§ 2.2.163 - L.R. 12 ottobre 2018, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale
Data:12/10/2018
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla legge regionale 18/2016)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.163 - L.R. 12 ottobre 2018, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 18/2016 concernente il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale.

(B.U. 17 ottobre 2018, n. 42)

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 18/2016)

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) [al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 le parole «dall'1 novembre 2018» e «al 31 ottobre 2018» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dall'1 maggio 2019» e «al 30 aprile 2019»] [1];

b) al comma 3 dell'articolo 56 le parole «dall'1 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 maggio 2019»;

c) [al comma 4 dell'articolo 56 le parole «all'1 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 marzo 2019»] [2];

d) [al comma 5 dell'articolo 56 le parole «in servizio all'1 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio all'1 marzo 2019»] [3];

e) [al comma 9 dell'articolo 56 le parole «Entro il 15 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 marzo 2019»] [4];

f) [al comma 1 dell'articolo 57 le parole: «vigente al 31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «vigente al 30 aprile 2019»] [5];

g) [al comma 3 dell'articolo 57 le parole «in essere al 31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «in essere al 30 aprile 2019»] [6];

h) al comma 8 dell'articolo 57 le parole «sino al 31 ottobre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 aprile 2019»;

i) [all'articolo 59 le parole «dall'1 novembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 maggio 2019»] [7].

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[2] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[3] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[4] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[5] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[6] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.

[7] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 20 novembre 2018, n. 26.