§ 19.3.186 - Direttiva 20 giugno 2019, n. 1024.
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:19. questioni generali, istituzionali e finanziarie
Capitolo:19.3 amministrazione
Data:20/06/2019
Numero:1024


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Principio generale
Art. 4.  Trattamento delle richieste di riutilizzo
Art. 5.  Formati disponibili
Art. 6.  Principi di tariffazione
Art. 7.  Trasparenza
Art. 8.  Licenze standard
Art. 9.  Modalità pratiche
Art. 10.  Dati della ricerca
Art. 11.  Non discriminazione
Art. 12.  Accordi di esclusiva
Art. 13.  Categorie tematiche di serie di dati di elevato valore
Art. 14.  Serie specifiche di dati di elevato valore e modalità di pubblicazione e riutilizzo
Art. 15.  Esercizio della delega
Art. 16.  Procedura di comitato
Art. 17.  Recepimento
Art. 18.  Valutazione della Commissione
Art. 19.  Abrogazione
Art. 20.  Entrata in vigore
Art. 21.  Destinatari


§ 19.3.186 - Direttiva 20 giugno 2019, n. 1024.

Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)

(G.U.U.E. 26 giugno 2019, n. L 172)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2) A norma dell'articolo 13 della direttiva 2003/98/CE e cinque anni dopo l'adozione della direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che modifica la direttiva 2003/98/CE, la Commissione ha valutato, previa consultazione dei pertinenti portatori di interessi, e riesaminato il funzionamento della direttiva 2003/98/CE nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione.

(3) In seguito alla consultazione dei portatori di interessi e alla luce dei risultati della valutazione d'impatto, la Commissione ha ritenuto che un'azione a livello dell'Unione fosse necessaria, da un lato, per affrontare i restanti ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici e, dall'altro, per adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare con riguardo all'intelligenza artificiale.

(4) Le modifiche sostanziali introdotte al testo giuridico per poter sfruttare appieno il potenziale dell'informazione del settore pubblico a vantaggio dell'economia e della società europee dovrebbero essere incentrate in particolare sui seguenti aspetti: la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati; l'aumento dell'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca; il contrasto dell'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva; il ricorso a deroghe al principio della tariffazione dei costi marginali; la relazione tra la presente direttiva e alcuni strumenti giuridici correlati, tra cui il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le direttive 96/9/CE (6), 2003/4/CE (7) e 2007/2/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) L'accesso all'informazione è un diritto fondamentale. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

(6) L'articolo 8 della Carta garantisce il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e stabilisce che tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate, in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, e sotto il controllo di un'autorità indipendente.

(7) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'instaurazione di un mercato interno e l'istituzione di un regime inteso a garantire l'assenza di distorsioni della concorrenza sul mercato interno. L'armonizzazione delle normative e delle prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento dell'informazione del settore pubblico contribuisce al conseguimento di tali obiettivi.

(8) Il settore pubblico degli Stati membri raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di informazioni in molti settori di attività, per esempio informazioni di tipo sociale, politico, economico, giuridico, geografico, ambientale, meteorologico, sismico, turistico, informazioni in materia di affari, di brevetti e di istruzione. I documenti prodotti dagli enti pubblici di natura esecutiva, legislativa o giudiziaria costituiscono un ampio bacino di risorse diversificato e prezioso in grado di favorire la società. La fornitura di tali informazioni, che comprendono dati dinamici, in un formato elettronico di uso comune consente ai cittadini e alle persone giuridiche di individuare nuovi modi di utilizzarle e di creare prodotti e servizi nuovi e innovativi. Nel quadro degli sforzi da essi profusi per rendere i dati facilmente disponibili per il riutilizzo, gli Stati membri e gli enti pubblici hanno la possibilità di ottenere e ricevere adeguato sostegno finanziario a titolo dei pertinenti fondi e programmi dell'Unione, assicurando un ampio uso delle tecnologie digitali o la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici.

(9) L'informazione del settore pubblico rappresenta una fonte straordinaria di dati in grado di contribuire a migliorare il mercato interno e lo sviluppo di nuove applicazioni per i consumatori e le persone giuridiche. L'utilizzo intelligente dei dati, ivi compreso il loro trattamento attraverso applicazioni di intelligenza artificiale, può trasformare tutti i settori dell'economia.

(10) La direttiva 2003/98/CE ha stabilito un insieme di norme minime che disciplinano il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico e le modalità pratiche per facilitare il riutilizzo dei documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri, compresi gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari. Dall'adozione del primo insieme di norme sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, si è assistito a una crescita esponenziale della quantità di dati nel mondo, compresi i dati pubblici, e alla comparsa e raccolta di nuovi tipi di dati. Parallelamente, si registra un'evoluzione costante delle tecnologie per l'analisi, lo sfruttamento e l'elaborazione dei dati, quali l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e l'Internet delle cose. Questa rapida evoluzione tecnologica permette di creare nuovi servizi e nuove applicazioni basati sull'uso, sull'aggregazione o sulla combinazione di dati. Le norme originariamente adottate nel 2003 e modificate nel 2013 non rispecchiano questi rapidi mutamenti e di conseguenza si rischia di non poter cogliere le opportunità economiche e sociali offerte dal riutilizzo di dati pubblici.

(11) L'evoluzione verso una società basata sui dati, nel caso in cui siano utilizzati i dati provenienti da diversi ambiti e attività, incide sulla vita di ogni cittadino dell'Unione, consentendogli, tra l'altro, di ottenere nuove vie di accesso alle conoscenze e di acquisizione delle stesse.

(12) In tale evoluzione i contenuti digitali svolgono un ruolo importante. La produzione di contenuti ha comportato negli ultimi anni la rapida creazione di posti di lavoro e continua ad agire in questo senso. Nella maggior parte dei casi tali posti di lavoro sono creati da start-up e piccole e medie imprese PMI innovative.

(13) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di alcuni servizi e prodotti all'interno dell'Unione e degli Stati membri. L'informazione del settore pubblico o le informazioni raccolte, prodotte, riprodotte e diffuse nell'ambito di un compito di servizio pubblico o di un servizio di interesse generale sono un'importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali e diventeranno una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate, tra cui l'intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito e l'Internet delle cose. In tale contesto sarà fondamentale anche un'ampia copertura geografica oltre i confini nazionali. Si prevede che maggiori possibilità di riutilizzo di tali informazioni consentano, tra l'altro, a tutte le imprese dell'Unione, incluse le microimprese e le PMI, come pure alla società civile, di sfruttarne il potenziale e contribuire allo sviluppo economico nonché alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro di qualità, in particolare a vantaggio delle comunità locali, come anche a importanti obiettivi sociali quali la responsabilizzazione e la trasparenza.

(14) La possibilità di riutilizzare i documenti detenuti da un ente pubblico conferisce un valore aggiunto per i riutilizzatori, gli utenti finali e la società in generale e, in molti casi, per lo stesso ente pubblico, grazie alla promozione della trasparenza e della responsabilizzazione e al ritorno di informazione fornito dai riutilizzatori e dagli utenti finali che permette all'ente pubblico in questione di migliorare la qualità dei dati che raccoglie e l'adempimento dei suoi compiti.

(15) Le normative e le prassi seguite negli Stati membri in relazione allo sfruttamento delle risorse di informazione del settore pubblico sono caratterizzate da notevoli differenze costituenti delle barriere che impediscono a queste risorse essenziali di esprimere appieno il proprio potenziale economico. Si dovrebbe tener conto del fatto che le prassi degli enti pubblici in materia di utilizzazione dell'informazione del settore pubblico continuano a variare tra gli Stati membri. È opportuno pertanto proseguire un'armonizzazione minima delle normative e delle prassi nazionali relative al riutilizzo dei documenti del settore pubblico, nei casi in cui le differenze tra dette normative e prassi nazionali o la mancanza di chiarezza ostacolano il buon funzionamento del mercato interno e l'adeguato sviluppo della società dell'informazione nell'Unione.

