§ 19.4.166 - Regolamento 18 luglio 2018, n. 1046.
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.4 disposizioni finanziarie e di bilancio
Data:18/07/2018
Numero:1046


Sommario
Art. 160.  Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione
Art. 161.  Allegato sugli appalti e delega di potere
Art. 162.  Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici
Art. 163.  Misure di pubblicità
Art. 164.  Procedure di appalto
Art. 165.  Appalto interistituzionale e appalto congiunto
Art. 166.  Preparazione di una procedura di appalto
Art. 167.  Aggiudicazione dei contratti
Art. 168.  Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione
Art. 169.  Contatti durante la procedura di appalto
Art. 170.  Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti
Art. 171.  Annullamento della procedura di appalto
Art. 172.  Esecuzione e modifiche del contratto
Art. 173.  Garanzie di esecuzione e ritenute di garanzia
Art. 174.  L’amministrazione aggiudicatrice
Art. 175.  Soglie applicabili e periodo di status quo
Art. 176.  Norme in materia di accesso agli appalti
Art. 177.  Norme dell’Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti
Art. 178.  Aggiudicazione degli appalti per l’azione esterna
Art. 179.  Norme in materia di accesso agli appalti nell’ambito delle azioni esterne


§ 19.4.166 - Regolamento 18 luglio 2018, n. 1046.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 - Titolo VII

(G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193)

 

TITOLO VII

APPALTI E CONCESSIONI

 

CAPO 1

Disposizioni comuni

 

Art. 160. Principi applicabili agli appalti e ambito di applicazione

1. Tutti i contratti finanziati interamente o parzialmente dal bilancio rispettano i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione.

2. Tutti i contratti sono messi a gara assicurando la più ampia concorrenza, salvo nel caso di ricorso alla procedura di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera d).

Il valore stimato di un contratto non è stabilito con l’intenzione di eludere le norme applicabili e nessun contratto è frazionato a tal fine.

L’amministrazione aggiudicatrice divide un contratto in lotti ogniqualvolta sia opportuno, tenendo debitamente conto di un’ampia concorrenza.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici non ricorrono a contratti quadro in modo improprio o in modo tale che abbiano per scopo o per effetto di impedire, limitare o falsare la concorrenza.

4. Il JRC può ricevere finanziamenti imputati a stanziamenti diversi da quelli per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nell’ambito della sua partecipazione a procedure di appalto finanziate, in tutto o in parte, dal bilancio.

5. Le norme in materia di appalti di cui al presente regolamento non si applicano alle attività del JRC per conto terzi, con l’eccezione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

 

     Art. 161. Allegato sugli appalti e delega di potere

Le disposizioni dettagliate concernenti gli appalti figurano nell’allegato I del presente regolamento. Per assicurare che, quando aggiudicano appalti per proprio conto, le istituzioni dell’Unione applichino norme identiche a quelle imposte alle amministrazioni aggiudicatrici disciplinate dalle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 269 del presente regolamento per modificare l’allegato I del presente regolamento, al fine di allineare tale allegato alle modifiche apportate a dette direttive e di introdurre i relativi adeguamenti tecnici.

 

     Art. 162. Contratti misti e vocabolario comune per gli appalti pubblici

1. Un contratto misto avente per oggetto due o più tipi di appalti (lavori, forniture o servizi) o concessioni (lavori o servizi), o avente per oggetto sia appalti che concessioni, è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del contratto in questione.

2. Nel caso di appalti misti che constano di forniture e servizi, l’oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi delle forniture e dei servizi.

Un contratto riguardante un solo tipo di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato in conformità delle disposizioni applicabili all’appalto pubblico in questione.

3. Il presente titolo non si applica ai contratti di assistenza tecnica conclusi con la BEI o il FEI.

4. Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti è effettuato sulla base del Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

     Art. 163. Misure di pubblicità

1. Per le procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o all’articolo 178, l’amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:

a) un bando di gara per avviare la procedura, tranne nel caso della procedura di cui all’articolo 164, paragrafo 1, lettera d);

b) un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura.

2. Le procedure di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o all’articolo 178 sono oggetto di un’adeguata pubblicità.

3. La pubblicazione di talune informazioni relative all’aggiudicazione di un contratto può essere omessa qualora la divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, o sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra di loro.

 

     Art. 164. Procedure di appalto

1. Le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione o di appalti pubblici, compresi i contratti quadro, assumono una delle seguenti forme:

a) procedura aperta;

b) procedura ristretta, anche tramite un sistema dinamico di acquisizione;

c) concorso di progettazione;

d) procedura negoziata, anche senza previa pubblicazione;

e) dialogo competitivo;

f) procedura competitiva con negoziazione;

g) partenariato per l’innovazione;

h) procedure che comportano un invito a manifestare interesse.

2. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta.

3. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nelle procedure competitive con negoziazione e nei partenariati per l’innovazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice. L’amministrazione aggiudicatrice invita a presentare un’offerta tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione e che non rientrano in alcuna delle situazioni di cui agli articoli 136, paragrafo 1, e 141, paragrafo 1.

Fatto salvo il primo comma, l’amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati da invitare a partecipare alla procedura sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori indicati nel bando di gara o nell’invito a manifestare interesse. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.

4. In tutte le procedure che comportano una negoziazione, l’amministrazione aggiudicatrice negozia con gli offerenti le offerte iniziali e le eventuali offerte successive o parti di esse, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri precisati nei documenti di gara non sono soggetti a negoziazione.

Un’amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare un contratto sulla base dell’offerta iniziale senza negoziazione qualora abbia indicato, nei documenti di gara, che si riserva la possibilità di farlo.

5. L’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere:

a) alla procedura aperta o ristretta per qualunque acquisto;

b) a procedure che comportano un invito a manifestare interesse per contratti di valore inferiore alla soglia di cui all’articolo 175, paragrafo 1, per preselezionare candidati da invitare a presentare offerte in risposta a futuri inviti ristretti a presentare offerte o per stilare un elenco di potenziali offerenti da invitare a presentare domande di partecipazione od offerte;

c) a un concorso di progettazione per acquisire un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara;

d) al partenariato per l’innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano;

e) alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo per contratti di concessione, per gli appalti di servizi di cui all’allegato XIV della direttiva 2014/24/UE, nei casi in cui sono state presentate solo offerte irregolari o inaccettabili in risposta a una procedura aperta o ristretta dopo il completamento della procedura iniziale e per i casi in cui ciò sia giustificato da circostanze specifiche legate, tra l’altro, alla natura o alla complessità dell’oggetto del contratto o al tipo specifico di contratto, come ulteriormente precisato nell’allegato I del presente regolamento;

f) alle procedure negoziate per contratti di valore inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, o alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, per tipi specifici di acquisti che esulano dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE oppure in circostanze eccezionali chiaramente definite nell’allegato I del presente regolamento.

6. Un sistema dinamico di acquisizione è aperto per tutta la sua durata a ogni operatore economico che soddisfa i criteri di selezione.

L’amministrazione aggiudicatrice segue le norme relative alla procedura ristretta per gli appalti tramite un sistema dinamico di acquisizione.

 

     Art. 165. Appalto interistituzionale e appalto congiunto

1. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro riveste interesse per due o più istituzioni dell’Unione, agenzie esecutive od organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 e ogniqualvolta vi sia la possibilità di migliorare l’efficienza, le amministrazioni aggiudicatrici interessate hanno la facoltà di eseguire la procedura e la gestione del successivo contratto o contratto quadro su base interistituzionale sotto la guida di una delle amministrazioni aggiudicatrici.

Possono partecipare alle procedure interistituzionali anche gli organismi e le persone incaricati di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, nonché l’Ufficio del segretario del Consiglio superiore delle scuole europee.

Le condizioni stabilite da un contratto quadro si applicano solo tra le amministrazioni aggiudicatrici individuate a tale fine nei documenti di gara e gli operatori economici parti del contratto quadro.

2. Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l’attuazione di un’azione comune fra un’istituzione dell’Unione e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall’istituzione dell’Unione e dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Con gli Stati dell’EFTA e con i paesi candidati all’adesione all’Unione si può procedere a un appalto congiunto se tale possibilità è stata specificamente prevista in un trattato bilaterale o multilaterale.

All’appalto congiunto si applicano le disposizioni procedurali delle istituzioni dell’Unione.

Quando l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro detiene o gestisce una quota del valore stimato totale del contratto pari o superiore al 50 %, oppure in altri casi debitamente motivati, l’istituzione dell’Unione può decidere che all’appalto congiunto si applichino le norme procedurali dell’amministrazione aggiudicatrice dello Stato membro, purché tali norme possano essere considerate equivalenti a quelle dell’istituzione dell’Unione.

L’istituzione dell’Unione e l’amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, di uno Stato dell’EFTA o di un paese candidato all’adesione all’Unione coinvolti congiuntamente nell’appalto si accordano, in particolare, sulle modalità pratiche della valutazione delle richieste di partecipazione o delle offerte, sull’aggiudicazione del contratto, sul diritto applicabile al contratto e sul giudice competente in caso di controversie.

