§ 3.3.47 - L.R. 14 novembre 2018, n. 39.
Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:14/11/2018
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.


§ 3.3.47 - L.R. 14 novembre 2018, n. 39.

Modifiche della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

(B.U. 20 novembre 2018, n. 115)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. I consorzi di bonifica riscuotono annualmente i canoni di concessione demaniale dai titolari dei sottoservizi (reti di energia elettrica, gas, telecomunicazioni e fognature) e di impianti di sostegno dei servizi fuori suolo, quali reti elettriche, delle linee telefoniche, di comunicazione elettronica, di servizi digitali.

3 ter. I canoni di concessione demaniale per i titolari delle reti di cui al comma 3 bis, sono fissati annualmente dalla Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 83, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio per il monitoraggio dell’applicazione dei nuovi canoni del demanio idrico, istituito con deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2003, n. 1895.”.

2. Alla attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 2. Modifica dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”.

1. Al comma 2 bis dell’articolo 39 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, le parole “regionali o” sono sostituite con le seguenti: “e delle riserve naturali regionali o di interesse locale, nonché”.

2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Consorzi di bonifica interessati, quantificato in complessivi euro 10.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000,00 per l’esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020, la cui dotazione è aumentata di pari importo; contestualmente le risorse afferenti al fondo di cui all’articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, sono ridotte di euro 10.000,00 nell’esercizio 2018.