(16) Il concetto di apertura dei dati si intende generalmente riferito a dati in formati aperti che possono essere utilizzati, riutilizzati e condivisi liberamente da chiunque e per qualsiasi finalità. Le politiche relative all'apertura dei dati, che incoraggiano un'ampia disponibilità e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico a fini privati o commerciali, con vincoli minimi o in assenza di ogni vincolo di natura legale, tecnica o finanziaria, e che favoriscono la circolazione di informazioni non solo per gli operatori economici ma principalmente per il pubblico, possono svolgere un ruolo importante nel promuovere l'impegno sociale nonché avviare e favorire lo sviluppo di nuovi servizi basati su modi innovativi di combinare tali informazioni tra loro e di usarle. Si incoraggiano pertanto gli Stati membri a promuovere la creazione di dati basati sul principio dell'«apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita», con riferimento a tutti i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Nel farlo essi dovrebbero assicurare al contempo un livello coerente di tutela degli obiettivi di interesse pubblico, per esempio la sicurezza pubblica, anche laddove siano interessate informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche. Dovrebbero altresì assicurare la protezione dei dati personali anche là dove le informazioni in un insieme di dati individuale possono non presentare un rischio di identificazione o di individuazione di una persona fisica, ma possono, se associate ad altre informazioni disponibili, comportare un siffatto rischio.

(17) In assenza di un'armonizzazione minima a livello di Unione, inoltre, l'attività legislativa nazionale, già avviata in vari Stati membri in risposta alle sfide tecnologiche, potrebbe determinare soluzioni normative ancora più divergenti. Con l'ulteriore sviluppo della società dell'informazione, che ha già prodotto un notevole incremento dello sfruttamento delle informazioni oltre i confini nazionali, si accentueranno le conseguenze di tali divergenze e incertezze sul piano legislativo.

(18) Gli Stati membri hanno messo in atto politiche per il riutilizzo dei dati in virtù della direttiva 2003/98/CE e alcuni di loro hanno adottato approcci ambiziosi in materia di apertura dei dati, per agevolare il riutilizzo da parte dei cittadini e delle persone giuridiche di dati pubblici accessibili, andando ben al di là del livello minimo fissato da tale direttiva. Esiste il rischio che norme divergenti nei vari Stati membri fungano da ostacolo all'offerta transfrontaliera di prodotti e servizi e impediscano che insiemi comparabili di dati pubblici siano riutilizzati per applicazioni basate su tali dati e utilizzate in tutta l'Unione. Di conseguenza, è necessaria un'armonizzazione minima per determinare quali dati pubblici sono disponibili per il riutilizzo sul mercato interno dell'informazione, sono coerenti con i pertinenti regimi di accesso, sia generali che settoriali, come quello stabilito dalla direttiva 2003/4/CE, e non incidono su tali regimi di accesso. Le disposizioni del diritto dell'Unione e nazionale che superano queste prescrizioni minime, soprattutto nel caso della legislazione settoriale, dovrebbero continuare a essere applicate. Esempi di disposizioni che superano il livello minimo di armonizzazione della presente direttiva sono l'applicazione di soglie più basse per le tariffe ammissibili di riutilizzo rispetto alle soglie di cui alla presente direttiva o di condizioni di licenza meno restrittive di quelle di cui alla presente direttiva. In particolare, la presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni che superano il livello minimo di armonizzazione della presente direttiva secondo quanto stabilito nei regolamenti delegati della Commissione adottati a norma della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(19) Inoltre, si incoraggiano gli Stati membri ad andare al di là dei requisiti minimi di cui alla presente direttiva applicando le sue disposizioni ai documenti detenuti da imprese pubbliche connesse ad attività che sono state riconosciute, ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), come direttamente esposte alla concorrenza. Gli Stati membri possono altresì decidere di applicare le disposizioni della presente direttiva alle imprese private, in particolare quelle che forniscono servizi di interesse generale.

(20) Affinché il riutilizzo dei documenti del settore pubblico avvenga in condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, le modalità di tale riutilizzo devono essere soggette a una disciplina generale. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico. Gli enti pubblici raccolgono, producono, riproducono e diffondono documenti allo scopo di fornire i servizi di interesse generale. L'uso di tali documenti per altri motivi costituisce riutilizzo. Le politiche degli Stati membri possono spingersi oltre le norme minime stabilite dalla presente direttiva, consentendo un più ampio riutilizzo. Nel recepire la presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare termini diversi da «documento», purché sia mantenuta l'intera portata di quanto contemplato dalla definizione del termine «documento» di cui alla presente direttiva.

(21) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti la cui fornitura rientra fra i compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dal diritto o da altre norme vincolanti negli Stati membri. In mancanza di tali norme, i compiti di servizio pubblico dovrebbero essere definiti in linea con le comuni prassi amministrative degli Stati membri, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione. I compiti di servizio pubblico potrebbero essere definiti in linea generale o caso per caso per i singoli enti pubblici.

(22) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai documenti resi accessibili per il riutilizzo quando gli enti pubblici concedono una licenza in relazione a informazioni, ovvero vendono, diffondono, scambiano o forniscono le medesime. Al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l'ulteriore uso di documenti all'interno della propria organizzazione per attività che esulano dall'ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprendono, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato.

(23) La presente direttiva non limita o pregiudicare in alcun modo l'adempimento dei compiti ufficiali delle autorità pubbliche e di altri enti del settore pubblico. La presente direttiva dovrebbe stabilire l'obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti esistenti a meno che l'accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull'accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le persone giuridiche, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. A livello dell'Unione, l'articolo 41 relativo al diritto a una buona amministrazione e l'articolo 42 relativo al diritto d'accesso ai documenti nella Carta riconoscono a ogni cittadino dell'Unione e a ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la propria sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti in possesso del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. Gli enti pubblici dovrebbero promuovere e incoraggiare il riutilizzo di documenti, compresi i testi ufficiali di carattere legislativo e amministrativo, nei casi in cui gli enti pubblici hanno il diritto di autorizzarne il riutilizzo.

(24) Gli Stati membri affidano spesso la prestazione di servizi d'interesse generale a soggetti esterni al settore pubblico, pur mantenendo un elevato grado di controllo su tali soggetti. La direttiva 2003/98/CE si applica tuttavia solo ai documenti in possesso degli enti pubblici, mentre le imprese pubbliche sono escluse dal suo ambito di applicazione. Di conseguenza, i documenti prodotti nel contesto dell'esecuzione di servizi di interesse generale in una serie di settori, in particolare nei settori dei servizi di pubblica utilità, risultano scarsamente disponibili per il riutilizzo. Viene così notevolmente ridotta anche la possibilità di creare servizi transfrontalieri basati su documenti in possesso delle imprese pubbliche che prestano servizi di interesse generale.

(25) È opportuno pertanto modificare la direttiva 2003/98/CE per garantire che le sue disposizioni possano essere applicate al riutilizzo dei documenti esistenti prodotti nell'esecuzione di servizi di interesse generale dalle imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articolo da 8 a 14 della direttiva 2014/25/UE, nonché dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e dalle imprese pubbliche che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio (13).

(26) La presente direttiva non prescrive un obbligo generale di consentire il riutilizzo dei documenti prodotti dalle imprese pubbliche. La decisione di autorizzare o meno il riutilizzo dovrebbe spettare all'impresa pubblica interessata, salvo diversamente disposto dalla presente direttiva o dal diritto dell'Unione o nazionale. Solo dopo aver reso disponibile un documento per il riutilizzo, l'impresa pubblica dovrebbe rispettare i pertinenti obblighi di cui ai capi III e IV della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i formati, l'addebito di una tariffa, la trasparenza, le licenze, la non discriminazione e il divieto di accordi di esclusiva. Le imprese pubbliche non dovrebbero peraltro essere tenute a rispettare le prescrizioni di cui al capo II, quali le norme applicabili al trattamento delle richieste. Nell'autorizzare il riutilizzo dei documenti, particolare attenzione dovrebbe essere accordata alla protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche, quali definite nella direttiva 2008/114/CE del Consiglio (14) e dei servizi essenziali ai sensi della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(27) Il volume dei dati generati dalla ricerca è in crescita esponenziale e ha un potenziale di riutilizzo al di fuori della comunità scientifica. Per poter far fronte alle crescenti sfide sociali in modo olistico ed efficiente è ormai fondamentale e prioritario saper consultare, abbinare tra loro e riutilizzare dati provenienti da fonti diverse e attraverso vari settori e discipline. Sono dati della ricerca per esempio le statistiche, i risultati di esperimenti, le misurazioni, le osservazioni risultanti dall'indagine sul campo, i risultati di indagini, le immagini e le registrazioni di interviste, oltre a metadati, specifiche e altri oggetti digitali. I dati della ricerca sono diversi dagli articoli scientifici, in cui si riportano e si commentano le conclusioni della ricerca scientifica sottostante. Da anni la libera disponibilità e il riutilizzo dei dati della ricerca scientifica finanziata con fondi pubblici sono lasciati a iniziative politiche specifiche. L'accesso aperto è inteso come la pratica di fornire accesso online ai risultati della ricerca a titolo gratuito per l'utente finale e senza limitazioni di utilizzo e riutilizzo oltre la possibilità di esigere il riconoscimento dell'autore. Le politiche di accesso aperto sono in particolare volte ad assicurare ai ricercatori e al grande pubblico l'accesso ai dati della ricerca quanto prima possibile nel processo di diffusione nonché a facilitarne l'utilizzo e il riutilizzo. L'accesso aperto aiuta a migliorare la qualità, riduce la necessità di inutili duplicazioni delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico, contrasta le frodi scientifiche e in generale può favorire la crescita economica e l'innovazione. Oltre all'accesso aperto, si stanno compiendo lodevoli sforzi per garantire che la pianificazione della gestione dei dati diventi una pratica scientifica standard e per favorire la diffusione di dati della ricerca reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili (principio «FAIR»).

