§ 4.5.47 - L.R. 29 novembre 2019, n. 25.
Ratifica intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:29/11/2019
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Efficacia dell'Intesa
Art. 3.  Abrogazioni


§ 4.5.47 - L.R. 29 novembre 2019, n. 25.

Ratifica intesa interregionale tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate e abrogazione della legge regionale n. 11 del 7 marzo 1995

(B.U. 29 novembre 2019, n. 394)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Le funzioni amministrative già esercitate mediante l’Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate, concordata ai sensi degli articoli 8 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte e regolata dalle leggi n. 11 del 1995 della Regione Emilia-Romagna, n. 6 del 2012 della Regione Lombardia, n. 23 del 1997 della Regione Veneto e n. 28 del 1995 della Regione Piemonte; ed approvata con delibera di Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna n. 1094 del 1999, sono modificate e disciplinate da una nuova Intesa interregionale, ratificata, in conformità all'articolo 25, comma 1, all’articolo 28, comma 4, lettera h) dello Statuto regionale e all'articolo 21, comma 4, della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16, con la presente legge.

 

     Art. 2. Efficacia dell'Intesa

1. L’Intesa di cui all’articolo 1, debitamente sottoscritta e allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, in attuazione dell’Intesa stessa, attivate tra la data della sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica di cui all’articolo 2, è abrogata la legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 recante “Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9” , e cessa di avere efficacia la conseguente convenzione, approvata con delibera di Consiglio regionale n. 1094 del 1999.

 

INTESA INTERREGIONALE TRA LE REGIONI EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA, VENETO E PIEMONTE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA INTERREGIONALE SUL FIUME PO E IDROVIE COLLEGATE

 

Premesso che:

con il D.P.R. 24/07/1977 n. 616, sono state dettate disposizioni afferenti il trasferimento alle

Regioni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali; è stato

inoltre previsto che qualora siano interessati territori di più Regioni le competenze siano

esercitate mediante intesa tra gli enti interessati;

con legge 29/11/1990 n. 380 è stata prevista la realizzazione del “sistema idroviario padano

veneto”, riguardante la navigazione sul fiume Po e idrovie collegate, dichiarandolo di

preminente interesse nazionale;

le funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali, esercitate

mediante l’Intesa Interregionale per l’esercizio della Navigazione interna sul fiume Po ed

idrovie collegate, concordata ai sensi degli art. 8 e 98 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 tra le

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte, sono regolate dalle seguenti

leggi regionali:

- n. 11/1995, Regione Emilia Romagna;

- n. 6/2012, Regione Lombardia;

- n. 23/1997, Regione Veneto;

- n. 28/1995, Regione Piemonte;

le Regioni che hanno aderito all’Intesa hanno redatto un’apposita convenzione per

l’esercizio delle funzioni amministrative in argomento che è stata approvata e recepita dai

rispettivi ordinamenti con D.C.R. dell’Emilia-Romagna n. 1094/1999, con D.C.R. della

Lombardia n. 1177/1999, con D.G.R. della Regione Veneto n. 2148/1998 e con D.G.R.

Regione Piemonte n. 99-29588/2000.

Rilevato che dalla data in cui l’infrastruttura è stata dichiarata di interesse nazionale l’opera

non è stata realizzata nella sua interezza, non sono pervenuti i finanziamenti previsti e sono

intervenute, nel contempo, importanti riforme amministrative che hanno modificato la

normativa in materia.

Ritenuto necessario ed opportuno modificare i contenuti della convenzione esistente per

attualizzarla e renderla compatibile alle esigenze di programmazione e sviluppo delle reti di

navigazione interna, alla disponibilità di finanziamenti e ai diversi tempi di attuazione delle

opere, nonché ad un diverso riparto degli oneri per il funzionamento dell’Intesa.

vista la legge 27 Gennaio 2000, n.16: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo europeo sulle

grandi vie navigabili di importanza internazionale, con Annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio

1996” rev.3 nella quale vengono individuate le grandi idrovie di interesse nazionale, tra cui

i tratti già compresi nel sistema idroviario padano veneto:

 

 

Visto il Regolamento (UE) n.1315/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell’11

dicembre 2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei

trasporti.

