§ 3.6.72 - Regolamento 30 ottobre 2019, n. 1827.
Regolamento delegato (UE) 2019/1827 della Commissione che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.6 appalti pubblici
Data:30/10/2019
Numero:1827


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 3.6.72 - Regolamento 30 ottobre 2019, n. 1827.

Regolamento delegato (UE) 2019/1827 della Commissione che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni

(G.U.U.E. 31 ottobre 2019, n. L 279)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) («l’accordo») concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell’accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, la Commissione verifica ogni due anni che la soglia delle concessioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva corrisponda alla soglia stabilita nell’accordo. Poiché il valore della soglia calcolato conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE è diverso dal valore della soglia di cui all’articolo 8, paragrafo 1 di tale direttiva, è necessario rivedere tale soglia.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(2) Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

(3) GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.