(28) Per i motivi sopra esposti, è opportuno fissare per gli Stati membri l'obbligo di adottare politiche di accesso aperto in relazione ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e di garantire che tali politiche siano attuate da tutte le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e da tutte le organizzazioni che finanziano la ricerca. Le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca potrebbero essere organizzate anche come enti pubblici o imprese pubbliche. La presente direttiva si applica a tali organizzazioni ibride solo nella loro qualità di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e ai loro dati della ricerca. Le politiche di accesso aperto prevedono generalmente una serie di deroghe alla messa a disposizione dei risultati della ricerca scientifica. La raccomandazione della Commissione del 25 aprile 2018 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione descrive tra l'altro gli elementi rilevanti delle politiche di accesso aperto. È inoltre opportuno migliorare le condizioni di riutilizzo di determinati dati della ricerca. Per questo motivo, alcuni obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero essere estesi ai dati della ricerca derivanti da attività di ricerca scientifica sovvenzionate con fondi pubblici o cofinanziate da soggetti del settore pubblico e privato. Nell'ambito delle politiche nazionali di accesso aperto, i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici dovrebbero essere resi aperti come opzione predefinita. In questo contesto è tuttavia opportuno prendere debitamente in considerazione alcune preoccupazioni in materia di vita privata, protezione dei dati personali, riservatezza, sicurezza nazionale, legittimi interessi commerciali, come i segreti commerciali, e diritti di proprietà intellettuale di terzi, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario». Inoltre, i dati della ricerca che sono esclusi dall'accesso per motivi di sicurezza nazionale, difesa o sicurezza pubblica non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Al fine di evitare oneri amministrativi, gli obblighi derivanti dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto ai dati della ricerca che sono già stati resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca o organizzazioni che finanziano la ricerca, attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica, e non dovrebbero imporre costi aggiuntivi per il recupero delle serie di dati o necessitare un'ulteriore conservazione dei dati. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva ai dati della ricerca resi pubblici tramite infrastrutture di dati diverse dalle banche dati, tramite pubblicazioni ad accesso aperto, sotto forma di un file allegato a un articolo, un articolo relativo a dati della ricerca o un articolo pubblicato in una rivista di dati. I documenti diversi dai dati della ricerca dovrebbero continuare a essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(29) La definizione di «ente pubblico» è basata sulla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio (16). La definizione di «organismo di diritto pubblico» di cui alla suddetta direttiva e la definizione di «impresa pubblica» di cui alla direttiva 2014/25/UE dovrebbero applicarsi alla presente direttiva.

(30) La presente direttiva prevede la definizione generica del termine «documento» e tale definizione dovrebbe comprendere qualsiasi parte di un documento. Il termine «documento» dovrebbe comprendere qualsiasi rappresentazione di atti, fatti o informazioni – e qualsiasi raccolta dei medesimi – a prescindere dal supporto (su supporto cartaceo, in forma elettronica o sonora, visiva o audiovisiva). La definizione di «documento» non è destinata a comprendere i programmi informatici. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva ai programmi informatici.

(31) Sempre più spesso gli enti pubblici rendono disponibili per il riutilizzo i loro documenti in modo proattivo, assicurando la reperibilità online e l'effettiva disponibilità dei documenti e dei relativi metadati in formati aperti leggibili meccanicamente e che garantiscono l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità. I documenti dovrebbero essere messi a disposizione per il riutilizzo anche a seguito di una richiesta presentata da un riutilizzatore. In questi casi, i tempi di risposta alle richieste di riutilizzo dei documenti dovrebbero essere ragionevoli ed essere in linea con il tempo necessario per rispondere alle richieste di accesso a un dato documento conformemente ai pertinenti regimi di accesso. Le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca non dovrebbero tuttavia essere interessati da questa prescrizione. Ragionevoli limiti di tempo in tutta l'Unione stimoleranno la creazione di nuovi prodotti e servizi di informazioni aggregate a livello panunionale. Ciò riveste particolare importanza per i dati dinamici (compresi i dati ambientali, relativi al traffico satellitari, meteorologici e i dati generati da sensori), il cui valore economico dipende dall'immediata disponibilità dell'informazione e da regolari aggiornamenti. I dati dinamici dovrebbero pertanto essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta o, in caso di aggiornamento manuale, immediatamente dopo la modifica della serie di dati, tramite un'interfaccia per programmi applicativi (API) al fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni Internet, mobili e cloud basate su tali dati. Qualora ciò non fosse possibile a causa di vincoli tecnici o finanziari, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti entro un termine che consenta lo sfruttamento del loro intero potenziale economico. È opportuno adottare misure specifiche onde eliminare i vincoli tecnici o finanziari. In caso di ricorso a una licenza, la tempestiva disponibilità dei documenti può figurare tra le condizioni della licenza. Qualora una verifica dei dati sia essenziale per giustificati motivi di interesse pubblico, in particolare motivi di salute e sicurezza pubblica, i dati dinamici dovrebbero essere resi disponibili immediatamente dopo la verifica. Tale indispensabile verifica non dovrebbe pregiudicare la frequenza degli aggiornamenti.

(32) Al fine di ottenere l'accesso ai dati resi aperti per il riutilizzo dalla presente direttiva sarebbe utile garantire l'accesso ai dati dinamici attraverso API ben strutturate. Per API si intende un insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati. Le API dovrebbero essere corredate di una chiara documentazione tecnica completa e disponibile online. Ove possibile, è opportuno utilizzare API aperte e, se del caso, applicare norme e protocolli riconosciuti a livello unionale o internazionale, nonché utilizzare norme internazionali per le serie di dati. Le API possono presentare vari livelli di complessità, e possono consistere in un semplice collegamento a una banca di dati per il recupero di una specifica serie di dati, in un'interfaccia web o in una struttura più complessa. È vantaggioso riutilizzare e condividere i dati tramite un impiego adeguato di API, perché possono aiutare gli sviluppatori e le start-up a creare nuovi servizi e prodotti. Sono inoltre un elemento fondamentale della strutturazione di ecosistemi di valore attorno a un patrimonio di dati spesso inutilizzato. Per la creazione e l'impiego di API è necessario basarsi su alcuni principi: disponibilità, stabilità, manutenzione per tutto il ciclo di vita, uniformità di utilizzo e delle norme, facilità d'uso e sicurezza. Per quanto riguarda i dati dinamici, ossia i dati aggiornati frequentemente, spesso in tempo reale, gli enti pubblici e le imprese pubbliche li dovrebbero rendere disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta per mezzo di API adeguate e, se del caso, come download in blocco, salvo ove ciò comporti uno sforzo sproporzionato. La valutazione della proporzionalità dello sforzo dovrebbe tenere conto della dimensione e del bilancio di funzionamento dell'ente pubblico o dell'impresa pubblica in questione.

