica all’articolo 11 della l.r. 25/2007)
Art. 8.  (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 25/2007)
Art. 9.  (Abrogazione dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2007)
Art. 10.  (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/2007)
Art. 11.  (Abrogazione dell’articolo 20 della l.r. 25/2007)
Art. 12.  (Modifica all’articolo 21 della l.r. 25/2007)
Art. 13.  (Abrogazione dell’articolo 22 della l.r. 25/2007)
Art. 14.  (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 25/2007)
Art. 15.  (Modifica all’articolo 24 della l.r. 25/2007)
Art. 16.  (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 25/2007)
Art. 17.  (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 25/2007)
Art. 18.  (Modifica all’articolo 27 della l.r. 25/2007)
Art. 19.  (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 25/2007)
Art. 20.  (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 25/2007)
Art. 21.  (Inserimento dell’articolo 31 bis della l.r. 25/2007)
Art. 22.  (Abrogazione del Capo II del Titolo II della l.r. 25/2007)
Art. 23.  (Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 25/2007)
Art. 24.  (Inserimento degli articoli 34 bis e 34 ter della l.r. 25/2007)
Art. 25.  (Inserimento del Titolo II bis della l.r. 25/2007)
Art. 26.  (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale))
Art. 27.  (Disposizioni transitorie)
Art. 28.  (Clausola valutativa)


§ 4.9.60 - L.R. 29 maggio 2019, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) e alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale)

(B.U. 5 giugno 2019, n. 7)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “motocarrozzetta,” sono inserite le seguenti: “velocipede,”.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 3 della l.r. 25/2007)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. E’ consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 25/2007)

1. L’articolo 5 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 5

(Integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali)

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l’integrazione dell’esercizio di trasporti pubblici locali di linea secondo quanto stabilito nel contratto di servizio di cui all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni, mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatarie dei ridetti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi o di autorizzazioni a noleggio con conducente e loro forme associative.”.

 

     Art. 4. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 25/2007)

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

“a) un preside di Istituto professionale statale designato dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria – sede di Genova – nell’ambito di quattro nominativi proposti dai dirigenti degli uffici scolastici provinciali della Liguria, che la presiede;”;

b) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

” c) un esperto del settore designato alternativamente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria;”.

2. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“4. La Commissione svolge le funzioni di organizzazione e svolgimento dell’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla valutazione della conoscenza geografica e toponomastica.”.

3. Il comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.”.

4. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.”.

5. Il comma 9 dell’articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“9. La Commissione resta in carica cinque anni. I componenti della Commissione non possono essere nominati per più di due mandati.”.

6. Il comma 10 dell’articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“10. Ai componenti della Commissione sono corrisposti, ove dovuti, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova le indennità e i rimborsi spesa nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle risorse derivanti dagli introiti di cui all’articolo 12, e sulla base delle indicazioni previste nelle Linee guida di cui al comma 11 bis.”.

7. Dopo il comma 11 dell’articolo 7 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“11 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida per disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento degli esami e per il funzionamento della Commissione, tenuto conto dell’apporto tecnico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.”.

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 25/2007)

1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b) adibiti a servizi pubblici non di linea, di seguito denominato ruolo.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

“2. L'iscrizione nel ruolo, a seguito del superamento dell’esame effettuato dalla Commissione a norma dell’articolo 7, costituisce requisito indispensabile per il rilascio:

a) della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;

b) dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

2 bis. Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e successive modificazioni e integrazioni, le imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, previa presentazione di specifica domanda, sono iscritti di diritto al ruolo dei conducenti di cui al comma 1 i rappresentanti legali delle suddette imprese e i dipendenti delle stesse in possesso dei titoli abilitativi alla guida degli autobus per il tempo in cui i medesimi restano alle loro dipendenze. L’iscrizione è cancellata quando vengono meno i requisiti della rappresentanza legale nelle imprese del rapporto di lavoro presso le medesime imprese nonchè i requisiti per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 30.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “L’iscrizione nel ruolo è inoltre” sono sostituite dalle seguenti: “L’iscrizione nel ruolo della Liguria, di cui al comma 1 è”.

 

     Art. 6. (Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 25/2007)

1. L’articolo 10 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 7. (Modifica all’articolo 11 della l.r. 25/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 8 e 9”.

 

     Art. 8. (Modifiche all’articolo 12 della l.r. 25/2007)

1. La rubrica dell’articolo 12 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Diritti di segreteria e oneri per esami”.

2. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “un diritto” sono sostituite dalla seguente: “diritti” e dopo la parola: “Agricoltura” sono inserite le seguenti: “di Genova e della Camera di Commercio Riviere di Liguria,”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“1bis. L’iscrizione all’esame di cui all’articolo 7, comma 4, è subordinata al pagamento a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova di euro 50,00.

