Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.4 concorrenza e antitrust |
Data: | 07/03/2019 |
Numero: | 27580 |
§ 22.4.57 - Delibera 7 marzo 2019, n. 27580.
Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'anno 2019.
(G.U. 18 marzo 2019, n. 65)
L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Nella sua adunanza del 7 marzo 2019;
Vista la
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della
Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della
Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, n. 25293, del 28 gennaio 2015, e n. 25876, del 24 febbraio 2016, con le quali l'Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
Considerato che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015 e 2016 ha subito una sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013;
Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la quale l'Autorità ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
Vista la propria
Considerate le esigenze di spesa di funzionamento dell'Autorità, anche in ragione delle previsioni di legge finalizzate al contenimento della spesa alle quali l'Autorità si è prontamente adeguata e delle ulteriori misure di spending review spontaneamente adottate;
Ritenuto che tali elementi consentono di mantenere l'aliquota per il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2019, allo 0,055 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della
Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della
Delibera:
1. di confermare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della
2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.
La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.