 

     Art. 166. Preparazione di una procedura di appalto

1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, l’amministrazione aggiudicatrice può svolgere una consultazione preliminare di mercato ai fini della preparazione della procedura.

2. Nei documenti di gara l’amministrazione aggiudicatrice individua l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e illustrando le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare e specifica i criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione applicabili. L’amministrazione aggiudicatrice indica altresì quali elementi definiscono i requisiti minimi che tutte le offerte devono soddisfare. I requisiti minimi comprendono il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale applicabili elencate nell’allegato X della direttiva 2014/24/UE.

 

     Art. 167. Aggiudicazione dei contratti

1. I contratti sono aggiudicati sulla base dei criteri di aggiudicazione, purché l’amministrazione aggiudicatrice abbia verificato che:

a) l’offerta è conforme ai requisiti minimi precisati nei documenti di gara;

b) il candidato od offerente non si trova in situazione di esclusione ai sensi dell’articolo 136 o di rigetto ai sensi dell’articolo 141;

c) il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione indicati nei documenti di gara e non è soggetto a conflitti d’interesse che possano influire negativamente sull’esecuzione del contratto.

2. L’amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di selezione per valutare la capacità del candidato od offerente. I criteri di selezione riguardano unicamente la capacità giuridica e normativa per esercitare l’attività professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale. Il JRC è considerato conforme ai criteri di capacità finanziaria.

3. L’amministrazione aggiudicatrice applica i criteri di aggiudicazione per valutare l’offerta.

4. L’amministrazione aggiudicatrice procede all’aggiudicazione dei contratti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando uno dei tre metodi di aggiudicazione, vale a dire prezzo più basso, costo più basso o miglior rapporto qualità/prezzo.

Per il metodo del costo più basso, l’amministrazione aggiudicatrice segue un approccio basato sul rapporto costi-benefici, compreso il calcolo del costo del ciclo di vita.

Per il miglior rapporto qualità/prezzo, l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto del prezzo o costo e di altri criteri di qualità connessi all’oggetto del contratto.

 

     Art. 168. Presentazione, comunicazione elettronica e valutazione

1. L’amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione in conformità del punto 24 dell’allegato I e tenendo conto della complessità dell’acquisto, in modo che gli operatori economici dispongano di un congruo periodo di tempo per preparare l’offerta.

2. Se ritenuto opportuno e proporzionato, l’amministrazione aggiudicatrice può esigere dagli offerenti la costituzione una garanzia affinché le offerte presentate non siano ritirate prima della firma del contratto. La garanzia richiesta è pari all’1 - 2 % del valore stimato totale del contratto.

L’amministrazione aggiudicatrice svincola le garanzie:

a) rispetto agli offerenti o alle offerte respinti di cui al punto 30.2, lettera b) o c), dell’allegato I, previa informazione sull’esito della procedura;

b) rispetto agli offerenti classificati di cui al punto 30.2, lettera e), dell’allegato I, previa firma del contratto.

3. L’amministrazione aggiudicatrice apre tutte le domande di partecipazione e le offerte. Tuttavia respinge:

a) le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano il termine per la ricezione, senza aprirle;

b) le offerte già aperte quando sono pervenute, senza esaminarne il contenuto.

4. L’amministrazione aggiudicatrice valuta tutte le domande di partecipazione od offerte non respinte nella fase di apertura di cui al paragrafo 3 sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara, al fine di aggiudicare il contratto oppure di procedere a un’asta elettronica.

5. L’ordinatore può rinunciare alla nomina del comitato di valutazione a norma dell’articolo 150, paragrafo 2, nei seguenti casi:

a) se il valore del contratto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1;

b) in funzione di un’analisi dei rischi nei casi di cui al punto 11.1, secondo comma, lettere c) ed e), lettera f), punti i) e iii), e lettera h), dell’allegato I;

c) in funzione di un’analisi dei rischi alla riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un contratto quadro;

d) per le procedure nell’ambito delle azioni esterne di valore pari o inferiore a 20 000 EUR.

6. Le domande di partecipazione e le offerte che non rispettano tutte le prescrizioni minime figuranti nei documenti di gara sono respinte.

 

     Art. 169. Contatti durante la procedura di appalto

1. Prima della scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte l’amministrazione aggiudicatrice può comunicare informazioni supplementari circa i documenti di gara se si accorge di un errore o di un’omissione nella redazione o su richiesta dei candidati od offerenti. Le informazioni fornite sono comunicate a tutti i candidati od offerenti.