1ter. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova può aggiornare la misura dell’importo di cui al comma 1bis in relazione all’oggettivo incremento dei costi di funzionamento della Commissione di cui all’articolo 7.”.

 

     Art. 9. (Abrogazione dell’articolo 12 bis della l.r. 25/2007)

1. L’articolo 12 bis della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/2007)

1. La rubrica dell’articolo 13 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Competenze della Città metropolitana di Genova e delle Province”.

2. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “di traffico” sono inserite le seguenti:” della Città metropolitana di Genova o” e le parole: “la provincia può” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Genova e le province possono”.

 

     Art. 11. (Abrogazione dell’articolo 20 della l.r. 25/2007)

1. L’articolo 20 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 21 della l.r. 25/2007)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

 

     Art. 13. (Abrogazione dell’articolo 22 della l.r. 25/2007)

1. L’articolo 22 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 14. (Modifiche all’articolo 23 della l.r. 25/2007)

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“a) acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente, alimentato anche con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido, con priorità per la sostituzione dei veicoli più inquinanti;”.

2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

 

     Art. 15. (Modifica all’articolo 24 della l.r. 25/2007)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “e di dispositivi elettronici di collegamento a sistemi di informazione e di fruizione di prestazioni turistiche”.

 

     Art. 16. (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 25/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “comma 1, lettera a),” sono inserite le seguenti: “in caso di alimentazione con combustibile tradizionale,”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a), in caso di alimentazione con combustibile non tradizionale, elettrico o ibrido”.

 

     Art. 17. (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 25/2007)

1. La rubrica dell’articolo 26 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “Esclusione dal contributo e revoca”.

2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2 bis. I contributi di cui agli articoli 23 e 24 sono revocati a seguito dell’accertata assenza dei requisiti e delle condizioni in base ai quali sono stati concessi.”.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 27 della l.r. 25/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “articoli 22, 23 e 24” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 23 e 24”.

 

     Art. 19. (Modifiche all’articolo 30 della l.r. 25/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “finalizzata allo svolgimento professionale di tale attività e all’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio dell’attività stessa” sono sostituite dalle seguenti:” rilasciata dagli enti competenti di cui all’articolo 31, previa iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada di cui al Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo alle norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, e alla vigente normativa nazionale”.

2. Al comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: “dell’autorizzazione”, sono inserite le seguenti:”di cui al comma 1”;

b) le lettere b) e c), sono abrogate.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

“2 bis. I soggetti abilitati alla guida sono tenuti a comunicare all’Azienda, antecedentemente alla firma del contratto di assunzione, le eventuali violazioni agli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della strada riportate negli ultimi tre anni.”.

 

     Art. 20. (Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 25/2007)

1. L’articolo 31 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 31

(Competenze della Città metropolitana di Genova e delle province)

1. La Città metropolitana di Genova e le province svolgono le funzioni amministrative concernenti il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 30, comma 1, nonché l’irrogazione dei provvedimenti sanzionatori e cautelari secondo le modalità stabilite, rispettivamente, negli articoli 34, 34 bis e 34 ter.

2. La Città metropolitana di Genova e le province:

a) provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro novanta giorni decorrenti dalla richiesta per il rilascio dell'autorizzazione e dall'accertamento dell'infrazione per la sospensione e la revoca;

b) verificano la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione con cadenza almeno ogni due anni e procedono alla immediata revoca dell’autorizzazione qualora accertino il venir meno anche di uno solo dei requisiti di cui all’articolo 30.”.

 

     Art. 21. (Inserimento dell’articolo 31 bis della l.r. 25/2007)

1. Dopo l’articolo 31 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“Articolo 31 bis. (Documenti di viaggio)

1. La Città metropolitana di Genova e le Province rilasciano alle imprese autorizzate un contrassegno originale per ogni autobus immatricolato per l’attività di noleggio con l’indicazione del numero di telaio del veicolo riportante la dicitura “SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE”, da apporre sul veicolo.

2. Il contrassegno è apposto nella parte anteriore del veicolo in modo da essere agevolmente visibile dall’esterno.

3. A bordo di ogni autobus immatricolato per l’attività di noleggio è conservata copia conforme della autorizzazione.

4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche del contrassegno di cui al comma 1.”.

