§ 5.2.96 - L.R. 17 febbraio 2020, n. 8.
Assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:17/02/2020
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche ed integrazioni all’art. 5 della L.R. 31 maggio 2018, n. 8
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”
Art. 3.  Disposizioni finanziarie
Art. 4.  Pubblicazione ed entrata in vigore


§ 5.2.96 - L.R. 17 febbraio 2020, n. 8.

Assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali

(B.U. 18 febbraio 2020, n. 9 - S.O.)

 

Art. 1. Modifiche ed integrazioni all’art. 5 della L.R. 31 maggio 2018, n. 8

1. All’art. 5 della L.R. 31 maggio 2018 n. 8, sono aggiunti i seguenti commi:

“4. Le quote giornaliere, nei valori di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 2 e 3, sono dovute, su richiesta, a tutte le strutture residenziali presenti sul territorio regionale munite della prescritta autorizzazione comunale che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato assistenza alle persone anziane non autosufficienti o allettate sulla base della certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla Azienda Sanitaria competente;

5. Le strutture che svolgono in regime semi-residenziale o residenziale attività socio-assistenziali o socio-educative, di cui al comma 4 dell’art. 31 della L.R. 4/2007, qualora abbiano prodotto istanza di autorizzazione amministrativa all’accoglienza di anziani non autosufficienti (RASS 1) ed ospitino soggetti allettati e/o passati alla condizione di non autosufficienza in momento successivo all’ingresso nelle strutture medesime, possono rendere assistenza ai predetti soggetti e, conseguentemente, accedere alle provvidenze regionali previste dalla presente legge, per il tempo necessario alla conclusione dell’iter autorizzativo nel rispetto delle norme vigenti. La presente disposizione si applica alle strutture che abbiano prodotto l’istanza di autorizzazione amministrativa entro il termine del 30 giugno 2020.”

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”

1. Al comma 4 ter dell’art. 31 della legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, le parole “di anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “del 31 luglio 2022”.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione Basilicata.

 

     Art. 4. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.