§ 1.7.22 - L.R. 22 ottobre 2018, n. 15.
Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 partecipazione, iniziativa popolare, referendum
Data:22/10/2018
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali
Art. 5.  Soggetti titolari del diritto di partecipazione
Art. 6.  Sessione annuale della partecipazione
Art. 7.  Nucleo tecnico della partecipazione
Art. 8.  Tecnico di garanzia della partecipazione
Art. 9.  Attività della Giunta regionale
Art. 10.  Promozione della legge e formazione
Art. 11.  Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione
Art. 12.  Contributi regionali e bando di concessione
Art. 13.  Requisiti tecnici
Art. 14.  Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi
Art. 15.  Oggetto e tempi dei processi partecipativi
Art. 16.  Sospensione degli atti tecnici o amministrativi
Art. 17.  Certificazione di qualità dei progetti partecipativi
Art. 18.  Certificazione di qualità di ulteriori progetti partecipativi
Art. 19.  Impegni dell'ente responsabile
Art. 20.  Norma finanziaria
Art. 21.  Clausola valutativa
Art. 22.  Norme di prima applicazione e transitorie
Art. 23.  Abrogazione della legge regionale n. 3 del 2010


§ 1.7.22 - L.R. 22 ottobre 2018, n. 15.

Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3

(B.U. 22 ottobre 2018, n. 333)

 

Capo I

Norme di principio e disposizioni generali

 

Art. 1. Principi

1. In coerenza con i principi sanciti nel proprio Statuto, la Regione Emilia-Romagna promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione si realizza attraverso l'inclusione di tutti i soggetti nella elaborazione delle politiche e delle decisioni pubbliche.

2. La presente legge, ispirandosi ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione, mettendo a disposizione risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa e garantendo la più ampia informazione a sostegno dei processi partecipativi.

3. In applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, la Regione sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge.

 

     Art. 2. Obiettivi

1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:

a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;

b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici;

c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;

d) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sottorappresentati;

e) attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti;

f) sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture;

g) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, al fine di accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa;

h) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;

i) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali;

j) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;

k) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza;

l) favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi.

2. La Regione e gli enti locali:

a) operano per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi;

b) si adoperano per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere;

c) devono garantire un'adeguata informazione preventiva e forme di partecipazione in merito ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale.

3. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

 

     Art. 3. Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione ;

b) il risultato del processo partecipativo è un documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni. Qualora le delibere si discostino dal documento di proposta partecipata, le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 19;

c) per ente responsabile si intende l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici;

d) la certificazione di qualità è il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'articolo 17;

e) la validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia è la verifica di congruità e coerenza del processo partecipativo effettuato rispetto al progetto presentato.

 

Capo II

Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi

 

     Art. 4. Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali

1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti o, in assenza di questi, dai regolamenti relativi alla partecipazione, l'avvio di un processo partecipativo.

2. Nel caso in cui la Regione o l'ente locale risponda negativamente o non risponda entro trenta giorni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, i proponenti della richiesta partecipativa possono richiedere l'intervento di mediazione del Tecnico di garanzia della partecipazione ai sensi dell'articolo 11.

3. La possibilità di chiedere l'avvio di un processo partecipativo è riconosciuta anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali debbano esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Le istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati.

 

     Art. 5. Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Possono intervenire nei processi partecipativi di cui alla presente legge:

a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;

b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo;

c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che abbiano interesse al processo partecipativo.

 

     Art. 6. Sessione annuale della partecipazione

1. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi partecipativi è realizzato mediante un'apposita sessione annuale della partecipazione dell'Assemblea legislativa, da tenersi entro il mese di ottobre.

2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa, al fine dello svolgimento della sessione annuale di partecipazione:

a) una relazione di analisi e valutazione sulle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale, anche discendenti da specifiche leggi di settore, contenente il rendiconto delle risorse impegnate relative ai progetti finanziati tramite bando;

b) il programma di iniziative della Giunta regionale finalizzato allo sviluppo di azioni a sostegno della partecipazione;

c) gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al capo III.

3. Il Tecnico di garanzia, in occasione della sessione annuale di partecipazione, presenta una relazione all'Assemblea sull'attività svolta con particolare riguardo ai processi partecipativi certificati ai sensi dell'articolo 17 e all'impatto degli stessi sulle decisioni degli enti responsabili.