 

     Art. 22. (Abrogazione del Capo II del Titolo II della l.r. 25/2007)

1. Il Capo II del Titolo II della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

 

     Art. 23. (Sostituzione dell’articolo 34 della l.r. 25/2007)

1. L’articolo 34 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 34

(Tipologie di infrazioni e sanzioni in materia di attività di noleggio autobus con conducente)

1. Nel rispetto dei parametri fissati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 (Parametri di riferimento per la determinazione da parte delle singole regioni della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse nonché dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione, in attuazione dell’articolo 3, della legge 11 agosto 2003, n. 218), sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le seguenti tipologie di infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 11 marzo 2004, sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Dette infrazioni consistono nello svolgimento del servizio:

1) con mezzi non adibiti al servizio di noleggio;

2) con mezzi non revisionati;

3) con mezzi non muniti di cronotachigrafo funzionante;

4) con mezzi non muniti di sistemi antincendio e di sicurezza;

5) con mezzi rispetto ai quali è stata accertata la violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che comportino il fermo del veicolo;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004, in violazione delle condizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Genova o dalle province sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2004 sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Dette infrazioni consistono nel non avere a bordo del mezzo che effettua il servizio la carta di circolazione, il certificato di abilitazione professionale del conducente del mezzo utilizzato e la copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Genova o dalle province;

d) infrazioni relative alla omessa comunicazione alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia competente delle circostanze di cui all’articolo 34 quater, comma 3, sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino alla sanzione massima.

3. L’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è disciplinata dalla l.r. 45/1982 e successive modificazioni e integrazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla Città metropolitana di Genova o alle province nel cui territorio viene rilevato l’illecito. A tal fine l’organo che ha provveduto all’accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l’atto di accertamento all’Ente territorialmente competente per l’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti.

5. Qualora la violazione sia stata commessa da impresa autorizzata da Ente diverso da quello territorialmente competente all’applicazione della sanzione pecuniaria, quest’ultimo è tenuto a segnalare la violazione all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione per gli eventuali ulteriori provvedimenti.”.

 

     Art. 24. (Inserimento degli articoli 34 bis e 34 ter della l.r. 25/2007)

1. Dopo l’articolo 34 della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 34 bis

(Sospensione dell’autorizzazione)

1. La Città metropolitana di Genova e le province dispongono, in aggiunta alle sanzioni amministrative pecuniarie, la sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nell’arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 34, comma 1, lettere a) e b), oppure inerenti le disposizioni di cui all’articolo 6 della l. 218/2003 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che comporta la sospensione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio, indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa; l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni secondo quanto previsto al comma 4;

b) la sospensione viene disposta per un minimo di trenta giorni sino ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

2. La Città metropolitana di Genova e le province procedono alla sospensione dell’esercizio dell’attività quando un’impresa commette, nell’arco temporale di un anno decorrente dalla prima infrazione, infrazioni rientranti nella tipologia di cui all’articolo 34, comma 1, lettera c), sulla base dei seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa, l'autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni secondo quanto previsto al comma 4;

b) la sospensione viene disposta per un minimo di venti giorni sino ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 3, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è da intendersi infrazione grave quella che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:

a) la prima sospensione viene disposta per il periodo minimo previsto;

b) la seconda sospensione viene disposta per il periodo minimo aumentato del 50 per cento, ad eccezione della sospensione di cui al comma 2, lettera a), che viene disposta per un periodo pari al doppio del minimo previsto;

c) le successive sospensioni sono disposte per il periodo massimo previsto.

5. In caso di mancata permanenza dei requisiti di cui all'articolo 30, la Città metropolitana di Genova e le province diffidano l'impresa, assegnando un termine, non superiore ad un mese, per reintegrare il requisito. In caso di persistenza dell’inadempienza, l'autorizzazione è sospesa fino all'effettiva reintegrazione del requisito.

Articolo 34 ter

(Revoca dell’autorizzazione)

1. La Città metropolitana di Genova e le province procedono alla revoca dell'autorizzazione, oltre che nei casi di cui all’articolo 31, comma 2, lettera b) e all’articolo 30, comma 1, qualora l'impresa a cui sia stata sospesa l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 34 bis effettui ugualmente il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

2. La revoca dell'autorizzazione, anche nel territorio di un’altra regione, comporta l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a decorrere dalla data di revoca.

3. La Città metropolitana di Genova e le province segnalano i provvedimenti di revoca dell’autorizzazione alla Motorizzazione civile per l’inserimento nel Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasporto su strada.”.

 

     Art. 25. (Inserimento del Titolo II bis della l.r. 25/2007)

1. Dopo il Titolo II della l.r. 25/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“TITOLO II bis

REGISTRO REGIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO NON DI LINEA DI VIAGGIATORI SU STRADA.

Art. 34 quater

(Registro regionale)

1. E’ istituito, presso la Regione, il Registro regionale telematico delle imprese esercenti gli autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d).

2. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, definire i contenuti del Registro di cui al comma 1, nonchè le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro medesimo.

