§ 5.4.28 - L.R. 5 dicembre 2019, n. 27.
Disposizioni per promuovere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare anche con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 medicina preventiva, servizi territoriali e extraospedalieri
Data:05/12/2019
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Ambiti di intervento)
Art. 3.  (Piano triennale degli interventi per la promozione delle tecniche salvavita e di primo soccorso)
Art. 4.  (Programmazione per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni)
Art. 5.  (Formazione e aggiornamento sulle tecniche salvavita e di primo soccorso)
Art. 6.  (Premialità)
Art. 7.  (Relazione)
Art. 8.  (Clausola di salvaguardia)
Art. 9.  (Abrogazioni)
Art. 10.  (Disposizioni finanziarie)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 5.4.28 - L.R. 5 dicembre 2019, n. 27.

Disposizioni per promuovere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare anche con l’impiego del defibrillatore nonché delle tecniche di primo soccorso

(B.U. 10 dicembre 2019, n. 99)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni per diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree, con particolare attenzione alla prevenzione del soffocamento accidentale nei bambini, della rianimazione cardiopolmonare anche con l’impiego del defibrillatore in ambiente extra ospedaliero, nonché delle tecniche di primo soccorso.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge prevede un Piano triennale di interventi per la promozione delle tecniche salvavita in ambiti familiari, scolastici, sportivi e ricreativi nonché in altri luoghi aperti al pubblico, con elevato flusso di persone e ad alta capacità di aggregazione, diretti alla realizzazione di campagne informative ed educative di sensibilizzazione e di prevenzione primaria e all’attivazione di corsi formativi e di aggiornamento sulle tecniche salvavita di disostruzione delle vie aeree, di rianimazione cardiopolmonare con l’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno o di altro tecnologicamente più avanzato, se previsto dalla normativa vigente in materia, nonché sulle tecniche di primo soccorso, con il coinvolgimento attivo dei soggetti che quotidianamente lavorano e vivono a contatto con i minori anche allo scopo di preparare il maggior numero di persone alle tecniche salvavita e di primo soccorso.

 

     Art. 2. (Ambiti di intervento)

1. La Regione, per assicurare, con sempre maggiore efficacia ed efficienza, su tutto il territorio regionale, la prevenzione delle morti per soffocamento da cibo o da corpo estraneo e quelle per arresto cardiaco, in età adulta e pediatrica, si impegna a [1]:

a) promuovere e organizzare campagne di informazione ed eventi per diffondere una cultura della prevenzione diretta alla divulgazione della conoscenza degli alimenti pericolosi per i bambini, delle modalità che garantiscono massima sicurezza nell’ingestione degli alimenti e delle manovre di disostruzione delle vie aeree, nonché delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare con l’uso del defibrillatore semiautomatico esterno o di altro tecnologicamente più avanzato, se previsto dalla normativa vigente in materia, per le persone adulte e in età pediatrica (BLS-D/PBLS-D) e delle tecniche di primo soccorso;

b) promuovere la divulgazione di video e infografiche informativi e dimostrativi delle tecniche di cui alla lettera a) sui siti istituzionali delle aziende sanitarie locali e delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso altri canali di comunicazione web e social network;

c) promuovere e sostenere in ambito scolastico, sportivo e ricreativo, nonché nelle medie e grandi strutture di vendita, negli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti e nei mercati, con elevato flusso di persone, la formazione e l’aggiornamento sulle manovre e sulle tecniche di cui alla lettera a) degli educatori, del personale docente, degli istruttori, dei genitori e dei familiari, degli studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e gli istituti formativi di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, nonché del personale addetto alla sicurezza e degli operatori dei vari settori;

d) promuovere e sostenere l’applicazione delle linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo in età pediatrica, predisposte dal Ministero della salute, nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e in tutti i servizi pubblici e privati in cui siano somministrati alimenti ai bambini, anche mediante l’esposizione di tabelle illustrative delle manovre di disostruzione delle vie aeree e raffiguranti i cibi maggiormente responsabili delle ostruzioni delle vie aeree;

