§ 1.3.179 - L.R. 19 novembre 2018, n. 43.
Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:19/11/2018
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Personale dell'Agenzia)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Nuovo inquadramento contrattuale)
Art. 3.  Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 2016 (Assunzioni)
Art. 4.  Modifica dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contratti collettivi)
Art. 5.  Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 6.  Norma finanziaria


§ 1.3.179 - L.R. 19 novembre 2018, n. 43.

Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS.

(B.U. 22 novembre 2018, n. 52)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Personale dell'Agenzia)

1. L'alinea del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente:

"2. Fino alla data di adozione della disciplina contrattuale di cui all'articolo 48 bis i dipendenti dell'Agenzia costituiscono un comparto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali e, fino alla stessa data, ad essi continua ad applicarsi:".

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 (Nuovo inquadramento contrattuale)

1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente:

"Art. 48 bis (Nuovo inquadramento contrattuale)

1. Nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 48 i dipendenti dell'Agenzia in servizio, assunti a tempo indeterminato, sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale dalla data di adozione di una compiuta disciplina contrattuale coerente con le attività e con le tipologie lavorative del personale medesimo e, dalla medesima data, ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

2. Dalla data di adozione della disciplina contrattuale di cui al comma 1, il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui al comma 4 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.

3. La contrattazione di cui al comma 1 deve essere avviata entro il 31 dicembre 2018.

4. Fino all'adozione della disciplina contrattuale di cui ai commi 1 e 2 anche ai dipendenti dell'Agenzia assunti a tempo indeterminato e ai dirigenti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 48.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 2016 (Assunzioni)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 8 del 2016 è inserito il seguente:

"1 bis. Ai dipendenti dell'Agenzia assunti a tempo indeterminato secondo le modalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 48 bis.".

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 (Contratti collettivi)

1. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 dopo le parole "vigilanza ambientale" sono aggiunte le parole "e per il personale dell'Agenzia FoReSTAS assunto a tempo indeterminato,".

2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore dalla data di adozione della nuova disciplina contrattuale di cui all'articolo 2.

 

     Art. 5. Rapporto di lavoro a tempo determinato [1]

1. Per garantire l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, l'Agenzia FoReSTAS è autorizzata a procedere alla progressiva estensione del periodo annuale di lavoro dei dipendenti con rapporto semestrale. La Regione attua gli interventi di cui al presente comma nel rispetto dei limiti assunzionali stabiliti dalla normativa statale e nell'ambito delle risorse stanziate annualmente in bilancio (missione 09 - programma 02).

2. L'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (Legge finanziaria 2014) è abrogato.

 

     Art. 6. Norma finanziaria

1. A decorrere dall'anno 2019, una quota pari a euro 9.349.000 annui delle risorse trasferite all'Agenzia regionale FoReSTAS ai sensi della legge regionale n. 8 del 2016 è destinata a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 (missione 09 - programma 02 - titolo 1).


[1] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 febbraio 2019, n. 6.