Rilevato che in più occasioni l’Unione Europea ha espresso l’esigenza di uno sviluppo della

rete globale di trasporto che interessa le vie d’acqua, ponendo la navigazione interna in

relazione alla protezione della natura e sottolineando l’importanza del settore in una

prospettiva di sostenibilità a lungo termine;

Vista la deliberazione del Comitato dell’Intesa Interregionale per l’esercizio della

Navigazione interna sul fiume Po ed idrovie collegate n. 2 del 16 aprile 2019 con la quale

si propone di modificare la convenzione sino ad oggi vigente e contestualmente si approva

il nuovo testo come di seguito indicato:

 

     Art. 1 – FUNZIONI ESERCITATE D’INTESA

Le Regioni Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte si impegnano, direttamente o

attraverso i soggetti cui è affidata la gestione della navigazione, ad esercitare d’intesa le

funzioni regionali concernenti l’ordinaria amministrazione e gestione in materia di

navigazione interna, sui tratti appartenenti al sistema idroviario padano veneto individuati

nella legge 16/2000 e indicati in premessa.

Le Regioni esercitano direttamente le funzioni che comportano le seguenti attività:

a) iniziative promozionali per lo sviluppo della navigazione in acque interne; sia quelle di

natura commerciale rivolte al trasporto di merci e di persone che quelle di natura

ambientale, turistica, culturale, ricreativa e sportiva;

b) iniziative rivolte a garantire la navigazione sul sistema idroviario e al superamento degli

sbarramenti artificiali esistenti;

c) svolgimento di studi, di ricerche, di sperimentazioni e di progettazioni, nonché di

pubblicazioni inerenti alla navigazione interna;

d) iniziative volte all’ottenimento di finanziamenti di natura statale ed europea per la

realizzazione, il potenziamento e il mantenimento della rete di navigazione riconducibile

al sistema idroviario padano veneto;

e) programmazione degli interventi riguardanti la realizzazione di nuove opere idroviarie

sulle vie navigabili della rete gestita in comune;

f) programmazione della manutenzione delle vie navigabili, garantendo la continuità e la

sicurezza della rete,

g) relazioni istituzionali con enti e organismi che si occupano di navigazione interna;

h) organizzazione di riunioni e di convegni attinenti alle problematiche che interessano il

settore;

i) finanziamento degli oneri relativi alle predette funzioni ed attività;

j) adozione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento delle predette funzioni e

attività.

Ai soggetti cui le Regioni hanno affidato la gestione della navigazione competono le funzioni

connesse alle seguenti attività:

a) manutenzione, ripristino e adeguamento delle opere di navigazione sulle vie navigabili;

b) manutenzione dei mezzi e delle componenti strumentali (meccaniche, idrauliche,

elettriche, elettroniche, unità navigabili) necessarie per garantire il corretto

funzionamento delle vie navigabili, compresa l’eventuale sostituzione dei mezzi obsoleti

o non a norma;

c) servizio di gestione del traffico fluviale relativo alla navigazione e gestione ed uso della

rete di comunicazione e informazione collegata;

d) servizio di segnalamento e di eventuale pilotaggio lungo le vie di navigazione;

e) servizio di manovra delle conche di navigazione;

f) servizio di piena relativo alle infrastrutture della navigazione interna;

g) polizia amministrativa relativa alla navigazione interna;

h) gestione tecnico-amministrativa dell’intera rete idrografica indicata nella legge 16/2000;

i) adempimenti connessi alla gestione afferenti le opere, gli impianti, i mezzi, le

attrezzature, i materiali, il personale e ogni altro bene strumentale attinente l’attività;

j) conservazione delle finalità demaniali dei beni costituenti il demanio della navigazione

interna e sua gestione, favorendo l’utilizzo e la valorizzazione degli stessi per una

pubblica utilità di interesse locale, regionale e sovraregionale.