(33) Le possibilità di riutilizzo possono essere migliorate riducendo la necessità di digitalizzare documenti cartacei oppure di manipolare documenti elettronici per renderli compatibili fra loro. Pertanto, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i documenti in qualsiasi lingua o formato preesistente, ove possibile e opportuno per via elettronica. Gli enti pubblici dovrebbero esaminare la richiesta di fornire estratti di documenti esistenti con spirito positivo allorché per dar seguito a tale richiesta occorrerebbe solo una semplice manipolazione. Gli enti pubblici non dovrebbero essere tuttavia obbligati a fornire un estratto di un documento o a modificare il formato delle informazioni richieste se ciò comporta uno sforzo sproporzionato. Per facilitare il riutilizzo, gli enti pubblici dovrebbero mettere a disposizione i propri documenti in un formato che, nella misura del possibile e se opportuno, non dipenda dall'utilizzo di programmi informatici specifici. Ove possibile e opportuno, gli enti pubblici dovrebbero tener conto delle possibilità di riutilizzo dei documenti utilizzati dai disabili o a essi destinati e fornire l'informazione in formati accessibili, in conformità dei requisiti della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

(34) Per facilitare il riutilizzo gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti, compresi quelli pubblicati nei siti web, a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisce l'interoperabilità, per esempio elaborandoli secondo modalità coerenti con i principi che disciplinano i requisiti di compatibilità e fruibilità dei dati territoriali nell'ambito della direttiva 2007/2/CE.

(35) Un documento dovrebbe essere considerato leggibile meccanicamente se ha un formato di file strutturato in modo tale che le applicazioni software possano agevolmente identificarlo, riconoscerlo ed estrarne dati specifici. I dati codificati in file strutturati in un formato leggibile meccanicamente dovrebbero essere considerati dati leggibili meccanicamente. I formati leggibili meccanicamente possono essere aperti o proprietari; possono essere standard formali o meno. I documenti codificati in un formato di file che limita il trattamento automatico, poiché l'estrazione dei dati in essi contenuti non è possibile o non avviene con facilità, non dovrebbero essere considerati documenti in formato leggibile meccanicamente. Gli Stati membri dovrebbero, ove possibile e opportuno, promuovere l'impiego di formati aperti leggibili meccanicamente riconosciuti a livello unionale o internazionale. Se del caso, nel progettare soluzioni tecniche per il riutilizzo di documenti dovrebbe essere preso in considerazione il quadro europeo di interoperabilità.

(36) Le tariffe per il riutilizzo dei documenti costituiscono un'importante barriera all'ingresso nel mercato per le start-up e le PMI. I documenti dovrebbero pertanto essere resi disponibili per il riutilizzo gratuitamente e, qualora sia necessario un corrispettivo in denaro, è opportuno che questo sia limitato ai costi marginali. Qualora gli enti del settore pubblico effettuino una ricerca particolarmente ampia delle informazioni richieste o modifiche estremamente costose del formato delle informazioni stesse, a titolo volontario o in base a quanto imposto dal diritto nazionale, i costi marginali possono coprire i costi associati a tali attività. In casi eccezionali occorre tener conto della necessità di non ostacolare il funzionamento normale degli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei propri costi inerenti allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico. Ciò vale anche qualora un ente pubblico abbia reso disponibili i dati sotto forma di dati aperti ma abbia l'obbligo di generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti alle prestazioni di altri compiti di servizio pubblico. È opportuno riconoscere anche il ruolo delle imprese pubbliche in un ambiente economico competitivo. In tali casi, gli enti pubblici e le imprese pubbliche dovrebbero pertanto essere in grado di imporre corrispettivi superiori ai costi marginali. Tali corrispettivi dovrebbero essere stabiliti sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili e l'intero gettito proveniente dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti non dovrebbe superare i costi di raccolta e produzione, compreso l'acquisto da terzi, nonché di riproduzione, manutenzione, conservazione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali e i costi delle misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati. Gli Stati membri possono esigere che gli enti pubblici e le imprese pubbliche rendano pubblici tali costi. L'obbligo di generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi sostenuti dagli enti pubblici relativi allo svolgimento dei compiti di servizio pubblico o alla portata dei servizi di interesse generale affidati alle imprese pubbliche non deve essere un obbligo giuridico ma può derivare, per esempio, dalle pratiche amministrative vigenti negli Stati membri. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di un riesame periodico da parte degli Stati membri.

(37) L'utile sugli investimenti può essere inteso come una percentuale, oltre ai costi marginali, che consente il recupero dei costi di capitale e l'inclusione di un tasso reale di rendimento. Dato che i costi di capitale sono strettamente collegati ai tassi di interesse degli istituti di credito, che a loro volta si basano sul tasso fisso della Banca centrale europea (BCE) sulle operazioni di rifinanziamento principale, l'utile ragionevole sugli investimenti non dovrebbe superare del 5 % il tasso d'interesse fisso della BCE.

(38) Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi dovrebbero poter imporre corrispettivi superiori ai costi marginali per non ostacolare il proprio normale funzionamento. Nel caso di detti enti pubblici il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non dovrebbe superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, conservazione e gestione dei diritti, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Ove applicabile, dovrebbero essere compresi nel costo ammissibile anche i costi di anonimizzazione di dati personali o informazioni commerciali a carattere riservato. Per le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi, tenendo conto delle loro peculiarità, nel calcolare l'utile ragionevole sugli investimenti possono essere presi in considerazione i prezzi praticati dal settore privato per il riutilizzo di documenti identici o simili.

(39) I limiti massimi per i corrispettivi di cui alla presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di imporre costi inferiori o di non imporne affatto.

(40) Gli Stati membri stabiliscono i criteri per l'addebito di corrispettivi superiori ai costi marginali. Per esempio, essi dovrebbero poter stabilire tali criteri nelle normative nazionali o designare un organismo o gli organismi, diversi dall'ente pubblico in questione, competenti a stabilire detti criteri. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri. Potrebbe trattarsi di un organismo esistente dotato di poteri esecutivi e di bilancio posto sotto responsabilità politica.

(41) Affinché possa svilupparsi un mercato delle informazioni esteso all'intera Unione è indispensabile far sì che le condizioni di riutilizzo dei documenti del settore pubblico siano chiare e accessibili a tutti. Tutte le condizioni poste per il riutilizzo dei documenti dovrebbero pertanto essere presentate chiaramente ai potenziali riutilizzatori. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la creazione di indici accessibili online, se del caso, dei documenti disponibili in modo da promuovere e agevolare le richieste di riutilizzo. Coloro i quali chiedono il riutilizzo dei documenti in possesso di soggetti diversi da imprese pubbliche, istituti di istruzione, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca dovrebbero essere al corrente dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano. Ciò sarà particolarmente importante soprattutto per le start-up e le PMI, che potrebbero non avere familiarità con gli enti pubblici di altri Stati membri e i corrispondenti mezzi di impugnazione.

(42) I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di riesame da parte di un organismo imparziale, che potrebbe essere un organismo nazionale già esistente, come l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità nazionale per l'accesso ai documenti o un'autorità giudiziaria nazionale. Tale organismo dovrebbe essere organizzato in conformità dei sistemi costituzionali e giuridici degli Stati membri. Il ricorso a detto organismo non dovrebbe pregiudicare le possibilità di ricorso altrimenti a disposizione dei richiedenti per il riutilizzo. Dovrebbe tuttavia essere distinto dal meccanismo dello Stato membro che stabilisce i criteri per l'imposizione di corrispettivi superiori ai costi marginali. I mezzi di ricorso dovrebbero includere la possibilità di revisione delle decisioni negative, ma anche di decisioni che, pur consentendo il riutilizzo, potrebbero anch'esse influenzare i richiedenti per altri motivi, in particolare le regole di tariffazione applicate. La procedura per il risarcimento dovrebbe essere celere, in linea con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.

(43) Rendere pubblici tutti i documenti generalmente disponibili in possesso del settore pubblico — concernenti non solo il processo politico ma anche quello giudiziario e amministrativo — rappresenta uno strumento fondamentale per ampliare il diritto alla conoscenza, che è principio basilare della democrazia. Tale obiettivo è applicabile alle istituzioni a ogni livello sia locale che nazionale od internazionale.

(44) Il riutilizzo dei documenti non dovrebbe essere soggetto a condizioni. Tuttavia, in alcuni casi giustificati da un obiettivo di pubblico interesse, può essere rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, la protezione dei dati di carattere personale, l'uso corretto dei documenti, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. Se gli enti pubblici autorizzano su licenza il riutilizzo di documenti, le relative condizioni dovrebbero essere oggettive, proporzionate e non discriminatorie. In tale contesto può rivelarsi importante anche la disponibilità online di licenze standard. Gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere a che siano disponibili licenze standard. Le eventuali licenze per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico dovrebbero comunque imporre il minor numero possibile di restrizioni al riutilizzo, limitando, per esempio, le restrizioni all'indicazione della fonte. Al riguardo dovrebbero svolgere un ruolo importante le licenze aperte sotto forma di licenze pubbliche standardizzate disponibili online, che consentono a chiunque di accedere liberamente a dati e contenuti nonché di utilizzarli, modificarli e condividerli liberamente e per qualsiasi finalità, e che si basano su formati di dati aperti, dovrebbe svolgere un ruolo importante sotto questo profilo. È pertanto opportuno che gli Stati membri incoraggino l'uso di licenze aperte che dovranno infine divenire prassi comune in tutta l'Unione. Fatti salvi gli obblighi in materia di responsabilità stabiliti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale, se un ente pubblico o un'impresa pubblica mette a disposizione documenti per il riutilizzo senza altre condizioni o restrizioni, tale ente pubblico o impresa pubblica può essere autorizzato a declinare qualsiasi responsabilità in relazione ai documenti messi a disposizione per il riutilizzo.

