§ 2.9.168 - L.R. 8 maggio 2019, n. 6.
Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.9 assistenza sociale
Data:08/05/2019
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Oggetto e finalità.
Art. 3.  Soggetti destinatari.
Art. 4.  Ruolo della Regione.
Art. 5.  Programmazione regionale.
Art. 6.  Ruolo dei Comuni.
Art. 7.  Spazi di aggregazione giovanile
Art. 8.  Mobilità ed esperienze.
Art. 9.  Bullismo, cyberbullismo e revenge porn.
Art. 10.  Azioni di comunicazione e informazione.
Art. 11.  La settimana dei giovani.
Art. 12.  Forum regionale dei giovani.
Art. 13.  Valorizzazione del volontariato.
Art. 14.  Registro regionale delle associazioni giovanili.
Art. 15.  Osservatorio regionale delle politiche giovanili.
Art. 16.  Norma finale.


§ 2.9.168 - L.R. 8 maggio 2019, n. 6.

Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell'Osservatorio regionale delle politiche giovanili.

(G.U.R. 17 maggio 2019, n. 22 - S.O.)

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. Principi.

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, identifica i giovani come risorsa fondamentale della comunità. A tale fine la Regione riconosce e garantisce ai giovani autonomi diritti e incoraggia la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica della Regione stessa.

 

     Art. 2. Oggetto e finalità.

1. La Regione, nell'ambito della propria attività di indirizzo e programmazione, nel rispetto delle disposizioni europee contenute nel Libro bianco della Commissione europea "Un nuovo impulso per la gioventù europea" e nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale ed in attuazione dei principi di cui all'articolo 1:

a) riconosce i giovani come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità;

b) favorisce le relazioni di reciproco vantaggio sia all'interno del mondo giovanile che all'esterno con quello degli adulti;

c) persegue il benessere e il pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie per favorire la coesione sociale, la crescita culturale ed economica della collettività;

d) promuove politiche e linee di indirizzo che valorizzano i giovani e ne sostengono i percorsi di crescita, personale e professionale, di autonomia e della cultura del merito;

e) promuove scambi socio-culturali nel rispetto delle norme e dei programmi internazionali e comunitari;

f) riconosce, inoltre, lo sviluppo del protagonismo e della cittadinanza attiva dei giovani, quali contributi alla crescita del benessere individuale e della comunità;

g) promuove interventi e servizi per i giovani che garantiscono la facilità di accesso, l'ascolto e gli stili di vita sani ed il rifiuto della violenza in ogni sua forma;

h) concorre all'acquisizione e alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani e sostiene, attraverso l'educazione non formale ed informale, l'istruzione, la formazione, il diritto allo studio, l'orientamento professionale e l'accesso al mondo del lavoro, l'affermazione dei giovani ed il loro inserimento scolastico ed occupazionale, l'associazionismo;

i) previene e contrasta il disagio giovanile, i fattori di rischio e la devianza dei giovani con progetti, iniziative di prevenzione e di buone pratiche;

l) promuove l'educazione alla legalità, la partecipazione alle iniziative per la pace e per i diritti umani;

m) promuove la partecipazione dei giovani alle attività sportive di base e agonistiche.

2. La Regione promuove politiche del lavoro non solo per ridurre la disoccupazione giovanile ma anche per garantire posti di lavoro di qualità. L'obiettivo è quello di cooperare con i portatori di interesse per portare avanti i processi di sviluppo sostenibile e di inclusione delle giovani generazioni nel mercato del lavoro anche a livello globale.

 

     Art. 3. Soggetti destinatari.

1. I destinatari degli interventi della presente legge sono i giovani in forma singola o associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i quattordici ed i trentacinque anni residenti o aventi dimora nel territorio regionale.

 

TITOLO II

Funzione della regione, programmazione e ruolo dei comuni

 

     Art. 4. Ruolo della Regione.

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2, favorisce:

a) il coinvolgimento degli enti locali nella programmazione regionale sulle politiche giovanili nonché il raccordo e la collaborazione con le amministrazioni dello Stato in ogni settore che coinvolge la condizione giovanile, per attuare le politiche ed i programmi in materia sociale, scolastica, formativa, sanitaria, abitativa, culturale, del tempo libero, del lavoro, di pianificazione territoriale, di mobilità, di sviluppo sostenibile e di accesso al credito;

b) la continuità di una programmazione attenta alle caratteristiche e alle esigenze delle giovani generazioni, soprattutto tramite i risultati delle proposte elaborate dal Forum delle politiche giovanili e dell'innovazione tecnologica;

