§ 34.1.57 - D.L. 11 luglio 2019, n. 64.
Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.


Settore:Normativa nazionale
Materia:34. Difesa
Capitolo:34.1 disciplina generale
Data:11/07/2019
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 34.1.57 - D.L. 11 luglio 2019, n. 64. [1]

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

(G.U. 11 luglio 2019, n. 161)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di integrare la disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, per far fronte alla complessità delle valutazioni da svolgere da parte delle amministrazioni competenti e assicurare una effettiva tutela delle attività e degli asset di rilevanza strategica, anche operando interventi di chiarimento e semplificazione normativa per perseguire gli obiettivi di tutela prefissati dal legislatore;

     Ritenuta pertanto la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2019;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Modifiche al decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56

     1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 6.

     2. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, primo periodo, la parola «contestualmente» è sostituita dalle seguenti: «per estratto»;

     b) al comma 1, lettera b):

     1) dopo le parole «all'adozione di delibere,» sono inserite le seguenti: «atti o operazioni,»;

     2) le parole «il mutamento» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica»;

     3) dopo le parole «di vincoli che ne condizionino l'impiego» sono inserite le seguenti: «, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.»;

     c) al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «la partecipazione detenuta da terzi» sono inserite le seguenti: «che hanno aderito alla sollecitazione dell'acquirente di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero»;

     d) al comma 4:

     1) al primo periodo, dopo le parole «sull'atto», sono inserite le seguenti: «o operazione»;

     2) al terzo periodo, la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

     3) al quarto periodo, dopo le parole «all'impresa», sono inserite le seguenti: «o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi»; la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

     4) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;

     5) all'ultimo periodo, le parole «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui al presente comma, ivi inclusi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,»;

     e) al comma 5:

     1) al secondo periodo, dopo le parole «a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia», le parole: «prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento,»;

     2) al secondo periodo, dopo le parole «sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del» sono soppresse le seguenti: «3 per cento,»;

     3) al secondo periodo, le parole «20 per cento e 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento, 25 per cento» e dopo le parole «25 per cento» sono inserite le seguenti: «e 50 per cento»;

     4) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel precedente periodo.»;

     5) al terzo periodo, la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

     6) al quarto periodo, dopo le parole «all'acquirente», sono inserite le seguenti: «o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi»; la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

     7) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;

     8) al sesto periodo, dopo le parole «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;

     9) al decimo periodo, dopo le parole «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; dopo le parole «dovrà cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;

     10) all'undicesimo periodo, dopo le parole «la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;

     11) al dodicesimo periodo, dopo le parole «adottate con il voto determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote».

     3. All'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, le parole «sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta»; le parole «all'articolo 1, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis»;

     b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con la notifica di cui al comma precedente, l'impresa notificante fornisce altresì una informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del comma 2, la cui efficacia è cessata alla data del 26 marzo 2019.»;

     c) al comma 3, alinea, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;

     d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2 l'impresa acquirente dei beni o dei servizi di cui al comma 2 notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di trenta giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano. Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma è sospeso fino a quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta in caso di particolare complessità. Il Governo, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, può ingiungere all'impresa acquirente e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del medesimo valore.».

     4. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, la parola «contestualmente» è sostituita dalla seguente: «per estratto»;

     b) al comma 4, terzo periodo, la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

     c) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole «alla società», sono inserite le seguenti: «o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi»; la parola «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

     d) al comma 4, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;

     e) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole «la partecipazione detenuta da terzi» sono inserite le seguenti: «che hanno aderito alla sollecitazione dell'acquirente di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero»;

     f) al comma 5, il terzo periodo è soppresso;

     g) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidità previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.»;

     h) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1); 3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.»;

     i) al comma 6, primo periodo, la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; la parola «contestualmente» è sostituita dalla seguente: «per estratto»;

     l) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine di cui al precedente periodo è sospeso per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di trenta giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»;

     m) al comma 6, ottavo periodo, dopo le parole «connessi alle azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; dopo le parole «dovrà cedere le stesse azioni», sono inserite le seguenti: «o quote»;

     n) al comma 6, nono periodo, dopo le parole «ordina la vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;

     o) al comma 6, decimo periodo, dopo le parole «con il voto determinante di tali azioni», sono inserite le seguenti: «o quote»;

     p) al comma 6, ultimo periodo, le parole «la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi» sono sostituite dalle seguenti: «in particolare, la circostanza che: il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-bis che effettua l'investimento sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 2) il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-bis che effettua l'investimento sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 3) vi sia un grave rischio che il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-bis che effettua l'investimento intraprenda attività illegali o criminali».

     5. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Collaborazione con Autorità amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Dette autorità non possono opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio.».

     6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis».

     7. Le modifiche introdotte dal presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini non ancora spirati alla medesima data, ferma restando quella di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista.

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 10 settembre 2019, n. 212). L'art. 1 della L. 4 ottobre 2019, n. 107, ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.