§ 5.5.148 - L.R. 25 ottobre 2018, n. 35.
Veneto, terra di pace.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:25/10/2018
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Principi.
Art. 2.  Conclusione delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 5.5.148 - L.R. 25 ottobre 2018, n. 35.

Veneto, terra di pace.

(B.U. 30 ottobre 2018, n. 108)

 

Art. 1. Principi.

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e dello Statuto del Veneto, della Carta delle Nazioni Unite e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, opera per la giustizia sociale e la cooperazione tra i popoli, riconosce e promuove la pace come un diritto fondamentale delle donne e degli uomini.

 

     Art. 2. Conclusione delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

1. La Regione del Veneto, ispirandosi ai principi di cui all’articolo 1, comma 1, conclude le celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale con l’adozione di un provvedimento che dichiari il Veneto terra di pace e delinei un percorso di dialogo permanente per una duratura pace tra le genti, promuovendo a tal fine progetti specifici con il coinvolgimento delle istituzioni e associazioni del Veneto interessate.

2. La Giunta regionale delibera lo schema del provvedimento di cui al comma 1.

3. La dichiarazione del “Veneto, terra di pace” e il relativo provvedimento sono sottoposti alla firma delle Università del Veneto, dell’Anci e dei Comuni capoluogo di provincia, delle istituzioni e associazioni civili e religiose che desiderano aderire. La dichiarazione di cui al presente comma viene inviata agli Stati che hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.