c) la promozione di progetti rivolti ai giovani e realizzati dai giovani, dalle associazioni ed organizzazioni giovanili finalizzati alla valorizzazione del territorio, alla pratica dello sport, della cultura, dell'artigianato, della creazione delle diverse forme di espressione artistica e dell'azione sociale, facilitando l'accesso ai sostegni finanziari, materiali e tecnici;

d) la promozione di accordi o partenariati con altre Regioni italiane ed europee finalizzati a favorire la partecipazione a programmi europei di tirocini volti alla formazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro;

e) la promozione e l'attuazione di iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale tra i giovani, al fine di contribuire al miglioramento dei comportamenti;

f) la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo di pratiche di partecipazione attiva dei giovani alla vita civica e politica, compreso il dialogo strutturato europeo, accrescendo la disponibilità e la capacità d'impegno dei giovani nella società;

g) la creazione di una rete di partner pubblici e privati già attivi sul territorio, che abbiano la capacità di offrire servizi di orientamento, formazione, consulenze, contributi in denaro, spazi in concessione e attività di promozione, in favore dei giovani creativi e innovatori;

h) la promozione di azioni volte ad intercettare, stimolare e coinvolgere grandi aziende estere nell'accelerazione del processo di sviluppo del nostro ecosistema innovativo locale.

2. La Regione istituisce il "Forum Regionale dei Giovani", quale organismo consultivo e propositivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti o aventi dimora nel territorio regionale e rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 3. Il suddetto organismo non comporta oneri a carico della finanza pubblica e usufruisce delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

3. La Regione promuove la Scuola di cittadinanza attiva con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale delle comunità e l'approfondimento dei processi di integrazione e di coesione delle moderne collettività, affiancando la famiglia, la scuola e le altre forme associative.

4. La Regione promuove attività di formazione professionale regionale, in stretto raccordo con il tessuto industriale e i nuovi trend tecnologici, prevedendo la creazione di specifici percorsi formativi relativi a tematiche innovative, fra le quali open data, audience development, artigianato digitale, coding, APP, blockchain, favorendo percorsi di apprendimento per giovani o aspiranti imprenditori che vengano realizzati dall'Amministrazione regionale in collaborazione con gli stessi destinatari e su loro richiesta e impulso.

 

     Art. 5. Programmazione regionale.

1. Per attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, consultati preventivamente gli stakeholders, tenuto conto delle proposte elaborate dal Forum delle politiche giovanili e dell'innovazione tecnologica, adotta il Programma triennale, di seguito denominato Programma, su base annuale, per le politiche giovanili definendone gli indirizzi, le priorità e la strategia ed in cui:

a) individua i collegamenti tra le diverse politiche di settore;

b) adotta strumenti condivisi di prevenzione e tutela;

c) promuove l'accesso e la partecipazione alla cultura con iniziative dirette a diffondere il rispetto del patrimonio culturale ed ambientale mediante forme di partecipazione attiva dei giovani;

d) favorisce progetti finalizzati ad accrescere l'informazione e la partecipazione dei giovani ad iniziative di loro interesse e all'implementazione di banche dati, anche digitali per favorire l'incontro tra la domanda e offerta di lavoro;

e) elenca, nel sito della Regione, gli interventi a favore delle politiche giovanili indirizzate al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

2. La Regione promuove all'interno delle amministrazioni locali l'istituzione dei Forum e/o delle consulte comunali dei giovani, quale organismo consultivo di partecipazione giovanile a carattere totalmente elettivo, composto dai giovani residenti nel territorio comunale e rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 3.

3. Il Programma di cui al comma 1 individua, per ciascuna annualità, le fonti di finanziamento europee, nazionali, regionali e le modalità di erogazione delle stesse.

4. La Regione, tenendo conto anche dei risultati delle attività dell'Osservatorio previsto dall'articolo 16, propone iniziative di identificazione e condivisione delle buone pratiche e indagini valutative sulle politiche giovanili da realizzare.

 

     Art. 6. Ruolo dei Comuni.

1. I Comuni, in forma singola o associata, quali autorità responsabili dello sviluppo e della rigenerazione urbana e in quanto espressioni della comunità, nell'ambito della programmazione regionale in materia di politiche giovanili:

a) rispondono alle necessità ed alle esigenze dei giovani attraverso l'erogazione di servizi ed interventi;

b) promuovono progetti nell'ambito delle politiche giovanili e favoriscono la realizzazione di luoghi d'incontro e centri di aggregazione polifunzionali finalizzati ad incentivare la creatività nelle sue diverse espressioni, con interventi, anche formativi, che facilitano il passaggio alla vita adulta e al mondo del lavoro;

c) favoriscono la partecipazione attiva e il dialogo tra i giovani e con i giovani e le loro rappresentanze, compreso il dialogo intergenerazionale, al fine della condivisione delle politiche anche attraverso forum comunali ed intercomunali della gioventù, consigli comunali aperti, forme innovative di informazione, consultazione e partecipazione.

