§ 5.3.476 - L.R. 29 novembre 2018, n. 22.
Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi di interscambio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/11/2018
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Art. 2.  Norma finale.


§ 5.3.476 - L.R. 29 novembre 2018, n. 22.

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi di interscambio.

(G.U.R. 7 dicembre 2018, n. 52 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

1. All'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e sono dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote. Almeno il 3 per cento dell'intera superficie dell'area di parcheggio è destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica primariamente ad uso collettivo ″car sharing elettrico";

b) al comma 3 e al comma 6 dopo la parola "Messina" sono aggiunte le parole "ed Enna";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, al comune di Enna ed ai comuni sede di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.".

 

     Art. 2. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.