§ 6.2.227 - L.R. 19 giugno 2019, n. 22.
Prima variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:19/06/2019
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.
Art. 2.  Stato di previsione delle spese.
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 6.2.227 - L.R. 19 giugno 2019, n. 22.

Prima variazione generale al bilancio di previsione 2019-2021 della Regione del Veneto.

(B.U. 21 giugno 2019, n. 66)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, dopo le parole: “alla dotazione” sono inserite le seguenti: “in conto capitale”.

2. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente:

“6. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00, per l’esercizio 2019, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e della pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui disponibilità viene incrementata mediante le nuove entrate di cui al comma 1, allocate nel Titolo 04 “Entrate in conto capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” del bilancio di previsione 2019-2021.”.

3. La lettera f ter) dell’articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” e l’articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 sono abrogati.

 

     Art. 2. Stato di previsione delle spese.

1. Nello stato di previsione delle spese, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 1 della presente legge.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”.

1. All’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono apportate le modifiche indicate nell’Allegato 2 della presente legge.

2. Gli Allegati 7 e 8 di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono modificati come da Allegati 3 e 4 della presente legge.

3. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” per gli anni 2019, 2020 e 2021, “Interventi autonomi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente” per l’anno 2019 e “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per l’anno 2019, di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono integrati come da Allegato 5 della presente legge.

4. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è determinato in euro 1.085.000,00 per l’esercizio 2019, in euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 650.000,00 per l’esercizio 2021.”.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.