4. È istituita la "Giornata della partecipazione", da tenersi ogni anno in occasione della sessione, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.

5. L'Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione, che contiene anche gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al capo III.

 

     Art. 7. Nucleo tecnico della partecipazione

1. È istituito presso l'Assemblea legislativa il nucleo tecnico per una maggiore integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali.

2. Il nucleo tecnico è presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto da:

a) due dirigenti o funzionari della Giunta, competenti in materia di partecipazione;

b) due esperti in materia di partecipazione, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti che durano in carica tre anni.

3. La partecipazione ai lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la Regione.

4. Al nucleo tecnico compete fornire le indicazioni:

a) per l'elaborazione delle politiche regionali in materia di partecipazione anche ai fini della predisposizione del programma di iniziative di cui all'articolo 6, comma 2;

b) per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle premialità di cui all'articolo 12, comma 2;

b bis) per l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione di processi partecipativi concernenti la destinazione e il recupero di aziende e beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine, il nucleo tecnico può avvalersi dell’unità di esperti di cui all’articolo 19 bis della legge regionale n. 18 del 2016 [1].

 

     Art. 8. Tecnico di garanzia della partecipazione

1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, esperto in temi della partecipazione, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, esercita le funzioni di Tecnico di garanzia della partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) fornisce materiali e documentazione utili per progettare e predisporre i processi di partecipazione;

b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al capo III;

c) esamina le proposte di progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo di cui al capo III, presentate solo al fine della certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;

d) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;

e) offre un supporto nella comunicazione via web ai processi partecipativi ammessi al contributo regionale;

f) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;

g) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;

h) realizza e cura un sito web dedicato a diffondere notizie e documentazione attinenti alla democrazia partecipativa e le proprie attività;

i) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;

j) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al contributo regionale.

 

     Art. 9. Attività della Giunta regionale

1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge:

a) eroga i contributi previsti al capo III;

b) sviluppa i processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;

c) coopera con il Tecnico di garanzia della partecipazione per le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e d);

d) svolge la funzione di osservatorio della partecipazione per garantire il monitoraggio delle esperienze partecipative e la divulgazione dei processi, anche al fine dell'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 6;

e) sviluppa azioni e strumenti per l'innovazione e il miglioramento continuo basati sull'ascolto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle competenze interne ed esterne in materia di partecipazione;

f) promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce all'elaborazione e diffusione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j).

 

     Art. 10. Promozione della legge e formazione

1. L'Assemblea legislativa promuove la conoscenza della presente legge con iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.

2. La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi.

3. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si coordinano per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.

 

     Art. 11. Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione

1. Il Tecnico di garanzia può svolgere un ruolo di mediazione tra soggetti richiedenti e gli enti responsabili, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo e sia stato sottoscritto dalle seguenti percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più Province, Città Metropolitana di Bologna, Unioni di Comuni o Comuni, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:

a) un numero di firme pari a 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;

b) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1000 abitanti per gli ambiti compresi tra i 1.001 e 5.000 abitanti;

c) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;

d) un numero di firme pari a 370 più l'1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;

e) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti.

2. La conclusione dell'attività di mediazione è resa pubblica dal Tecnico di garanzia mediante l'utilizzo di propri strumenti informativi, anche in via telematica.

 

Capo III

Modalità, criteri di ammissione ai contributi regionali e certificazione di qualità

 

     Art. 12. Contributi regionali e bando di concessione

1. Per il sostegno dei processi partecipativi, la Giunta regionale concede contributi ai soggetti previsti dall'articolo 14.

2. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:

a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale;

b) i criteri per la valutazione delle domande e le relative premialità;

c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;

d) le modalità per la presentazione delle domande.

3. Costituiscono elementi di premialità per la concessione del contributo, oltre a quelli individuati ai sensi del comma 2:

a) la realizzazione di processi partecipativi in relazione ad opere, progetti o interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);

b) la realizzazione di processi partecipativi in merito alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili).