(45) Se l'autorità competente decide di non rendere più disponibili per il riutilizzo determinati documenti, o di terminarne l'aggiornamento, essa dovrebbe tempestivamente rendere pubbliche tali decisioni, possibilmente per via elettronica.

(46) Le condizioni poste per il riutilizzo non dovrebbero comportare discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo. A tale riguardo, il divieto di discriminazioni, per esempio, non dovrebbe impedire lo scambio di informazioni tra enti pubblici a titolo gratuito nell'ambito dei loro compiti di servizio pubblico, mentre ai terzi sono applicate tariffe per il riutilizzo degli stessi documenti. Non dovrebbe parimenti essere impedita l'adozione di una politica di tariffe differenziate per il riutilizzo a fini commerciali e non commerciali.

(47) Gli Stati membri dovrebbero in particolare garantire che il riutilizzo dei documenti delle imprese pubbliche non conduca a distorsioni del mercato e non pregiudichi la concorrenza leale.

(48) Gli enti pubblici dovrebbero rispettare le regole unionali e nazionali in materia di concorrenza nel fissare i principi per il riutilizzo di documenti, evitando per quanto possibile accordi di esclusiva tra essi stessi e i partner privati. In alcuni casi, tuttavia può essere necessario concedere un diritto esclusivo di riutilizzare determinati documenti del settore pubblico, al fine di garantire un servizio di interesse economico generale. Ciò può avvenire quando non vi siano editori privati disposti a pubblicare le informazioni in questione in assenza di tale diritto esclusivo. Al riguardo è opportuno tenere conto degli appalti pubblici di servizi che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE ai sensi dell'articolo 11 di tale direttiva e dei partenariati innovativi di cui all'articolo 31 della direttiva 2014/24/UE.

(49) Esistono numerosi accordi di cooperazione tra biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei, archivi e soggetti privati che prevedono la digitalizzazione di risorse culturali garantendo diritti di esclusiva a partner privati. La prassi ha evidenziato che tali partenariati pubblico-privato possono agevolare un valido utilizzo delle opere culturali e nel contempo accelerano l'accesso dei cittadini al patrimonio culturale. È pertanto opportuno tenere conto delle attuali differenze tra gli Stati membri in materia di digitalizzazione delle risorse culturali tramite uno specifico insieme di norme relative agli accordi sulla digitalizzazione di tali risorse. Se un diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, potrebbe essere necessario un certo periodo di esclusiva per dare al partner privato la possibilità di recuperare il suo investimento. Tale periodo dovrebbe tuttavia essere limitato nel tempo ed essere il più breve possibile, al fine di rispettare il principio secondo cui i materiali di dominio pubblico dovrebbero rimanere tali una volta digitalizzati. Il periodo di un diritto di esclusiva per la digitalizzazione di risorse culturali non dovrebbe, in generale, eccedere i dieci anni. Qualunque periodo di esclusiva superiore a dieci anni dovrebbe essere soggetto a revisione, tenendo conto dei cambiamenti tecnologici, finanziari e amministrativi intervenuti nell'ambiente da quando l'accordo è stato stipulato. Inoltre, i partenariati pubblico-privato per la digitalizzazione delle risorse culturali dovrebbero riconoscere alle istituzioni culturali partner pieni diritti riguardo all'utilizzo delle risorse culturali digitalizzate una volta cessato l'accordo.

(50) Gli accordi tra i titolari dei dati e i riutilizzatori dei dati che non concedono espressamente diritti esclusivi, ma che lasciano ragionevolmente prevedere una possibile limitazione della disponibilità dei documenti per il riutilizzo, dovrebbero essere soggetti a un controllo pubblico ulteriore. Gli aspetti essenziali di tali accordi dovrebbero pertanto essere pubblicati online almeno due mesi prima dell'entrata in vigore, vale a dire due mesi prima della data in cui è previsto che le parti inizino ad adempiere i loro obblighi. La pubblicazione dovrebbe dare alle parti interessate l'opportunità di chiedere il riutilizzo dei documenti oggetto di tale accordo e di prevenire il rischio di limitare la gamma dei potenziali riutilizzatori. In ogni caso, gli elementi essenziali di tali accordi nella loro forma definitiva concordata dalle parti dovrebbero anch'essi essere resi pubblici online senza indebito ritardo dopo la loro conclusione.

(51) La presente direttiva mira a ridurre al minimo il rischio di un vantaggio eccessivo del primo utilizzatore, che potrebbe limitare il numero di potenziali riutilizzatori dei dati. Qualora gli accordi contrattuali possano, in aggiunta agli obblighi di concessione dei documenti fissati per uno Stato membro a norma della presente direttiva, implicare un trasferimento delle risorse di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e sugli aiuti di Stato di cui agli articoli da 101 a 109 TFUE. Dalle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107, 108 e 109 TFUE risulta che uno Stato membro deve verificare ex ante se possano essere presenti aiuti di Stato nei pertinenti accordi contrattuali e garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di stato.

(52) La presente direttiva non pregiudica la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali conformemente al diritto nazionale e dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), ed eventuali disposizioni legislative supplementari nazionali. Ciò significa, tra l'altro, che il riutilizzo dei dati personali è ammissibile soltanto se è rispettato il principio della limitazione della finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. Un'informazione anonima è un'informazione che non riconduce a una persona fisica identificata o identificabile, ovvero dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Anonimizzare un'informazione è utile per conciliare l'interesse di riutilizzare il più possibile l'informazione del settore pubblico con gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati, ma ha un costo. È opportuno considerare tale costo come uno degli elementi di costo che compongono il costo marginale di diffusione di cui alla presente direttiva.

(53) Al momento di prendere decisioni sulla portata e sulle condizioni del riutilizzo di documenti del settore pubblico contenenti dati personali, per esempio nel settore della sanità, può essere imposto l'obbligo di procedere a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679.

(54) La presente direttiva non incide sui diritti di proprietà intellettuale dei terzi. Per evitare equivoci, con i termini «diritti di proprietà intellettuale» si indicano esclusivamente il diritto d'autore e i diritti connessi, comprese le forme di protezione sui generis. La presente direttiva non si applica ai documenti soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni e modelli registrati e marchi. La direttiva lascia impregiudicate l'esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale da parte degli enti pubblici e non limita in alcun modo l'esercizio dei diritti al di là di quanto da essa stabilito. Gli obblighi a norma della presente direttiva si dovrebbero applicare soltanto nella misura in cui siano compatibili con gli accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»), l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS») e il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WIPO Copyright Treaty — WCT). Gli enti pubblici dovrebbero comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevolare il riutilizzo dei documenti.

(55) Tenendo conto del diritto dell'Unione e degli obblighi internazionali incombenti agli Stati membri e all'Unione, in particolare nell'ambito della convenzione di Berna e dell'accordo TRIPS, è opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale. Se un terzo detiene diritti di proprietà intellettuale su un documento in possesso di biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi e il termine della durata della protezione non è ancora scaduto, tale documento dovrebbe essere considerato, ai fini della presente direttiva, un documento su cui dei terzi detengono diritti di proprietà intellettuale.

(56) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti, compresi i diritti economici e morali, di cui i funzionari degli enti pubblici possono godere conformemente al diritto nazionale.

(57) È opportuno inoltre che l'ente pubblico interessato mantenga il diritto a sfruttare tale documento reso disponibile a fini di riutilizzazione.

(58) La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2014/24/UE.

(59) Gli strumenti che aiutano i potenziali riutilizzatori a trovare documenti disponibili per il riutilizzo, e le relative condizioni, possono notevolmente facilitare l'utilizzo transfrontaliero di documenti del settore pubblico. Gli Stati membri dovrebbero perciò garantire che siano previste modalità pratiche per agevolare i riutilizzatori nella ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo. Esempi di tali modalità pratiche sono gli elenchi di contenuti, che dovrebbero di preferenza essere accessibili online, dei documenti più importanti (documenti ampiamente riutilizzati o che possono essere ampiamente riutilizzati) e portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre facilitare la disponibilità a lungo termine delle informazioni del settore pubblico a fini di riutilizzo conformemente alle pertinenti politiche di conservazione.

