§ 1.9.49 - L.R. 23 luglio 2018, n. 25.
Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.9 normativa istituzionale
Data:23/07/2018
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Costituzione e composizione.
Art. 2.  Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione.
Art. 3.  Compiti e funzioni.
Art. 4.  Parere sull'interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali.
Art. 5.  Parere di conformità.
Art. 6.  Parere sull'ammissibilità delle richieste referendarie.
Art. 7.  Modifiche alle leggi regionali 25/1975 e n. 35/1986.
Art. 8.  Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento.
Art. 9.  Norme transitorie, finanziarie ed entrata in vigore.


§ 1.9.49 - L.R. 23 luglio 2018, n. 25.

Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania.

(B.U. 23 luglio 2018, n. 51)

 

Art. 1. Costituzione e composizione.

1. Ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania, è costituita la Consulta di Garanzia Statutaria, di seguito denominata Consulta, quale organo di alta consulenza giuridica della Regione Campania.

2. La Consulta, organo regionale autonomo, con sede presso il Consiglio regionale, svolge funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti, secondo quanto stabilito dalla presente legge.

3. La Consulta si compone di cinque membri il cui incarico dura cinque anni. Possono essere eletti componenti della Consulta:

a) professori universitari in materie giuridiche;

b) magistrati in quiescenza o fuori ruolo;

c) avvocati iscritti all'albo professionale da almeno venti anni.

4. I singoli componenti della Consulta sono eletti dal Consiglio regionale, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, ovvero, a partire dalla sesta votazione, con votazione a maggioranza assoluta.

5. La Consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione, elegge al proprio interno il Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica due anni e mezzo e non è rieleggibile.

 

     Art. 2. Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione.

1. I componenti della Consulta sono nominati o dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Assumono le funzioni il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale della Regione Campania. La Consulta è regolarmente costituita con la designazione di tre componenti.

2. Ai componenti della Consulta si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti o nominati membri della Consulta, nei cinque anni successivi alla cessazione del loro mandato, coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale.

3. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive decade dalla carica.

4. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.

5. È compito della Consulta l'accertamento delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti. In caso di decesso, di dimissioni o per il verificarsi di una delle cause di cui al comma 2, ai fini della sostituzione del componente si adottano le medesime disposizioni previste per la elezione.

6. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

7. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente della Consulta che si trova in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione dell'organo, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto. Il Presidente della Consulta, se riscontra la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione dal procedimento il componente della Consulta che non abbia rispettato l'obbligo di cui al primo periodo. Se le ragioni di astensione riguardano il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente della Consulta.

 

     Art. 3. Compiti e funzioni.

1. La Consulta esercita le funzioni assegnate dall'articolo 57 dello Statuto, dalla presente legge e dalle altre leggi regionali ed in particolare:

a) esprime pareri sulla interpretazione dello Statuto regionale, delle leggi e degli atti amministrativi generali;

b) esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;

c) esprime pareri sulla conformità allo Statuto degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché degli schemi di accordo con gli Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato;

d) delibera sull'ammissibilità dei referendum regionali.

2. I pareri di cui al comma 1 possono essere richiesti dal Presidente del Consiglio regionale su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ovvero dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta Regionale ovvero da un quarto dei consiglieri regionali in carica.

 

     Art. 4. Parere sull'interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali.

1. La Consulta esprime parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi regionali e degli atti amministrativi generali su richiesta di qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania.

2. La richiesta di parere, a pena di inammissibilità, deve essere adeguatamente motivata e contenere la puntuale indicazione delle norme dello Statuto oggetto della richiesta.

3. La Consulta esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente.

4. La delibera è comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta ed è pubblicato sui siti internet istituzionali della Consulta, del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

 

     Art. 5. Parere di conformità.

1. La richiesta di parere di conformità allo Statuto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), è presentata entro i termini seguenti:

a) per le delibere legislative entro tre giorni dall'approvazione definitiva in Consiglio e prima della promulgazione;

b) per le delibere regolamentari entro sette giorni feriali dall'adozione della delibera di Giunta di approvazione dello schema di regolamento ovvero entro i tre giorni feriali successivi allo scadere del termine di legge per l'approvazione del parere sullo schema del regolamento da parte del Consiglio regionale e comunque prima dell'emanazione;

c) per le delibere relative agli atti preparatori con le quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione delle norme dell'Unione Europea, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato, entro tre giorni dall'approvazione in Giunta regionale e prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. La richiesta deve essere adeguatamente motivata su basi giuridiche e contenere l'indicazione puntuale:

a) delle disposizioni ritenute contrarie allo Statuto;

b) delle norme statutarie ritenute violate.