2. Dopo la scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte, tutti i casi in cui sono stati conclusi contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati stipulati contatti, di cui all’articolo 151, sono registrati nel fascicolo di gara.

 

     Art. 170. Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti

1. L’ordinatore responsabile designa l’aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara.

2. L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente la cui domanda di partecipazione od offerta è stata respinta i motivi del rigetto, nonché la durata dei periodi di status quo di cui agli articoli 175, paragrafo 2, e 178, paragrafo 1.

Per l’aggiudicazione di contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l’amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell’esito della valutazione.

3. L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non si trova in una situazione di esclusione di cui all’articolo 136, paragrafo 1, che non è respinto ai sensi dell’articolo 141, la cui offerta è conforme ai documenti di gara e che ne fa domanda per iscritto, le informazioni seguenti:

a) il nome dell’aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta, il prezzo pagato o il valore del contratto, a seconda del caso;

b) l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra di loro.

 

     Art. 171. Annullamento della procedura di appalto

Fino al momento della firma del contratto l’amministrazione aggiudicatrice può annullare la procedura di appalto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcun risarcimento.

La decisione è motivata ed è resa nota ai candidati o offerenti con la massima tempestività.

 

     Art. 172. Esecuzione e modifiche del contratto

1. L’esecuzione del contratto non ha inizio prima che lo stesso sia stato firmato.

2. L’amministrazione aggiudicatrice può modificare un contratto o un contratto quadro senza organizzare una procedura di appalto soltanto nei casi di cui al paragrafo 3 e purché la modifica non muti l’oggetto del contratto o del contratto quadro.

3. Un contratto, un contratto quadro o un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro può essere modificato senza una nuova procedura di appalto nei seguenti casi:

a) se si sono resi necessari lavori, forniture o servizi supplementari da parte del contraente originario che non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi tecnici legati ai requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti;

ii) un cambiamento del contraente comporterebbe per l’amministrazione aggiudicatrice una sostanziale duplicazione dei costi;

iii) l’eventuale aumento di prezzo, ivi compreso il valore complessivo netto delle successive modifiche, non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;

b) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non poteva prevedere;

ii) l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;

c) se il valore della modifica è inferiore alle soglie seguenti:

i) le soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1, e al punto 38 dell’allegato I nell’ambito delle azioni esterne, applicabili al momento della modifica; e

ii) il 10 % del valore del contratto iniziale per gli appalti pubblici di servizi e forniture e per i contratti di concessione di lavori o servizi e il 15 % del valore del contratto iniziale per i contratti pubblici di lavori;

d) se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i) i requisiti minimi della procedura di appalto iniziale non sono modificati;

ii) qualsiasi modifica successiva del valore è conforme alle condizioni di cui alla lettera c) del presente comma, a meno che tale modifica di valore non risulti dalla rigorosa applicazione dei documenti di gara o delle disposizioni contrattuali.

Il valore del contratto iniziale non tiene conto delle revisioni del prezzo.

Il valore complessivo netto di più modifiche successive ai sensi del primo comma, lettera c), non supera alcuna soglia ivi stabilita.

L’amministrazione aggiudicatrice applica le misure di pubblicità ex post di cui all’articolo 163.

 

     Art. 173. Garanzie di esecuzione e ritenute di garanzia

1. Una garanzia di esecuzione ammonta al massimo al 10 % del valore totale dell’appalto.

Essa è integralmente svincolata dopo il collaudo definitivo dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi, entro un periodo conforme ai termini di cui all’articolo 116, paragrafo 1, che deve essere specificato nel contratto. La garanzia può essere svincolata parzialmente o integralmente dopo il collaudo provvisorio dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi.

2. Una ritenuta di garanzia corrispondente al massimo al 10 % del valore totale dell’appalto può essere costituita mediante trattenute sui pagamenti intermedi man mano che questi sono effettuati oppure mediante trattenuta sul pagamento finale.

L’amministrazione aggiudicatrice stabilisce l’importo della ritenuta di garanzia, che è proporzionato ai rischi individuati in relazione all’esecuzione del contratto, tenuto conto dell’oggetto e delle condizioni commerciali usualmente applicate nel settore in questione.

Non può farsi ricorso a una ritenuta di garanzia in un contratto nell’ambito del quale è stata richiesta una garanzia di esecuzione che non è stata svincolata.

3. Il contraente può presentare richiesta, subordinata all’approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice, di sostituire la ritenuta di garanzia con un altro tipo di garanzia di cui all’articolo 152.

