§ 3.5.38 - L.R. 26 luglio 2019, n. 15.
Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 commercio
Data:26/07/2019
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 34 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
Art. 2.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 3.5.38 - L.R. 26 luglio 2019, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

(B.U. 31 luglio 2019, n. 12)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 34 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. La rubrica dell’articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: “(Sperimentazione di una nuova forma di vendita itinerante su navi minori e galleggianti)”.

2. Al comma 1 dell’articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sui natanti da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE)”, sono sostituite dalle seguenti: “sulle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti) e successive modificazioni e integrazioni”.

3. Al comma 2 dell’articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “sui natanti” sono sostituite dalle seguenti: “sulle navi minori e galleggianti”.

4. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 34 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

“e bis) iscrizione nei registri delle navi minori e galleggianti con destinazione ai servizi speciali per uso in conto proprio, ai sensi dell’articolo 25 della l. 472/1999 e successive modificazioni e integrazioni.”.

 

     Art. 2. (Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.