§ 1.3.183 - L.R. 11 febbraio 2019, n. 7.
Modifica alla legge regionale n. 48 del 2018 in materia di assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica e alla legge regionale n. 8 del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:11/02/2019
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale n. 48 del 2018 (Assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018 (Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura)
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.3.183 - L.R. 11 febbraio 2019, n. 7.

Modifica alla legge regionale n. 48 del 2018 in materia di assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica e alla legge regionale n. 8 del 2018 in materia di contratti pubblici.

(B.U. 14 febbraio 2019, n. 8)

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale n. 48 del 2018 (Assunzione di personale da parte dei consorzi di bonifica)

1. Nella lettera a) del comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), che modifica il comma 11 dell'articolo 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di Consorzi di bonifica) le parole "e in essere alla data di approvazione della presente legge.", sono sostituite dalle seguenti: "e in essere alla data di approvazione della legge di stabilità 2019.".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 8 del 2018 (Elenco operatori economici per i servizi di ingegneria e architettura)

1. All'articolo 23, comma 2 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 novembre 2018, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)), sono soppresse le seguenti parole: ", ove possibile,"."

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).