3. La Consulta, verificata l'ammissibilità e la completezza della richiesta, esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza dei presenti, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente, dandone informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il parere è pubblicato sul sito internet istituzionale della Consulta ed è trasmesso contestualmente, in ogni caso, oltre che al richiedente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui la Consulta si pronunci nel senso della non conformità allo Statuto:

a) per le delibere legislative, il Presidente del Consiglio dispone l'iscrizione del parere reso all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio regionale successiva alla deliberazione della Consulta al fine di valutare le opportune determinazioni. Il Consiglio, presa visione del parere, riesamina l'atto, secondo la procedura prevista per la tipologia di atto, con procedura d'urgenza e sulle sole parti oggetto del giudizio di conformità. Sono proponibili solo emendamenti connessi alle parti in discussione. La decisione finale del Consiglio non può essere sottoposta nuovamente al parere della Consulta;

b) per i restanti atti previsti, la Consulta trasmette il relativo parere alla Giunta per le conseguenti valutazioni e l'indicazione delle modifiche necessarie per valutare le cause di non conformità.

5. I termini di promulgazione delle leggi di cui all'articolo 55 dello Statuto ovvero di emanazione di regolamenti di cui all'articolo 56 dello Statuto sono sospesi nel caso di richiesta di parere di conformità. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Consulta si pronuncia in ordine alla conformità, ovvero, dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi del comma 4.

6. Il Consiglio o la Giunta, presa visione del parere, possono decidere di non adeguare l'atto ai rilievi della Consulta, in tutto o in parte. In tal caso, in fase di pubblicazione dell'atto, si dà notizia del parere reso e del mancato adeguamento.

 

     Art. 6. Parere sull'ammissibilità delle richieste referendarie.

1. La Consulta esercita le funzioni relative alla verifica dell'ammissibilità dei referendum di cui agli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.

2. Sulle proposte di referendum abrogativo, presentate ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto e della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare), nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della stessa legge.

3. Sulle proposte di referendum consultivo, presentate ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto e delle leggi regionali 25/1975 e 29 novembre 1986, n. 35 (Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale), nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della legge regionale 25/1975.

4. Sulle proposte di referendum approvativo, presentate ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della legge regionale 25/1975come modificato dalla presente legge.

 

     Art. 7. Modifiche alle leggi regionali 25/1975 e n. 35/1986.

1. La legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) è così modificata:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Parere sull'ammissibilità dei quesiti referendari)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Consulta di Garanzia Statutaria di cui all'articolo 57 dello Statuto regionale della Campania, esamina le richieste di referendum abrogativo o consultivo presentate entro il 30 settembre.

2. Le richieste di referendum non sono giudicate ammissibili qualora vi siano irregolarità nella presentazione della documentazione ovvero non siano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto regionale e dalla legge.

3. La Consulta provvede, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia.";

b) l'articolo 11 è così modificato:

1) al primo comma le parole "dal Consiglio regionale e dall'Ufficio di presidenza del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Consulta di garanzia statutaria";

2) al secondo comma le parole "dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "della Consulta di garanzia statutaria".

2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 35 (Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale) le parole "l'Ufficio di Presidenza", sono sostituite dalle seguenti "la Consulta di Garanzia Statutaria".

 

     Art. 8. Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento.

1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare.

2. Per l'espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando, ovvero dipendenti della Pubblica amministrazione nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. A tal fine, inderogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, ivi compreso almeno una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all'interno della Pubblica amministrazione, da assegnare alla Consulta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali.

3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti nella seduta di insediamento, in cui si disciplina in particolare l'organizzazione della struttura amministrativa, lo svolgimento dei lavori, la verbalizzazione delle sedute, le modalità di accertamento delle cause d'incompatibilità, d'impedimento permanente e di decadenza, le modalità di votazione nei casi non previsti dalla legge.

4. Le udienze della Consulta sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengano, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità. I componenti della Consulta hanno l'obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. Le decisioni sono deliberate a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il segretario della Consulta assiste alle sedute della Consulta e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario.

5. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale della Giunta regionale.

6. Ai componenti della Consulta spetta, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, un'indennità annua omnicomprensiva a titolo di rimborso spese, fissata con decreto del Presidente del Consiglio regionale nei limiti delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale e pari al sessanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania).

7. Ogni anno, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio regionale la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio il fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario.

8. La Consulta, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla trasmissione ai consiglieri. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

 

     Art. 9. Norme transitorie, finanziarie ed entrata in vigore.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 140.000,00 per l'anno 2018, ed euro 290.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di trasferimento al Consiglio regionale della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario regionale per il triennio 2018-2020.

2. In sede di prima applicazione, la Consulta si riunisce entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine essa è validamente costituita con la nomina di due componenti.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.