4. L’amministrazione aggiudicatrice svincola la ritenuta di garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, entro un periodo conforme ai termini di cui all’articolo 116, paragrafo 1, e che deve essere specificato nel contratto.

 

CAPO 2

Disposizioni relative agli appalti aggiudicati da istituzioni dell’Unione per proprio conto

 

     Art. 174. L’amministrazione aggiudicatrice

1. Le istituzioni dell’Unione, le agenzie esecutive e gli organismi dell’Unione di cui agli articoli 70 e 71 sono considerati amministrazioni aggiudicatrici per i contratti che aggiudicano per proprio conto, salvo quando acquistano da una centrale di committenza. I servizi delle istituzioni dell’Unione non sono considerati amministrazioni aggiudicatrici quando concludono tra loro accordi sul livello dei servizi.

Le istituzioni dell’Unione considerate amministrazioni aggiudicatrici conformemente al primo comma delegano, in conformità dell’articolo 60, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

2. Ciascun ordinatore delegato o sottodelegato nell’ambito di ciascuna istituzione dell’Unione valuta se siano raggiunte le soglie di cui all’articolo 175, paragrafo 1.

 

     Art. 175. Soglie applicabili e periodo di status quo

1. Ai fini dell’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, l’amministrazione aggiudicatrice rispetta le soglie stabilite all’articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 2014/24/UE all’atto della selezione di una procedura di cui all’articolo 164, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali soglie determinano le misure di pubblicità di cui all’articolo 163, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell’allegato I del presente regolamento, nel caso di contratti il cui valore superi le soglie di cui al paragrafo 1 l’amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l’aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo.

3. Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.

 

     Art. 176. Norme in materia di accesso agli appalti

1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati e a tutte le persone fisiche e giuridiche stabilite in un paese terzo che abbia concluso un accordo particolare con l’Unione nel settore degli appalti, secondo il disposto di tale accordo. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

2. Ai fini dell’articolo 160, paragrafo 4, il JRC è considerato una persona giuridica stabilita in uno Stato membro.

 

     Art. 177. Norme dell’Organizzazione mondiale del commercio in materia di appalti

Qualora sia applicabile l’accordo plurilaterale sugli appalti pubblici concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio, la procedura di appalto è aperta anche agli operatori economici stabiliti negli Stati che hanno ratificato tale accordo, alle condizioni da esso previste.

 

CAPO 3

Disposizioni relative agli appalti nell’ambito delle azioni esterne

 

     Art. 178. Aggiudicazione degli appalti per l’azione esterna

1. Agli appalti di cui al presente capo si applicano le disposizioni generali di cui al presente titolo, capo 1, fatte salve le disposizioni specifiche sulle modalità di aggiudicazione degli appalti esterni previste nel capo 3 dell’allegato I. Agli appalti di cui al presente capo non si applicano gli articoli da 174 a 177.

Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell’allegato I, l’amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l’aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo di status quo. Il periodo di status quo ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.

L’articolo 163, l’articolo 164, paragrafo 1, lettere a) e b), e il secondo comma del presente paragrafo si applicano solo a partire da:

a) 300 000 EUR per gli appalti di servizi e di forniture;

b) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori.

2. Il presente capo si applica:

a) agli appalti non aggiudicati dalla Commissione per proprio conto;

b) agli appalti aggiudicati da persone o entità che eseguono fondi dell’Unione a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), nei casi previsti dagli accordi di contributo o dalle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 154.

3. Le procedure di appalto sono stabilite nelle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 158.

4. Il presente capo non si applica ad azioni previste da atti di base settoriali specifici relativi agli aiuti in situazioni di crisi umanitaria, alle operazioni di protezione civile e alle azioni di aiuto umanitario.

 

     Art. 179. Norme in materia di accesso agli appalti nell’ambito delle azioni esterne

1. La partecipazione alle procedure di appalto è aperta a parità di condizioni a tutti i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati e a tutte le altre persone fisiche e giuridiche in conformità delle disposizioni specifiche previste negli atti di base che disciplinano il settore della cooperazione interessato. La partecipazione è inoltre aperta alle organizzazioni internazionali.

2. In circostanze eccezionali debitamente giustificate dall’ordinatore responsabile, possono essere ammessi a partecipare alle gare anche cittadini di paesi terzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. In caso di applicazione di un accordo relativo all’apertura del mercato degli appalti di beni o servizi cui partecipa l’Unione, le procedure di appalto per contratti finanziati tramite il bilancio sono aperte anche alle persone fisiche e giuridiche stabilite in paesi terzi diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni definite in tale accordo.