3. A tal fine la Città metropolitana e le province provvedono all’aggiornamento telematico delle sezioni del Registro regionale a scala metropolitana e provinciale, all’interno delle quali è annotato l’elenco delle imprese autorizzate all’attività di trasporto con la specificazione del numero di autobus in dotazione nonché delle relative caratteristiche tecniche, compresa la classe emissiva, dei numeri di targa e di telaio e dell’annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui possa aver beneficiato la totalità delle imprese nazionali.

4. Le imprese iscritte nel Registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione nel Registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente indicati nell’articolo 30. Le comunicazioni devono pervenire alla Città metropolitana o alla Provincia entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti.

5. La Città metropolitana o la Provincia provvedono alla cancellazione dell’impresa dal Registro regionale e alla tempestiva comunicazione di tale provvedimento alla Regione nei casi in cui:

a) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;

b) la sua attività sia comunque cessata;

c) siano venuti meno anche solo uno dei requisiti di cui all’articolo 30;

d) sia stato adottato un provvedimento di sospensione non seguito dalla regolarizzazione della posizione dell’impresa entro il termine a tal fine assegnato o un provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 34 ter;

e) l’impresa utilizzi, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici in violazione dell’articolo 33.

6. I comuni provvedono ad aggiornare la sezione del Registro regionale contenente l'elenco delle licenze e autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).

7. Ove la Città metropolitana di Genova, le province e i comuni non procedano all’aggiornamento delle sezioni del Registro telematico di loro competenza, il Presidente della Giunta regionale diffida l’Ente inadempiente a provvedere entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni. Decorso infruttuosamente il termine assegnato con la diffida e verificata la permanenza dell’inerzia, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario ad acta entro trenta giorni dalla scadenza del ridetto termine. Il Commissario ad acta assume gli atti a tal fine necessari e gli oneri derivanti dalla sua attività sono a carico dell’Ente inadempiente.”.

 

     Art. 26. (Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale))

1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole “remunerazione a costo netto” sono inserite le seguenti: “per almeno l’80 per cento del servizio”.

 

     Art. 27. (Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione:

a) la Commissione regionale di cui all’articolo 7 della l.r. 25/2007, come modificato dall’articolo 4 della presente legge, è nominata entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e inizia ad operare a far data dal 1° ottobre 2019;

b) le Linee guida di cui all’articolo 7, comma 11 bis, della l.r. 25/2007, come inserito dall’articolo 4 della presente legge, sono emanate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

c) gli oneri per esami di cui all’articolo 12, comma 1 bis, della l.r. 25/2007, come inserito dall’articolo 8 della presente legge, si applicano per le domande d’iscrizione all’esame presentate a far data dal 1° luglio 2019.

2. Fino al 30 settembre 2019 resta operante la Commissione regionale di cui al previgente articolo 7 della l.r. 25/2007, per lo svolgimento degli esami relativi alle domande di iscrizione presentate entro il 30 giugno 2019 e continuano ad applicarsi le indicazioni sulle materie d’esame emanate dalla Giunta regionale ai sensi del previgente articolo 10 della l.r. 25/2007, la convenzione stipulata ai sensi del previgente articolo 12 bis della medesima legge, nonché le altre determinazioni assunte dalla Regione sul funzionamento della sopracitata Commissione.

 

     Art. 28. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa valuta l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge recanti modifiche alla disciplina relativa al trasporto di persone mediante servizio taxi e i risultati progressivamente ottenuti in materia di razionalizzazione e semplificazione in tale ambito.

2. A tal fine la Giunta regionale, anche sulla base degli apporti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché di altri eventuali soggetti coinvolti, presenta, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto sull’attività svolta in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla Commissione consiliare competente in materia di verifica dell’attuazione della legge stessa ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, con successiva cadenza biennale, una relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa con i contenuti specificati al comma 3.

3. La relazione al Consiglio regionale Assemblea Legislativa fornisce elementi documentati in merito:

a) al monitoraggio sull’applicazione, con riferimento al servizio taxi, da parte della Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 7, delle Linee guida emanate dalla Giunta regionale per disciplinare le modalità di svolgimento degli esami per l’iscrizione a ruolo dei conducenti di servizi pubblici non di linea;

b) ai controlli effettuati sull’effettivo e corretto utilizzo dei contributi regionali destinati alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi da parte dei beneficiari;

c) al numero degli effettivi beneficiari rispetto a quelli potenziali e ai risultati ottenuti in termini di riqualificazione del servizio taxi tramite il rinnovo del parco mezzi taxi;

d) alle criticità riscontrate nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonchè alle ulteriori esigenze emerse in fase di attuazione delle medesime.

4. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa assicura, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, l’adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione nel sito web istituzionale.