 

TITOLO III

Politiche giovanili

 

     Art. 7. Spazi di aggregazione giovanile [1]

1. Al fine di contribuire a creare coesione sociale, solidarietà tra i giovani e tra le diverse generazioni, la Regione promuove gli spazi di libero incontro tra giovani, attraverso la realizzazione di interventi e proposte che favoriscano l'aggregazione, tenendo conto della specificità socio-culturali, della marginalità sociale dei luoghi, con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane. La Regione promuove, tenendo conto del contesto socio-culturale, le opportunità strutturate e spontanee di incontro tra le persone e gli spazi di libera aggregazione tra giovani con particolare riguardo ai piccoli centri e alle zone montane.

2. La Regione riconosce il valore sociale dei beni pubblici e comuni, promuove lo sviluppo di luoghi polifunzionali di incontro e di co-working e incubatori di impresa, finalizzati a creare occasioni di scambio di esperienze e competenze attraverso processi di cittadinanza attiva, di sperimentazione e realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e multiculturali, attuate senza fini di lucro, con caratteristiche di continuità e libertà di partecipazione, senza discriminazione alcuna, prevedendo anche una diversa utilizzazione di edifici pubblici, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione favorisce:

a) la valorizzazione delle biblioteche regionali o di immobili di proprietà regionale in disuso con caratteristiche idonee nonché gli interventi di ristrutturazione funzionale, di adeguamento e miglioramento degli spazi di libero incontro e l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche;

b) i progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ed a valorizzare anche l'artigianato tradizionale e l'imprenditorialità giovanile, quali fattori aggreganti economico - sociali;

c) i progetti integrati a livello territoriale, finalizzati alla costruzione di reti e di relazioni sistematiche tra gli spazi di aggregazione sul piano informativo, del monitoraggio degli interventi, delle metodologie e della comunicazione;

d) i progetti volti a promuovere la qualificazione e la professionalità degli operatori, degli spazi giovani e forme significative di collaborazioni tra essi.

4. Le proposte di riqualificazione degli spazi pubblici per garantire l'aggregazione giovanile sono avanzate dai comuni in collaborazione con le associazioni del terzo settore ed inserite nei programmi operativi regionali FESR e FSE 2021/2027, che devono prevedere rispettivamente un'azione specifica volta alla creazione di spazi per l'aggregazione giovanile e favorire progettualità che supporti no la partecipazione attiva dei giovani e la loro socialità quale elemento determinante per la loro crescita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la relativa spesa per il finanziamento di almeno venti centri di aggregazione giovanile in Sicilia, è determinata in 5.000 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

 

     Art. 8. Mobilità ed esperienze.

1. La Regione promuove, d'intesa con le amministrazioni statali, locali ed europee preposte, le attività legate alla mobilità, in ingresso ed in uscita, dei giovani mediante le politiche del volontariato e degli scambi in particolare con i Paesi dell'Unione Europea e con quelli dell'area del Mediterraneo, nei settori dell'istruzione, della formazione e della cittadinanza attiva. Le attività attuate nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente costituiscono opportunità fondamentali per favorire l'acquisizione di esperienze, competenze e per accrescere l'impegno dei giovani nella società.

2. La Regione ed i Comuni riconoscono per i giovani il valore dell'acquisizione delle esperienze tramite l'educazione non formale ed informale, in coerenza con quanto promosso anche dai programmi europei che le sostengono. A tal fine, promuovono scambi giovanili, attività di volontariato, progetti d'iniziativa giovanile, seminari e corsi ideati e realizzati anche direttamente dai giovani e dalle loro associazioni.

3. La Regione, anche d'intesa con i Comuni, promuove le iniziative e le attività del dialogo europeo strutturato con i giovani, di cui alla Comunicazione della Commissione al Consiglio del 20 luglio 2006, relativa alle politiche europee in materia di partecipazione e informazione dei giovani COM(2006)417 ed alla Risoluzione del Consiglio sull'incoraggiamento della partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa (2015/C 417/02).

 

     Art. 9. Bullismo, cyberbullismo e revenge porn.