4. Costituiscono criteri tecnici di premialità dei progetti, oltre a quelli individuati ai sensi dei commi 2 e 3:

a) un accordo preventivo, concluso con i principali attori del territorio con cui vengono individuati e condivisi i ruoli, le attività e le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo partecipativo;

b) specifiche istanze o petizioni avanzate secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente responsabile, prima della presentazione del progetto;

c) modalità di monitoraggio delle scelte dell'ente responsabile rispetto ai contenuti del documento di proposta partecipata;

d) la realizzazione di processi partecipativi che prevedano la costituzione di un Comitato di Garanzia locale per verificare il rispetto dei tempi, delle azioni previste, dell'applicazione del metodo e il rispetto del principio d'imparzialità dei conduttori e con funzioni di monitoraggio dell'esito del processo.

5. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale, che concede i contributi ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente certificata dal Tecnico di garanzia.

 

     Art. 13. Requisiti tecnici

1. Costituiscono requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto della richiesta di contributi regionali, oltre a quelli individuati dal bando di cui all'articolo 12:

a) obiettivi e risultati attesi;

b) soggetti coinvolti e da coinvolgere;

c) strumenti e metodi che si prevede di adottare;

d) piano di comunicazione;

e) piano dei costi preventivati.

 

     Art. 14. Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.

     Art. 15. Oggetto e tempi dei processi partecipativi

1. I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.

2. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.

3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e necessitano dell'approvazione del Tecnico di garanzia, sulla base delle effettive difficoltà riscontrate. In nessun caso i processi partecipativi possono durare più di dodici mesi.

4. Il processo partecipativo si intende avviato secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di cui all'articolo 12 e si conclude con l'invio da parte del soggetto beneficiario del documento di proposta partecipata, validato dal Tecnico di garanzia, all'ente responsabile.

 

     Art. 16. Sospensione degli atti tecnici o amministrativi

1. Al fine della concessione del contributo regionale, i progetti partecipativi devono contenere l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo.

 

     Art. 17. Certificazione di qualità dei progetti partecipativi

1. La Giunta regionale trasmette al Tecnico di garanzia i progetti presentati ai sensi dell'articolo 12, per la certificazione di qualità.

2. Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere:

a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;

b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo;
c) la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo;

d) l'utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;

e) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.

 

     Art. 18. Certificazione di qualità di ulteriori progetti partecipativi

1. I soggetti di cui all'articolo 14 possono presentare al Tecnico di garanzia progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo regionale, esclusivamente ai fini della certificazione di qualità di cui al presente capo. In questi casi si applicano gli articoli 13, 15, 16 e 17.

 

     Art. 19. Impegni dell'ente responsabile

1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:

a) del processo partecipativo realizzato;

b) del documento di proposta partecipata;

c) della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione.

2. Alla mancata validazione del documento di proposta partecipata da parte del tecnico di garanzia segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.

3. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:

a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;

b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica;

c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.

 

Capo IV

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 20. Norma finanziaria

1. Per gli esercizi finanziari 2018-2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) nell'ambito della Missione 1, Programma 1 nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

     Art. 21. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, avvalendosi anche del contributo dell'osservatorio della partecipazione e in raccordo con il nucleo Tecnico della partecipazione, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) analisi quantitativa e qualitativa dei processi partecipativi realizzati, evidenziandone la diffusione territoriale, i soggetti coinvolti e il grado di recepimento degli esiti dei processi stessi da parte degli enti responsabili;

b) come i criteri per la valutazione delle domande per l'ammissione a contributo dei progetti e le relative premialità incidono sulla formulazione della graduatoria;

c) analisi dei processi partecipativi di cui all'articolo 12, comma 3;

d) tipologia e caratteristiche dei processi partecipativi che hanno ricevuto la certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;

e) attività di formazione realizzata per promuovere la cultura della partecipazione e come questa ha contribuito ad accrescere la qualificazione del personale delle pubbliche amministrazioni nel progettare, organizzare e gestire i processi partecipativi;
f) analisi sull'utilizzo delle piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti digitali nella realizzazione dei processi, nella diffusione di notizie, documentazione e buone prassi per favorire la democrazia partecipativa.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

 

     Art. 22. Norme di prima applicazione e transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il nucleo tecnico di cui all'articolo 7 della presente legge.

2. Per l'anno 2018 la Giunta regionale può adottare il bando di cui all'articolo 12, sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea legislativa con apposito atto, anche nelle more della costituzione del nucleo tecnico di cui all'articolo 7.

3. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

 

     Art. 23. Abrogazione della legge regionale n. 3 del 2010

1. La legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) è abrogata.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 29 novembre 2019, n. 26.