e) promuovere e sostenere, anche mediante i bandi di gara, specifici corsi formativi e di aggiornamento per gli operatori che svolgono attività lavorativa nelle mense dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole dell’infanzia e primarie, dei centri ricreativi, diretti alla conoscenza e alla preparazione degli alimenti pericolosi per i bambini e all’apprendimento delle manovre di disostruzione pediatrica delle vie aeree, al fine di ridurre al minimo il rischio di soffocamento;

f) promuovere nelle mense di cui alla lettera e), durante la somministrazione dei pasti, la presenza di almeno un soggetto, appartenente al personale docente o non docente, che sia in possesso di un attestato di conseguimento delle tecniche di salvavita e di primo soccorso;

g) promuovere e sostenere, in attuazione della normativa statale vigente in materia, una diffusione e un utilizzo capillare dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, in ambiente extra ospedaliero e, in particolare, in ambiti in cui non sia prevista la presenza obbligatoria degli stessi, privilegiando luoghi in cui si pratica l’attività sportiva e quelli con particolare afflusso di pubblico e/o distanti dalle sedi del sistema di emergenza;

h) promuovere una diffusione e un utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, in tutte le farmacie, anche in considerazione della loro capillare distribuzione sul territorio;

i) promuovere nelle strutture che organizzano e svolgono corsi di preparazione al parto, negli studi dei pediatri di libera scelta, nei reparti di pediatria degli ospedali regionali e nei centri vaccinali la divulgazione di materiale informativo nonché corsi formativi per i genitori sulle tecniche di disostruzione, di rianimazione cardiopolmonare pediatrica e di primo soccorso;

l) promuovere la diffusione della cultura e della prevenzione primaria e secondaria nel contesto dei bilanci di salute dei pediatri di libera scelta;

m) promuovere e sostenere iniziative, dirette principalmente ai genitori di bambini in età pediatrica, agli operatori di comunità infantili, agli operatori di assistenza agli anziani e agli operatori dei centri per le famiglie e dei consultori familiari, finalizzate alla corretta individuazione e valutazione delle molteplici situazioni di rischio ambientale e comportamentale, in grado di determinare il soffocamento accidentale, nonché all’apprendimento, anche tramite esercitazioni pratiche, delle corrette condotte da adottarsi per la loro prevenzione e rimozione.

2. Al fine di realizzare gli interventi del presente articolo, oltre a quanto stabilito dall’articolo 3, la Regione promuove protocolli di intesa con i ministeri competenti in materia di salute e istruzione, con le istituzioni scolastiche e formative nonché con gli enti del Terzo settore che si occupano di prevenzione e formazione sulle tecniche salvavita e di primo soccorso.

 

     Art. 3. (Piano triennale degli interventi per la promozione delle tecniche salvavita e di primo soccorso)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente in materia, il Piano triennale degli interventi per la promozione delle tecniche salvavita e di primo soccorso, di seguito denominato Piano triennale.

2. [Il Piano triennale individua, in relazione agli ambiti di cui all’articolo 2, tenuto conto degli esiti della programmazione precedentemente adottata e per ciascuna annualità:

a) gli interventi che la Regione intende realizzare direttamente;

b) gli interventi da realizzare mediante progetti da finanziare annualmente a seguito di specifici bandi;

c) i soggetti che possono presentare domanda di partecipazione ai bandi di cui alla lettera b);

d) i criteri di ripartizione delle risorse da destinare ai singoli interventi;

e) i criteri e le modalità per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi;

f) la programmazione per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, ai sensi dell’articolo 4] [2].

3. [Le domande per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera b), sono presentate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 e successive modifiche, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e delle provvidenze di legge] [3].

 

     Art. 4. (Programmazione per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni)

1. Nell’ambito del Piano triennale la Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009), definisce per ciascuna annualità:

a) il numero dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, da acquistare;

b) i luoghi, gli eventi, le strutture e i mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare attenzione alle aree del territorio regionale con minore diffusione di defibrillatori e a quelle con maggiore afflusso di pubblico;

c) il numero delle persone da formare;

d) i contenuti dei corsi formativi e di aggiornamento sull’impiego dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia;

e) le modalità per il monitoraggio sul funzionamento e sulla manutenzione dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia.