1. La Regione promuove e sostiene azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e del revenge porn volte alla diffusione della cultura della legalità, al rispetto della dignità dell'individuo nella sua diversità e alla tutela della integrità psico-fisica dei giovani adolescenti, con particolare riferimento all'ambiente scolastico e all'utilizzo degli strumenti informatici e della rete internet.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative e progetti che possono riguardare:

a) campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie;

b) attività di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi della legalità e del rispetto delle diversità e sull'uso consapevole della rete internet;

c) formazione del personale scolastico ed educativo;

d) programmi di sostegno per le vittime di bullismo, cyberbullismo e revenge porn.

 

     Art. 10. Azioni di comunicazione e informazione.

1. La Regione riconosce l'informazione per i giovani quale strumento fondamentale di conoscenza, consapevolezza e offerta di opportunità in rapporto alle possibilità di scelta negli ambiti di vita che li riguardano.

2. La Regione garantisce ai giovani il diritto all'informazione e alle pari opportunità di accesso ai servizi informativi presenti sul territorio regionale, anche attraverso l'attivazione di canali sui principali social network per fornire informazioni sulle iniziative poste in essere.

3. La Regione in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni giovanili rappresentate nel Forum di cui all'articolo 12, nell'ambito del Programma di cui all'articolo 5, promuove la realizzazione di una piattaforma digitale denominata "I Giovani per la Sicilia" che rappresenta il sistema di comunicazione informatica e costituisce uno spazio di partecipazione diretta dei giovani in materia di politiche giovanili.

4. Per attuare gli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, nell'ambito delle risorse disponibili, provvede:

a) ad individuare le tematiche di interesse giovanile;

b) ad aprire canali di comunicazione in grado di migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio presso un target giovanile, con la realizzazione di un portale che tenga conto anche delle reti promosse dall'Unione Europea in materia di informazione e di politiche giovanili;

c) a potenziare la comunicazione con applicazioni moderne e tecnologiche dedicate e gratuite;

d) a sperimentare il ricorso alle reti peer-to-peer per diffondere elevati flussi di dati in tempo reale.

 

     Art. 11. La settimana dei giovani.

1. La Regione nell'ambito del Programma di cui all'articolo 5 promuove, con il coinvolgimento partecipato delle comunità, degli enti locali, di associazioni senza fini di lucro del settore in ambito regionale, la "Settimana dei giovani", in concomitanza con la Festa dell'Europa del 9 maggio.

2. La Settimana dei giovani è dedicata ad iniziative che integrano creatività, talento e valorizzazione dei giovani in ottica europea, al fine di sensibilizzare la collettività sui bisogni giovanili e di favorire lo scambio di conoscenze e competenze anche tramite forum e dibattiti online.

 

TITOLO IV

Forum regionale dei giovani e osservatorio regionale delle politiche giovanili

 

     Art. 12. Forum regionale dei giovani.

1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito il "Forum regionale dei giovani", di seguito denominato Forum, quale organismo stabile di riferimento e confronto tra i giovani, la Regione e gli enti locali.

2. Il Forum, che opera secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 4, è un organismo indipendente, di partecipazione e consultazione in materia di politiche giovanili. Scopo primario del nuovo organismo di partecipazione giovanile è favorire occasioni di confronto tra le nuove generazioni creando così un rapporto sempre più stretto tra giovani e le istituzioni. Il Forum si propone di avvicinare i giovani alle istituzioni e queste ultime al mondo dei giovani. Il Forum ha il compito di:

a) rappresentare gli interessi e le aspirazioni dei giovani;

b) favorire la loro presa in carico da parte delle istituzioni, attraverso la loro partecipazione attiva alla vita sociale e politica;

c) essere veicolo per la diffusione di stimoli provenienti dall'azione dei Forum comunali e provinciali.

3. Il forum è composto da rappresentanti legali o dai loro delegati delle organizzazioni/associazioni giovanili di rilevanza regionale individuate dal Registro regionale delle associazioni giovanili ai sensi dell'articolo 14, e in particolare:

a) da un delegato delle associazioni giovanili di categoria;

b) da un delegato delle organizzazioni giovanili dei sindacati;

c) dai delegati delle associazioni giovanili del terzo settore;

d) dai rappresentanti degli organi superiori eletti delle Università di Catania, Palermo, Messina, Enna;

e) dalla rappresentanza studentesca all'interno dei consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio (ERSU);

f) dal Presidente della Consulta giovanile regionale [2].

4. Il Forum può esprimere pareri sulle materie di cui all'articolo 2 e sulla Programmazione regionale triennale di cui all'articolo 5 nonché sullo stato di attuazione e l'impatto della normativa regionale sulle politiche giovanili.

