§ 4.10.39 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 32.
Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.10 viabilità, acquedotti e lavori pubblici
Data:27/12/2018
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 6 bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali [...]
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 6 bis 1 della l.r. 39/2007)
Art. 3.  (Norma transitoria)


§ 4.10.39 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 32.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))

(B.U. 31 dicembre 2018, n. 20)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 6 bis della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo)))

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 bis della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“3 bis. Per la tutela occupazionale delle aziende interferite di cui ai commi 2 e 3, già in crisi, il Comitato di coordinamento del P.R.I.S. propone alla Giunta la stipula di un Protocollo d’Intesa in accordo con l’Ente territoriale competente, le organizzazioni sindacali e il soggetto attuatore, volto a prevedere l’inserimento, in uno o più contratti d’appalto, di specifiche clausole che prevedano, fermo il rispetto dei vincoli normativi in tema di priorità nelle assunzioni, l’impegno dell’appaltatore ad assumere negli istituendi cantieri, i lavoratori e le lavoratrici cessati delle aziende interferite, percettori di ammortizzatori sociali, purché in possesso della relativa qualifica professionale.”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 6 bis 1 della l.r. 39/2007)

1. Dopo l’articolo 6 bis della l.r. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“ Articolo 6 bis 1 (Tutele ulteriori)

1. Qualora la situazione non rientri nelle previsioni degli articoli 6 e 6 bis, ma si richieda comunque un intervento di tutela sociale ulteriore per compensare i disagi subiti da tutti i soggetti abitanti nell’area circostante il cantiere delle opere di cui alla presente legge, la Giunta regionale può riconoscere nell’ambito del P.R.I.S. elaborato dal Comitato di coordinamento specifiche agevolazioni compensative dei disagi conseguiti, compresa la corresponsione di tutta o parte dell’indennità speciale di cui all’articolo 6, comma 2, ai locatari, ai proprietari o ai titolari di altri diritti reali residenti e dimoranti in immobili che, pur non incompatibili con la realizzazione di opere infrastrutturali, risultano comunque fortemente svantaggiati durante la realizzazione delle opere stesse poiché collocati in aree immediatamente prospicienti a quelle dichiarate incompatibili.

2. A tal fine nell’ambito della definizione del P.R.I.S., su proposta degli enti locali interessati, vengono indicati gli immobili fortemente disagiati dalla realizzazione dell’opera, ma non incompatibili i cui dimoranti e residenti sono destinatari delle agevolazioni di cui al presente articolo. I destinatari delle misure compensative devono possedere i requisiti della residenzialità e della dimora da un’epoca anteriore all’approvazione del progetto preliminare/progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’infrastruttura o, in mancanza di esso, del progetto definitivo. ”.

 

     Art. 3. (Norma transitoria)

1. Le agevolazioni e i benefici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 6 bis, comma 3 bis, e all’articolo 6 bis 1, come introdotti dalla presente legge, relativamente all’evento conseguente al crollo del Viadotto Polcevera noto come Ponte Morandi, sono condizionati al recepimento nell’ambito della disciplina dell’articolo 1 bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze) convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130 o in altre misure previste.