(60) La Commissione dovrebbe facilitare la cooperazione tra Stati membri e sostenere la progettazione, la prova, l'attuazione e la diffusione di interfacce elettroniche interoperabili che consentono di rendere i servizi pubblici più efficienti e sicuri.

(61) La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'informazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di documenti. Nel caso in cui sia accordato agli enti pubblici il diritto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, essi non dovrebbero esercitare tale diritto per impedire o limitare il riutilizzo dei documenti esistenti oltre i limiti stabiliti dalla presente direttiva.

(62) La Commissione ha sostenuto lo sviluppo di una relazione sulla maturità dell'apertura dei dati con indicatori di prestazione pertinenti per il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico in tutti gli Stati membri. Un aggiornamento regolare di tale relazione contribuirà allo scambio di informazioni tra gli Stati membri e alla disponibilità di informazioni sulle politiche e le pratiche in tutta l'Unione.

(63) È necessario garantire che gli Stati membri tengano monitorate la portata del riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, le condizioni alle quali il riutilizzo è permesso e le pratiche di ricorso.

(64) La Commissione può assistere gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva in modo coerente fornendo orientamenti e aggiornando quelli esistenti, in particolare per quanto riguarda le licenze standard raccomandate, le serie di dati e l'imposizione di un corrispettivo in denaro per il riutilizzo di documenti, previa consultazione delle parti interessate.

(65) Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi su scala unionale. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi detengono una notevole quantità di preziose risorse di informazione del settore pubblico, in particolare dal momento che i progetti di digitalizzazione hanno moltiplicato la quantità di materiale digitale di dominio pubblico. Tali raccolte del patrimonio culturale e i relativi metadati possono costituire una base per i prodotti e servizi a contenuto digitale e hanno un enorme potenziale per il riutilizzo innovativo in settori quali la formazione e il turismo. Altri tipi di istituzioni culturali, come le orchestre, i teatri lirici, le compagnie di ballo e i teatri, compresi gli archivi che ne fanno parte, dovrebbero rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione della presente direttiva in virtù della loro specificità di «arti dello spettacolo» e del fatto che quasi tutto il loro materiale è soggetto a diritti di proprietà intellettuale di terzi.

(66) Al fine di definire condizioni favorevoli al riutilizzo dei documenti, che è associato a importanti benefici socioeconomici di valore particolarmente elevato per l'economia e la società, dovrebbe essere stabilito in un allegato un elenco di categorie tematiche di serie di dati di elevato valore. A titolo di esempio, e fatti salvi gli atti di esecuzione che individuano le serie di dati di elevato valore cui dovrebbero applicarsi i requisiti specifici della presente direttiva, tenuto conto degli orientamenti della Commissione sulle licenze standard raccomandate, le serie di dati e la tariffazione del riutilizzo dei documenti, le categorie tematiche potrebbero comprendere, tra l'altro, i codici di avviamento postale, le mappe e le carte nazionali e locali (dati geospaziali), il consumo energetico e le immagini satellitari (dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente), i dati in situ provenienti da strumenti e previsioni meteorologiche (dati meteorologici), gli indicatori demografici e economici (dati statistici), i registri delle imprese e gli identificativi di registrazione (dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese), la segnaletica stradale e le vie navigabili interne (dati relativi alla mobilità).

(67) Al fine di modificare l'elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore aggiungendo ulteriori categorie tematiche è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (20). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(68) Un elenco dell'Unione delle serie di dati che hanno un particolare potenziale di generazione di benefici socioeconomici, unitamente a condizioni armonizzate di riutilizzo, costituiscono un fattore importante per la diffusione di applicazioni e servizi transfrontalieri di dati. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per sostenere il riutilizzo di documenti associato a importanti benefici socioeconomici adottando un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore a cui si applicano le prescrizioni specifiche della presente direttiva, insieme con le modalità di pubblicazione e riutilizzo. Di conseguenza, tali prescrizioni specifiche non si applicheranno prima dell'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione. L'elenco dovrebbe tenere conto degli atti giuridici dell'Unione che disciplinano la pubblicazione di serie di dati, come le direttive 2007/2/CE e 2010/40/UE, al fine di garantire che le serie di dati siano messe a disposizione conformemente alle norme e alle serie di metadati corrispondenti. L'elenco dovrebbe essere basato sulle categorie tematiche indicate nella presente direttiva. Nel preparare l'elenco, la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Inoltre, al momento di decidere in merito all'inserimento nell'elenco di dati detenuti da imprese pubbliche o in merito alla loro disponibilità gratuita, dovrebbero essere presi in considerazione gli effetti sulla concorrenza nei pertinenti mercati. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

(69) Al fine di garantire un impatto massimo e agevolare il riutilizzo, le serie di dati di elevato valore dovrebbero essere messe a disposizione per il riutilizzo con restrizioni giuridiche minime e gratuitamente. Esse dovrebbero inoltre essere pubblicate tramite API. Ciò, tuttavia, non impedisce agli enti pubblici di imporre tariffe per i servizi che essi forniscono in relazione alle serie di dati di elevato valore nel loro esercizio dell'autorità pubblica, in particolare certificando l'autenticità o la veridicità dei documenti.

(70) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all'intera Unione basati su documenti del settore pubblico e promuovere l'effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle PMI, per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e, dall'altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono piuttosto, a motivo delle dimensioni e degli effetti pan-unionali intrinseci dell'azione proposta, essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(71) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta, compresi il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto all'inserimento delle persone con disabilità. Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata o applicata in modo incompatibile con la Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(72) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e ha emesso un parere il 10 luglio 2018 (23).

(73) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione della presente direttiva. Conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe basarsi sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per la valutazione d'impatto delle opzioni per l'azione ulteriore.

(74) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di incentivare l'innovazione nei prodotti e nei servizi, la presente direttiva detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo:

a) dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;

b) dei documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche:

i) attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE;

ii) che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007;

iii) che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008; o

iv) che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92;

c) dei dati della ricerca, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 10.

2. La presente direttiva non si applica:

a) ai documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in mancanza di tali norme, quali definiti in conformità delle comuni prassi amministrative dello Stato membro in questione, a condizione che la portata di detti compiti sia trasparente e soggetta a revisione;

b) ai documenti in possesso di imprese pubbliche:

i) prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;

ii) connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e, di conseguenza, a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, non soggetti alle norme in materia di appalti;

 

c) ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;

d) ai documenti, come i dati sensibili, esclusi dall'accesso in virtù dei regimi di accesso nello Stato membro, anche per motivi di:

i) tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello stato), difesa o sicurezza pubblica;

ii) riservatezza statistica;

iii) riservatezza commerciale (compresi i segreti commerciali, professionali o d'impresa);

 

e) ai documenti il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche quali definite all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2008/114/CE;

f) ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le persone giuridiche devono dimostrare un interesse particolare nell'ottenimento dell'accesso ai documenti;

g) a logotipi, stemmi e distintivi;

h) ai documenti, il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che contengono dati personali il cui riutilizzo è stato definito per legge incompatibile con la normativa in materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali o pregiudizievole per la tutela della vita privata e dell'integrità degli individui, segnatamente quale prevista dal diritto nazionale o dell'Unione in materia di tutela dei dati personali;

i) ai documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

j) ai documenti in possesso di enti culturali diversi dalle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, dai musei e dagli archivi;

k) ai documenti in possesso di istituti di istruzione secondaria e inferiore e, nel caso di tutti gli altri istituti di istruzione, ai documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c);

l) ai documenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), in possesso di organizzazioni che svolgono attività di ricerca e di organizzazioni che finanziano la ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca.

3. La presente direttiva si basa, senza pregiudicarli, sui regimi di accesso dell'Unione e nazionali.

4. La presente direttiva non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE, nonché le corrispondenti disposizioni di diritto nazionale.

5. Gli obblighi imposti a norma della presente direttiva si applicano unicamente nella misura in cui essi sono compatibili con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la convenzione di Berna, l'accordo TRIPS e il WCT.

6. Il diritto del costitutore di una banca di dati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE non è esercitato dagli enti pubblici al fine di impedire il riutilizzo di documenti o di limitare il riutilizzo oltre i limiti stabiliti dalla presente direttiva.

7. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, compresi i documenti ai quali si applica la direttiva 2007/2/CE.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) «ente pubblico», le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

2) «organismi di diritto pubblico», gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:

a) che sono istituiti per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;

b) che sono dotati di personalità giuridica; e

c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

 

3) «impresa pubblica», qualsiasi impresa attiva nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione. Si presume che vi sia influenza dominante di enti pubblici in tutti i casi seguenti in cui tali organismi, direttamente o indirettamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

b) dispongono della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa;

c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

 

4) «università», qualsiasi ente pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici;

5) «licenza standard», una serie di condizioni predefinite di riutilizzo in formato digitale, di preferenza compatibili con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online;

6) «documento»:

a) qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); o

b) qualsiasi parte di tale contenuto;

 

7) «anonimizzazione», la procedura mirante a rendere anonimi documenti in modo che non riconducano a una persona fisica identificata o identificabile ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato;

8) «dati dinamici», documenti in formato digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza; i dati generati da sensori sono solitamente considerati dati dinamici;

9) «dati della ricerca», documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca;

10) «serie di dati di elevato valore», documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, sin particolare in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;

11) «riutilizzo», l'uso, da parte di persone fisiche o giuridiche, di documenti in possesso di:

a) enti pubblici a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;

b) imprese pubbliche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale di fornire i servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche ed enti pubblici esclusivamente in adempimento dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici;

 

12) «dati personali», dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679;

13) «formato leggibile meccanicamente», un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna;

14) «formato aperto», un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti;

15) «standard formale aperto», uno standard che è stato definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software;

16) «utile ragionevole sugli investimenti»: una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE;

17) «terzo» qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente pubblico o da un'impresa pubblica in possesso dei dati.

 

     Art. 3. Principio generale

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente ai capi III e IV.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i documenti i cui diritti di proprietà intellettuale sono detenuti da biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi, e i documenti in possesso delle imprese pubbliche siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, qualora il loro riutilizzo sia autorizzato, conformemente ai capi III e IV.

 

CAPO II

RICHIESTE DI RIUTILIZZO

 

     Art. 4. Trattamento delle richieste di riutilizzo

1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.

2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente il prima possibile e comunque entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di ulteriori 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, il prima possibile e comunque entro tre settimane dalla richiesta iniziale, sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la richiesta e la relativa motivazione.

3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni di recepimento della presente direttiva, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a h), o l'articolo 3. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.

4. Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente qualora questi intenda impugnarla. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale di revisione dotato delle opportune competenze, come per esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l'accesso ai documenti, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.

5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri definiscono disposizioni pratiche per facilitare l'effettivo riutilizzo dei documenti. In particolare, tali disposizioni possono includere i mezzi per fornire informazioni pertinenti sui diritti di cui alla presente direttiva e per offrire assistenza e orientamenti adeguati.

6. I seguenti soggetti non sono tenuti a rispettare il presente articolo:

a) le imprese pubbliche.

b) gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca.

 

CAPO III

CONDIZIONI DI RIUTILIZZO

 

     Art. 5. Formati disponibili

1. Fatto salvo il capo V, gli enti pubblici e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in qualsiasi formato o lingua preesistente e, ove possibile e opportuno, per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, insieme ai rispettivi metadati. Sia il formato che i metadati sono, ove possibile, conformi a standard formali aperti.

2. Gli Stati membri incoraggiano gli enti pubblici e le imprese pubbliche a produrre e mettere a disposizione i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva secondo il principio dell'«apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita».

3. Il paragrafo 1 non comporta, per gli enti pubblici l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne per conformarsi a tale paragrafo, né l'obbligo di fornire estratti di documenti, se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che vanno al di là della semplice manipolazione.

4. Non può essere fatto obbligo agli enti pubblici di continuare a produrre e a conservare un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico.

5. Gli enti pubblici rendono disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e, se del caso, come download in blocco.

6. Se rendere disponibili i dati dinamici per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta di cui al paragrafo 5 eccede le capacità finanziarie e tecniche dell'ente pubblico, imponendo in tal modo uno sforzo sproporzionato, tali dati dinamici sono resi disponibili per il riutilizzo entro un termine o con temporanee restrizioni tecniche che non pregiudichino indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale.

7. I paragrafi da 1 a 6 si applicano ai documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche che sono disponibili per il riutilizzo.

8. Le serie di dati di elevato valore, come elencate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, sono messe a disposizione per il riutilizzo in formato leggibile meccanicamente, tramite opportune API e, se del caso, come download in blocco.

 

     Art. 6. Principi di tariffazione

1. Il riutilizzo di documenti è gratuito.

Tuttavia, può essere autorizzato il recupero dei costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

2. In via eccezionale il paragrafo 1 non si applica:

a) a enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico;

b) a biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, musei e archivi;

c) alle imprese pubbliche.

3. Gli Stati membri pubblicano online un elenco degli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), l'importo totale delle tariffe è calcolato in base a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili. Tali criteri sono stabiliti dagli Stati membri.

Il totale delle entrate ricavate dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi della loro raccolta, produzione, riproduzione, diffusione e archiviazione dei dati, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti, e — ove applicabile — di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato.

Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili.

5. Quando viene chiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro dagli enti pubblici di cui al paragrafo 2, lettera b), il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un periodo contabile adeguato non supera i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti e — ove applicabile — di anonimizzazione di dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.

Le tariffe sono calcolate conformemente ai principi contabili applicabili agli enti pubblici interessati.

6. Il riutilizzo di quanto segue è gratuito per l'utilizzatore:

a) fatto salvo l'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5, le serie di dati di elevato valore, come elencati a norma del paragrafo 1 di detto articolo;

b) i dati della ricerca di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

 

     Art. 7. Trasparenza

1. Qualora siano applicate tariffe standard per il riutilizzo di documenti, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, sono fissati in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica.

2. Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo diverse da quelle di cui al paragrafo 1, sono indicati innanzitutto gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. Su richiesta, il titolare di tale documento indica inoltre la modalità con cui tali tariffe sono state calcolate in relazione a una specifica richiesta di riutilizzo.

3. Gli enti pubblici garantiscono che coloro i richiedenti il riutilizzo di documenti siano informati dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano.

 

     Art. 8. Licenze standard

1. Il riutilizzo di documenti non è soggetto a condizioni, a meno che tali condizioni non siano obiettive, proporzionate, non discriminatorie e giustificate sulla base di un obiettivo di interesse pubblico.

Quando il riutilizzo è subordinato a condizioni, tali condizioni non riducono indebitamente le possibilità di riutilizzo e non sono utilizzate per limitare la concorrenza.

2. Negli Stati membri in cui si fa uso della licenza, gli Stati membri provvedono affinché le licenze standard per il riutilizzo di documenti del settore pubblico, che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste di licenza, siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate elettronicamente. Gli Stati membri incoraggiano il ricorso a tali licenze standard.

 

     Art. 9. Modalità pratiche

1. Gli Stati membri adottano modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi dei documenti più importanti, insieme ai rispettivi metadati, ove possibile e opportuno accessibili online e in formati leggibili meccanicamente, e dei portali collegati agli elenchi di contenuti. Ove possibile, gli Stati membri facilitano la ricerca interlinguistica dei documenti, in particolare consentendo l'aggregazione dei metadati a livello dell'Unione.

Gli Stati membri incoraggiano inoltre gli enti pubblici ad adottare modalità pratiche per facilitare la conservazione dei documenti disponibili per il riutilizzo.

2. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, proseguono gli sforzi per semplificare l'accesso alle serie di dati, in particolare fornendo un punto di accesso unico e mettendo progressivamente a disposizione serie di dati idonee in possesso degli enti pubblici per i documenti cui si applica la presente direttiva, nonché ai dati in possesso delle istituzioni dell'Unione, in formati accessibili, facilmente reperibili e riutilizzabili per via elettronica.

 

     Art. 10. Dati della ricerca

1. Gli Stati membri promuovono la disponibilità dei dati della ricerca adottando politiche nazionali e azioni pertinenti per rendere i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici apertamente disponibili («politiche di accesso aperto») secondo il principio dell'apertura per impostazione predefinita e compatibili con i principi FAIR. In tale contesto, occorre prendere in considerazione le preoccupazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale, protezione dei dati personali e riservatezza, sicurezza e legittimi interessi commerciali, in conformità del principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario». Tali politiche di accesso aperto sono indirizzate alle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e alle organizzazioni che finanziano la ricerca.

2. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), i dati della ricerca sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente ai capi III e IV, nella misura in cui tali ricerche sono finanziate con fondi pubblici e ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca li hanno già resi pubblici attraverso una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica. In tale contesto viene tenuto conto degli interessi commerciali legittimi, delle attività di trasferimento di conoscenze e dei diritti di proprietà intellettuale preesistenti.

 

CAPO IV

NON DISCRIMINAZIONE ED EQUITÀ DELLE TRANSAZIONI

 

     Art. 11. Non discriminazione

1. Le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo, compreso il riutilizzo transfrontaliero.

2. Se un ente pubblico riutilizza documenti per attività commerciali che esulano dall'ambito dei suoi compiti di servizio pubblico, la messa a disposizione dei documenti in questione per tali attività è soggetta alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri utilizzatori.

 

     Art. 12. Accordi di esclusiva

1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.

2. Tuttavia, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi il, o successivamente al 16 luglio 2019 sono resi pubblici online almeno due mesi prima che abbiano effetto. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici online.

Il presente paragrafo non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali.

3. In deroga al paragrafo 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni.

Gli accordi che concedono diritti di esclusiva di cui al primo comma sono trasparenti e sono resi pubblici.

Nel caso di un diritto esclusivo di cui al primo comma, all'ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.

4. Le disposizioni giuridiche o pratiche che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, mirano a limitare, o possono fare ragionevolmente prevedere che avranno l'esito di limitare, la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche online almeno due mesi prima di prendere effetto. L'effetto di tali disposizioni giuridiche o pratiche sulla disponibilità dei dati ai fini di riutilizzo è soggetto a riesame periodico ed è comunque rivisto con scadenza triennale. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici online.

5. Agli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi da enti pubblici è posto termine alla scadenza del contratto e comunque entro il 18 luglio 2043.

Agli accordi di esclusiva esistenti il 16 luglio 2019 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi da imprese pubbliche, è posto termine alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049.

 

CAPO V

SERIE DI DATI DI ELEVATO VALORE

 

     Art. 13. Categorie tematiche di serie di dati di elevato valore

1. Al fine di instaurare condizioni favorevoli al riutilizzo delle serie di dati di elevato valore, un elenco di categorie tematiche di tali serie di dati figura nell'allegato I.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 al fine di modificare l'allegato I aggiungendovi nuove categorie tematiche di serie di dati di elevato valore per tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato.

 

     Art. 14. Serie specifiche di dati di elevato valore e modalità di pubblicazione e riutilizzo

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie di cui all'allegato I e detenute da enti pubblici e imprese pubbliche tra i documenti cui si applica la presente direttiva.

Tali specifiche serie di dati di elevato valore sono:

a) disponibili gratuitamente, fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5;

b) leggibili meccanicamente;

c) fornite mediante API; e

d) fornite come download in blocco, se del caso.

Tali atti di esecuzione possono specificare le modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati di elevato valore. Tali modalità devono essere compatibili con le licenze aperte standard.

Le modalità possono includere le condizioni applicabili al riutilizzo, i formati dei dati e dei metadati e le modalità tecniche di diffusione. Gli investimenti effettuati dagli Stati membri in materia di approcci per l'apertura dei dati, come gli investimenti nello sviluppo e nell'introduzione di determinati standard, sono presi in considerazione e ponderati rispetto ai potenziali benefici dell'inclusione nell'elenco.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

2. L'individuazione delle specifiche serie di dati di elevato valore di cui al paragrafo 1 si basa sulla valutazione delle loro potenzialità:

a) nell'apportare importanti benefici socioeconomici o ambientali e servizi innovativi;

b) nel beneficiare un numero elevato di utilizzatori, in particolare PMI;

c) nel contribuire a generare proventi; e

d) nell'essere combinata con altre serie di dati.

A fine dell'individuazione delle specifiche serie di dati di elevato valore, la Commissione svolge adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, effettua una valutazione d'impatto e garantisce la complementarietà con gli atti giuridici esistenti, come la direttiva 2010/40/UE, in relazione al riutilizzo dei documenti. Tale valutazione d'impatto include un'analisi costi/benefici e un'analisi finalizzata a stabilire se la fornitura a titolo gratuito delle serie di dati di elevato valore da parte dagli enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio di tali enti. Con riguardo alle serie di dati di elevato valore in possesso di imprese pubbliche, la valutazione d'impatto presta particolare attenzione al ruolo delle imprese pubbliche in un contesto economico competitivo.

3. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 prevedono che l'obbligo di messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore non si applichi alle specifiche serie di dati di elevato valore in possesso delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati.

4. L'obbligo di rendere gratuitamente disponibili a norma del paragrafo 1, secondo comma, lettera a), le serie di dati di elevato valore non si applica alle biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, ai musei e agli archivi.

5. Nel caso in cui la messa a disposizione gratuita delle serie di dati di elevato valore da parte di enti pubblici che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico avrebbe un impatto sostanziale sul bilancio di tali enti, gli Stati membri possono esentare gli enti in questione dall'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente tali serie di dati di valore elevato per un periodo non superiore ai due anni dall'entrata in vigore del pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 1.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 15. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 16. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato relativo all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 17. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 luglio 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 18. Valutazione della Commissione

1. Non prima del 17 luglio 2025 la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio nonché al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sugli esiti principali di tale valutazione.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

2. La valutazione verte in particolare sull'ambito di applicazione e sull'impatto sociale ed economico della presente direttiva, compresi:

a) l'entità dell'aumento del riutilizzo dei documenti del settore pubblico cui si applica la presente direttiva, in particolare da parte delle PMI;

b) l'impatto delle serie di dati di elevato valore;

c) gli effetti dei principi di tariffazione applicati;

d) il riutilizzo di testi ufficiali di carattere normativo e amministrativo, il riutilizzo dei documenti in possesso di organismi diversi dagli enti pubblici;

e) la disponibilità e l'utilizzo di API;

f) l'interazione fra le norme in materia di protezione dei dati e le possibilità di riutilizzo;

g) le ulteriori possibilità di migliorare il corretto funzionamento del mercato interno e il sostegno allo sviluppo economico e del mercato del lavoro.

 

     Art. 19. Abrogazione

La direttiva 2003/98/CE, come modificata dalla direttiva di cui all'allegato II, parte A, è abrogata a decorrere dal 17 luglio 2021, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

 

     Art. 20. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 21. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

(1) GU C 62 del 15.2.2019, pag. 238.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

(3) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(4) Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

(5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(6) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(7) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(8) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(9) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

(10) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(11) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(12) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

(13) Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

(14) Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

(15) Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(16) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(17) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(18) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(19) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(20) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(21) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(22) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(23) GU C 305 del 30.8.2018, pag. 7.

 

ALLEGATO I

Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore di cui all'articolo 13, paragrafo 1

1. Dati geospaziali

2. Dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente

3. Dati meteorologici

4. Dati statistici

5. Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese

6. Dati relativi alla mobilità

 

ALLEGATO II

Parte A

Direttiva abrogata e successive modifiche

(di cui all'articolo 19)

Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

 

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno e data di applicazione

(di cui all'articolo 19)

 

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2003/98/CE

1 luglio 2005

1 luglio 2005

2013/37/UE

18 luglio 2015

18 luglio 2015


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2003/98/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1, frase introduttiva

 

Articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c)

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c bis)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c ter)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera g)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c quater)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera h)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera i)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera l)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera j)

Articolo 1, paragrafo 2, lettera k)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 1, paragrafi 6 e 7

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 1

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punto 2

Articolo 2, punti 3 e 5

Articolo 2, punto 3

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punti da 7 a 10

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punto 11

Articolo 2, punto 5

Articolo 2, punto 12

Articolo 2, punto 6

Articolo 2, punto 13

Articolo 2, punto 7

Articolo 2, punto 14

Articolo 2, punto 8

Articolo 2, punto 15

Articolo 2, punto 9

Articolo 2, punto 4

Articolo 2, punti 16 e 17

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6, frase introduttiva

 

Articolo 4, paragrafo 6, lettere a) e b)

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafi da 5 a 8

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2 bis

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articoli da13 a 16

Articolo 12

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 18, paragrafo 2, lettere da a) a g)

Articolo 19

Articolo 14

Articolo 20

Articolo 15

Articolo 21

Allegati I, II e III