 

     Art. 2 – OBIETTIVI

Le Regioni, nel rispetto degli ecosistemi ambientali e del paesaggio, si impegnano a

perseguire gli obiettivi di seguito indicati:

- coordinamento e pianificazione della rete di navigazione sottesa all’asta fluviale del

fiume Po, comprese le iniziative di altro settore che concorrono nell’utilizzo del sistema

terra-acqua collegato;

- ottenimento di risorse economiche pubbliche o private necessarie per migliorare e/o

incrementare la rete, l’offerta dei servizi connessi alla navigazione e l’ambiente posto

in relazione;

- armonizzazione di tutta la rete di navigazione sottesa all’asta del fiume Po, anche se

non espressamente indicata dalla legge 27 gennaio 2000, n. 16;

- armonizzazione della rete di navigazione con le altre reti di trasporto, compresa quella

delle piste ciclopedonali e quella collegata ai parchi fluviali;

- realizzazione di nuove opere infrastrutturali rivolte alla navigazione;

- miglioramento della sicurezza delle vie di navigazione, dei porti e di tutte le attività

riconducibili alla navigazione interna.

 

     Art. 3 – PROGRAMMAZIONE

Le Regioni di comune accordo, ognuna per quanto riguarda il territorio di propria

competenza, si impegnano a definire:

- lo stato di attuazione del sistema idroviario padano veneto, dei tratti individuati nella

legge n.16/2000, aggiornando periodicamente il sistema informativo TENtec della

Commissione europea per quanto riguarda le infrastrutture della mobilità e dei trasporti,

le grandi vie navigabili di importanza internazionale;

- l’aggiornamento periodico del Project List del Corridoio Mediterraneo della rete TEN T

finalizzato anche all’ottenimento di finanziamenti europei e statali;

- un Programma triennale di manutenzione del sistema idroviario aggiornato con cadenza

annuale.

Il documento di programmazione di cui sopra è aggiornato annualmente in occasione

dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario ovvero quando ritenuto necessario

per il raggiungimento di un obiettivo specifico.

 

     Art. 4 - ORGANISMI DI GESTIONE, DI RAPPRESENTANZA E DI CONSULTAZIONE

Allo svolgimento delle funzioni amministrative individuate agli articoli 1 e 3, nonché

all’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 sovrintende un “Comitato Interregionale per

la navigazione interna” composto dai quattro Assessori con delega a Infrastrutture e

Trasporti delle Regioni partecipanti all’Intesa o da loro delegati.

A presiedere il Comitato, ogni tre anni e con un criterio di rotazione, viene scelto uno dei

partecipanti, avente il ruolo di “Presidente” e di rappresentante dell’Intesa.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato è coadiuvato da una “Commissione

consultiva tecnico-amministrativa” composta da otto membri effettivi, 2 per ciascuna delle

regioni e da queste nominati. Ad integrazione, alle sedute della Commissione partecipa un

rappresentante per ogni agenzia, azienda o struttura operativa pubblica competente sul

territorio in materia di navigazione interna senza diritto di voto.

La Commissione nomina altresì, fra i dipendenti regionali, un “Segretario”, la cui principale

funzione è quella di assicurare la continuità amministrativa dell’Intesa e di coordinare gli

organismi di funzionamento previsti. Il Segretario dura in carica contestualmente al

Presidente pro-tempore dell’Intesa, in base ai medesimi meccanismi di rotazione.

Il Comitato interregionale per la navigazione interna può riunirsi congiuntamente alla

Commissione consultiva tecnico-amministrativa.

Il Comitato decide su tutte le questioni inerenti alla materia in parola; per la validità delle

sue riunioni è richiesta la presenza di tutti e quattro i membri o di loro delegati; per la validità

delle sue decisioni è richiesta l’unanimità dei voti; i verbali delle riunioni sono firmati da tutti

i membri e dal Segretario della Commissione Consultiva tecnico-amministrativa quale

soggetto verbalizzante.

Costituisce eccezione alla richiesta dell’unanimità di voto il caso indicato al successivo

articolo 5 riguardante l’approvazione dei bilanci consuntivi dell’Intesa dove per un periodo

transitorio la Regione Piemonte partecipa alla spesa solo con una quota simbolica; in tal

caso l’espressione di voto dell’Ente interessato è meramente consultiva e non vincolante.