5. Il Forum è organizzato su base elettiva ed è nominato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti del Forum restano in carica sino al rinnovo dei rispettivi organi di provenienza e comunicano tempestivamente all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro le nuove rappresentanze per il rinnovo delle cariche. Il Forum continua ad esercitare i propri compiti fino all'insediamento del nuovo organo. Ogni organizzazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante mediante comunicazione scritta indirizzata all'Assessorato. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il Forum elegge a maggioranza assoluta un presidente ed un segretario ed adotta un regolamento per il suo funzionamento nel rispetto della normativa regionale.

6. Il Forum con la propria attività contribuisce alla definizione dell'indirizzo politico della Regione sulle tematiche giovanili e, a tal fine:

a) formula proposte in tema di politiche giovanili da sottoporre ai competenti organi regionali;

b) presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio programma delle attività per l'anno successivo;

c) presenta, entro la fine del mese di febbraio, una relazione annuale alla Giunta regionale sulle attività svolte nell'anno precedente;

d) esprime parere sul Programma triennale.

7. La Regione promuove di concerto con il Forum iniziative volte all'avvicinamento delle Scuole-Università e le imprese.

8. Il Forum, organizzato per specifiche tematiche, si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Può riunirsi, altresì, in seduta straordinaria per iniziativa del suo presidente o quando lo richiedano almeno la metà dei componenti. Il Forum si avvale dell'attività dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 15.

9. La partecipazione ai lavori del Forum è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità.

10. Il Forum organizza una riunione almeno una volta all'anno sulle politiche giovanili alla quale possono partecipare:

a) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione e cooperazione sociale attive nel campo delle politiche giovanili;

b) gli enti locali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

d) le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria;

e) le organizzazioni giovanili di ciascun partito politico.

 

     Art. 13. Valorizzazione del volontariato.

1. La Regione promuove il volontariato ed in particolare la partecipazione dei giovani ai progetti di solidarietà e di cittadinanza attiva.

2. La Regione sostiene, nell'ambito delle risorse disponibili, gli enti locali nella realizzazione di azioni specifiche di volontariato nonché dei progetti di solidarietà.

3. La Regione promuove le sinergie tra enti pubblici che consentono la partecipazione dei giovani a progetti di elevato grado di specializzazione utili all'acquisizione di esperienze umane e professionali nel loro percorso di vita.

 

     Art. 14. Registro regionale delle associazioni giovanili.

1. La Regione riconosce le azioni in materia di politiche giovanili delle associazioni che operano nella Regione con proprie sedi e strutture e con il carattere della continuità.

2. Per l'attuazione del comma 1 è istituito presso la struttura regionale competente il Registro regionale delle associazioni giovanili, di seguito denominato Registro regionale.

3. L'iscrizione al Registro regionale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;

b) la consistenza associativa costituita almeno per l'80 per cento da giovani di età non inferiore ai quattordici e fino a trentacinque anni (trentasei non compiuti);

c) le associazioni costituite da almeno quattro anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);

d) la presenza territoriale dimostrabile o con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale o attraverso una percentuale degli associati residenti superiore al 50 per cento in più di quattro liberi Consorzi comunali o Città metropolitane;

e) l'assenza dello scopo di lucro.

4. Le procedure per l'iscrizione al Registro regionale e la cancellazione per la mancanza dei requisiti previsti al comma 3 sono disposte con provvedimento amministrativo della struttura regionale competente.

5. Le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione sono disciplinate con delibera dalla Giunta regionale, su proposta del Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

 

     Art. 15. Osservatorio regionale delle politiche giovanili.

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'Osservatorio regionale delle politiche giovanili (O.R.P.G.), di seguito denominato Osservatorio, con funzioni di conoscenza e di monitoraggio delle diverse realtà giovanili in Sicilia.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale delibera le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio presieduto dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

3. L'Osservatorio, operante presso la struttura amministrativa competente in materia, esercita, sulla base delle priorità di indirizzo politico della Regione, i seguenti compiti:

a) rilevazione, analisi dei dati relativi agli aspetti sociali, economici e storico-culturali delle realtà giovanili;

b) monitoraggio delle caratteristiche, delle aspettative e delle esigenze dei giovani siciliani anche in rapporto al resto del paese;

c) informazione e comunicazione sulle tematiche di cui alla presente legge;

d) creazione di una banca dati dei servizi offerti ai giovani.

4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese.

5. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Dall'attuazione di quanto previsto nel presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

 

     Art. 16. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 94 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 13 novembre 2019, n. 18.