 

     Art. 5. (Formazione e aggiornamento sulle tecniche salvavita e di primo soccorso)

1. I corsi formativi e di aggiornamento di cui all’articolo 1, comma 2, sono realizzati dai soggetti iscritti nel registro degli enti riconosciuti dall’Azienda regionale per l’emergenza sanitaria (ARES 118) quali centri di formazione autorizzati ad erogare corsi BLS-D/PBLS-D nella Regione con il rilascio dell’autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico esterno o di altro tecnologicamente più avanzato, se previsto dalla normativa vigente in materia, corsi diretti alla prevenzione del soffocamento da cibo o da corpo estraneo e all’acquisizione delle manovre di disostruzione delle vie aeree nonché corsi sulle tecniche di primo soccorso, le cui modalità di svolgimento e i contenuti sono approvati dall’ARES 118.

2. L’ARES 118 provvede al riconoscimento dei centri di formazione di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente e in particolare dell’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 30 luglio 2015 sul documento di “Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all’erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) – ai sensi del DM 18 marzo 2011”.

3. L’ARES 118 provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei centri di formazione, del registro dei formatori e di quello dei soggetti autorizzati all’uso dei defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia.

4. L’ARES 118 provvede alla verifica della sussistenza del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i centri di formazione, per i formatori e per i soggetti di cui al comma 3.

5. I soggetti detentori di defibrillatori semiautomatici esterni o di altri tecnologicamente più avanzati, se previsti dalla normativa vigente in materia, comunicano il possesso del dispositivo e il luogo ove è posizionato all’ARES 118, secondo modalità da quest’ultima determinate, al fine di consentire la tenuta e l’aggiornamento di un registro regionale dei medesimi defibrillatori, da istituire sulla base dei criteri e delle modalità individuati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Premialità)

1. La Regione, nei bandi finalizzati all'erogazione di contributi o di ulteriori benefici comunque denominati, prevede specifiche premialità per i soggetti che abbiano realizzato interventi ai sensi della presente legge o che comunque abbiano realizzato corsi formativi e di aggiornamento sulle tecniche salvavita della disostruzione delle vie aeree e della rianimazione cardiopolmonare con l’impiego del defibrillatore, avvalendosi dei centri di formazione di cui all’articolo 5.

2. Ai fini di cui comma 1, la Giunta regionale adotta un atto di indirizzo nei confronti delle strutture regionali competenti in ordine alla predisposizione dei bandi regionali.

 

     Art. 7. (Relazione)

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, presenta alla commissione consiliare competente in materia di salute e al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione sullo stato di attuazione della stessa e, in particolare, sugli interventi realizzati per la promozione delle tecniche salvavita e di primo soccorso nonché sull’efficacia degli stessi.

 

     Art. 8. (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione, con quelle dei programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

2. L’applicazione della presente legge non comporta ulteriori oneri per il servizio sanitario regionale.

 

     Art. 9. (Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 112 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8, relativo agli aiuti regionali per la diffusione dei defibrillatori;

b) l’articolo 6 della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, relativo a disposizioni e promozione della diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni, delle tecniche salvavita e per la disostruzione pediatrica;

c) il comma 46, dell’articolo 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2017.

 

     Art. 10. (Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) [per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), h) i), l) e m), mediante l’istituzione nel programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo relativo agli interventi per la promozione delle tecniche salvavita”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 100.000,00 per gli anni 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1] [4];

b) per gli interventi di cui agli articoli 2, comma 1, lettera g), e 4, mediante l’istituzione, rispettivamente:

1) nel programma 07 della missione 13, titolo 1, del “Fondo per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 50.000,00 per gli anni 2020 e 2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

2) nel programma 05 “Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari” della missione 13, titolo 2 “Spese in conto capitale”, del “Fondo per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni-parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 150.000,00 per gli anni 2020-2021, si provvede attraverso la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2019-2021, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[2] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[3] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.

[4] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.