§ 2.3.46 - L.R. 29 maggio 2019, n. 9.
Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:2. assetto istituzionale e organizzazione amministrativa
Capitolo:2.3 organizzazione amministrativa
Data:29/05/2019
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità e definizioni)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Rideterminazione degli assegni vitalizi)
Art. 4.  (Rivalutazione)
Art. 5.  (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e successive modifiche e all’articolo 50 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativi al trattamento previdenziale dei [...]
Art. 6.  (Comunicazioni)
Art. 7.  (Abrogazione)
Art. 8.  (Clausola di invarianza finanziaria e risparmi di spesa)
Art. 9.  (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti)


§ 2.3.46 - L.R. 29 maggio 2019, n. 9.

Disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi

(B.U. 30 maggio 2019, n. 44)

 

Art. 1. (Finalità e definizioni)

1. La presente legge detta disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), conformandosi all’Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019), di seguito denominata “Intesa”.

2. Ai fini della presente legge, s’intende per:

a) “assegni vitalizi” i trattamenti economici diretti, indiretti e di reversibilità, quali indennità differite spettanti, ai sensi della normativa regionale vigente pro-tempore, in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Regione, di consigliere regionale o di assessore regionale ovvero agli aventi titolo in caso di decesso, di seguito denominati “titolari”;

b) “assegni vitalizi sospesi” i trattamenti economici spettanti ai titolari che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa regionale vigente pro-tempore in attesa di poter essere erogati o rispristinati a seguito della cessazione dalla carica di deputato, senatore, di parlamentare europeo o di consigliere regionale.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Sono oggetto della rideterminazione di cui alla presente legge, gli assegni vitalizi in corso di erogazione o da erogare, ivi inclusi quelli sospesi, considerando il loro importo lordo, senza tener conto, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 10, delle riduzioni temporanee di cui all’articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2018, n. 3.

2. Sono esclusi dalla rideterminazione di cui alla presente legge i trattamenti previdenziali il cui ammontare è definito esclusivamente con il calcolo contributivo ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e successive modifiche.

 

     Art. 3. (Rideterminazione degli assegni vitalizi)

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dalla nota metodologica allegata all’Intesa e dal presente articolo.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all’Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all’età anagrafica del titolare dell’assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica allegata all’Intesa.

3. Per gli assegni vitalizi sospesi, al fine di determinare il coefficiente di trasformazione del montante contributivo, si assume come età anagrafica quella del titolare alla data di prima decorrenza dell’assegno vitalizio e il montante contributivo si rivaluta, secondo le modalità previste dalla nota metodologica allegata all’Intesa, fino alla medesima data.

4. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella del consigliere ed il numero dei mesi.

5. Fermo restando il limite di spesa di cui al punto 1, lettera c), dell’Intesa, l’assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all’importo ottenuto applicando all’assegno vitalizio di cui all’articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all’Allegato A alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l’assegno vitalizio spettante in base alla previgente normativa e l’assegno vitalizio rideterminato.

6. Le aliquote di base di cui all’Allegato A sono incrementate del 40 per cento qualora il titolare dell’assegno vitalizio goda di altro vitalizio o trattamento previdenziale, comunque denominato, da parte della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo o di altra Regione. A tal fine i titolari di assegni vitalizi producono, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla percezione di altri assegni vitalizi o trattamenti previdenziali, comunque denominati, di cui al precedente periodo.

7. L’ammontare dell’assegno vitalizio rideterminato non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno in erogazione antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia. Tale previsione è da considerarsi moltiplicata per tre volte unicamente per gli eredi percettori dell’assegno con disabilità al 100 per cento e con diritto all’accompagno ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) [1].

8. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi rideterminati, al momento della decorrenza degli effetti della presente legge, sia superiore al limite di spesa di cui al punto 1, lettera c), dell’Intesa, le aliquote base dell’Allegato A, così come eventualmente già maggiorate ai sensi del comma 6, sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

9. Qualora l’assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, sia più favorevole rispetto all’assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi 5, 6 e 8, si applica la rideterminazione più favorevole.

10. L’assegno vitalizio rideterminato non può comunque superare l’importo dell’assegno vitalizio in erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. L’assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all’assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

 

     Art. 4. (Rivalutazione)

1. Gli assegni vitalizi rideterminati sono rivalutati annualmente a partire dal 1° gennaio 2020 sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

 

     Art. 5. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 e successive modifiche e all’articolo 50 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativi al trattamento previdenziale dei consiglieri regionali e degli assessori non componenti del Consiglio)

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 4/2013, dopo le parole: “Per ogni anno di mandato oltre il quinto,” sono inserite le seguenti: “svolto anche in periodi antecedenti alla X legislatura,”.

2. All’articolo 50 della l.r. 7/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. I consiglieri eletti nella XI legislatura che esercitano l’opzione di cui ai commi 2 e 3, possono chiedere alla struttura regionale competente, ai fini dell’integrazione dei contributi mancanti, di trattenere, in tutto o in parte, le somme che l’amministrazione è tenuta ad erogare, in caso di non rielezione del consigliere, ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 4/2013.”;

b) al comma 4 le parole: “dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° giugno 2019”.

 

     Art. 6. (Comunicazioni)

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque non oltre il 14 giugno 2019, il Presidente della Regione provvede a dare corso agli adempimenti previsti dall’articolo 1, comma 967, della l. 145/2018 in relazione alla comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

 

     Art. 7. (Abrogazione)

1. L’articolo 6 della l.r. 3/2018 è abrogato a decorrere dal 1° dicembre 2019.

 

     Art. 8. (Clausola di invarianza finanziaria e risparmi di spesa)

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. I risparmi derivanti dalla rideterminazione degli assegni vitalizi di cui alla presente legge, valutati in euro 557.979,79 per l’anno 2019 e in euro 6.695.757,53 a decorrere dall’anno 2020, sono destinati al ripiano del disavanzo di parte corrente, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 1, commi da 779 a 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

3. Per le finalità di cui al comma 2, le somme ivi indicate sono versate all’entrata della Regione nell’apposita voce denominata: “Entrate derivanti dalle misure di contenimento della spesa relative alla rideterminazione degli assegni vitalizi”, di cui alla tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale 2019-2021, mediante provvedimento commutabile in quietanza di entrata da assumere sulla voce di spesa di cui al programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, denominata: “Misure di contenimento della spesa relative alla rideterminazione degli assegni vitalizi”. Allo stanziamento della voce di spesa di cui al precedente periodo, pari a euro 557.979,79 per l’anno 2019 e a euro 6.695.757,53 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione:

a) per l’anno 2019, per euro 208.333,33 del programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” della missione 13 “Tutela della salute”, titolo 1 e per euro 349.646,46 del programma 01 della missione 01, titolo 1;

b) per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per euro 2.500.000,00 del programma 07 della missione 13, titolo 1 e per euro 4.195.757,53 del programma 01 della missione 01, titolo 1.

4. Lo stanziamento concernente i trasferimenti al Consiglio regionale necessari per il suo funzionamento di cui al programma 01 della missione 01, titolo 1, è determinato in euro 57.150.353,54 per l’anno 2019 ed in euro 53.304.242,47 per ciascuna annualità 2020 e 2021.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi di cui alla presente legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019.

 

ALLEGATO A

 

Tabella A

 

(approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 aprile 2019)

 


[1] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 22 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 1.