 

     Art. 5 - ONERI A CARICO DELLE PARTI E RIPARTIZIONE SPESE

In condizioni ordinarie di esercizio dell’Intesa, a seguito della completa trasformazione del

tracciato afferente il sistema idroviario padano-veneto riguardante il fiume Po e idrovie

collegate, indicato dalla legge n.16/2000, gli oneri sostenuti dalle singole Regioni relativi

alle funzioni e attività di cui al precedente articolo 1 vengono ripartiti tra le Regioni Veneto,

Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte secondo le seguenti aliquote:

- 33% la Regione Emilia-Romagna;

- 33% la Regione Lombardia;

- 33% la Regione Veneto;

- 1% la Regione Piemonte.

È ammissibile ogni spesa riconducibile a finalità di gestione del sistema idroviario, sia

esplicitamente prevista nei singoli bilanci regionali, sia non esplicitamente prevista ma

documentabile nelle rendicontazioni dei soggetti di cui si avvalgono le Regioni per la

gestione del sistema idroviario, purché derivante da introiti legati alla gestione del demanio

della navigazione interna incamerati direttamente dai soggetti anziché dalle regioni.

Transitoriamente, nel periodo breve e medio, e comunque sino a quando il tracciato della

via di navigazione posto in territorio piemontese non sarà reso conforme ai requisiti previsti

per le infrastrutture di trasporto indicati dal Regolamento UE n.1315/2013, la Regione

Piemonte partecipa alla spesa con una quota simbolica dello 0,1% e pertanto la parte

rimanente di quota ordinaria sopra indicata dell’1% viene proporzionalmente ripartita fra le

altre Regioni già toccate da una navigazione CEMT di almeno classe IV, portando l’aliquota

al 33,3%. Tale disposizione si applica ai bilanci approvati successivamente all’entrata in

vigore della presente Convenzione.

Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale dell’Intesa e il relativo riparto delle

spese deve essere approvato dal Comitato Interregionale per la navigazione interna entro

il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni

di inserire le previsioni nel proprio bilancio di previsione.

Il bilancio consuntivo del rendiconto di gestione dell’Intesa e il relativo riparto delle spese

deve essere approvato dal Comitato Interregionale per la navigazione interna entro il 30

aprile dell’anno successivo a quello di riferimento al fine di permettere alle Regioni di

provvedere all’adozione dei conseguenti atti amministrativi.

Ai fini di definire le previsioni di bilancio il Comitato Interregionale per la navigazione interna

può avvalersi di sistemi semplificati di quantificazione della spesa preventivamente

approvati, basati sulla standardizzazione dei costi e sulla definizione dello standard di

servizio che si vuole erogare.

Ai fini della definizione delle somme poste a conguaglio, a seguito dell’approvazione del

rendiconto di gestione, le differenze rispetto al bilancio di previsione non possono essere

superiori al 20%, dell’importo approvato con il relativo bilancio di previsione, fatto salvo

eventuali costi indifferibili sopraggiunti nel corso dell’esercizio. Tali situazioni devono essere

preventivamente comunicate e approvate dal Comitato.

Ai fini dell’approvazione del bilancio consuntivo si fa riferimento, nella relazione illustrativa

di accompagnamento, anche alle spese sostenute in attuazione del programma delle

manutenzioni di cui all’art. 3 della presente Convenzione, al fine del riscontro da parte delle

Regioni del livello di attuazione di quanto programmato e della definizione del programma

relativo alle annualità successive.

In caso di esigenze di funzionalità del sistema segnalate nel corso dell’anno e ritenute

accoglibili dalle Regioni, è contemplata la possibilità che quota parte del conguaglio dovuto

sia dedicato alle risoluzioni di tale problematiche da attuarsi tramite atto di

convenzionamento specifico tra le Regioni interessate, qualora necessario.

Le Regioni si impegnano a liquidare le spettanze entro sei mesi dalla data di approvazione

dei bilanci compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

 

     Art. 6 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Le parti concordano che i contenuti del presente accordo possano essere modificati su

proposta di uno degli Assessori facenti parte del Comitato Interregionale per la navigazione

interna recepite dalle amministrazioni regionali interessate.