§ 4.4.130 - L.R. 15 ottobre 2018, n. 32.
Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata carbon free)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:15/10/2018
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Principi normativi
Art. 2.  Linee strategiche per la decarbonizzazione della Regione Basilicata
Art. 3.  Pianificazione regionale e compatibilità climatica delle politiche locali
Art. 4.  Istituzione dell’Osservatorio sui Cambiamenti Climatici
Art. 5.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 4.4.130 - L.R. 15 ottobre 2018, n. 32.

Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata carbon free)

(B.U. 16 ottobre 2018, n. 43 - S.O.)

 

Art. 1. Principi normativi

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, dell’Accordo di Parigi in vigore dal 4 novembre 2016, della Costituzione Italiana e dello Statuto regionale, assume come obiettivi fondamentali e caratterizzanti delle proprie politiche settoriali, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o climalteranti (MITIGAZIONE) e quello della riduzione della vulnerabilità territoriale e dei rischi legati ai cambiamenti climatici (ADATTAMENTO).

2. Scopo della presente legge è quello di ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione e preservare il patrimonio naturale della Regione, nonché mantenere e incrementare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici e contribuire agli obiettivi nazionali, europei e internazionali di mitigazione.

3. La Regione Basilicata persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e dei gas climalteranti, prevedendo misure volte a promuovere l’innovazione tecnologica, l’utilizzo dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, l’efficienza e la sostenibilità energetica nei settori privato e pubblico. In coerenza con le politiche comunitarie in tema di efficienza energetica e riduzione dei gas ad effetto serra, la Regione Basilicata promuove, anche mediante azioni congiunte con le autonomie funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti locali e con le imprese, riguardanti:

a) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per favorire gli investimenti a carattere ambientale e l’utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto;

b) strumenti per investimenti per l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle imprese;

c) programmi di sviluppo locale volti a favorire l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

d) programmi e progetti pilota di acquisti verdi allo scopo di introdurre criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

e) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e climalteranti;

f) programmi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agricola attuati mediante contratti quadro e contratti di programma agroenergetici con gli imprenditori agricoli, nell’ambito di intese di filiera;

g) programmi per la realizzazione di nuovi boschi e sistemi verdi.

4. Il Piano Strategico regionale, di cui all’articolo 45 dello Statuto della Regione, indica gli obiettivi da raggiungere in attuazione dei principi della presente legge.

 

     Art. 2. Linee strategiche per la decarbonizzazione della Regione Basilicata

1. La Regione Basilicata sostiene e persegue la propria transizione verso l’economia a bassa emissione di carbonio e dei gas a effetto serra, attraverso politiche di contenimento e riduzione degli effetti dei gas climalteranti, di efficientamento energetico, di innovazione tecnologica e di sviluppo delle fonti rinnovabili compatibili con la tutela dell’ambiente e del paesaggio regionale.

2. La Regione Basilicata assume come principio cardine delle proprie politiche il disaccoppiamento tra sviluppo economico e impiego delle risorse naturali con forte riduzione dell’uso di fonti fossili e relativa produzione di gas climalteranti.

3. In particolare le linee strategiche della programmazione regionale si devono sviluppare sulla base dei seguenti driver:

a) promuovere politiche settoriali di sviluppo dell’economia circolare, attraverso il mantenimento per un tempo ottimale nella catena del valore delle materie prime e dell’energia;

b) rafforzare le strategie di promozione dell’efficienza energetica, le reti intelligenti e le fonti rinnovabili a minor consumo di territorio e di impatto paesaggistico;

c) incentivare il retrofit del parco edifici pubblico e privato attraverso obiettivi concreti e misurabili di riduzione del fabbisogno energetico per unità di superficie;

d) favorire la promozione e l’ incentivazione di forme e tecnologie di mobilità sostenibile, in particolare trasporti pubblici a bassa emissione, autoveicoli a emissioni zero o zero-nearly, sistemi di car sharing e car pooling;

e) favorire politiche di risparmio della risorsa idrica e di efficientamento della sua produzione;

f) ridurre le emissioni provenienti dai settori delle risorse naturali e dei rifiuti;

g) favorire e stimolare la crescita dei settori produttivi a bassa intensità energetica e le tecnologie low carbon;

h) valorizzare economicamente le risorse forestali nel mercato dei crediti di carbonio e nei servizi ecosistemici;

i) sostenere e favorire studi e ricerche per l’elaborazione di strategie regionali di mitigazione e adattamento;

j) adottare azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul tema del cambiamento climatico e della decarbonizzazione degli stili di vita e dei comportamenti individuali;

k) coinvolgere attivamente gli enti locali nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale attraverso la valorizzazione del “Patto dei Sindaci” e dei Piani d’azione per l’energia sostenibile (PAES);

l) promuovere politiche che stimolano la ricerca, l’utilizzo e lo sviluppo tecnologico legate all’agricoltura di precisione in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica, l’uso dei fitofarmaci oltre a favorire un migliore e più efficace uso delle risorse naturali a partire da quella idrica.

 

     Art. 3. Pianificazione regionale e compatibilità climatica delle politiche locali

1. La Regione Basilicata assume come obiettivo prioritario la transizione verso l’economia a basso contenuto di carbonio e a tutte le emissioni dei gas a effetto serra e integra nella propria programmazione gli obiettivi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il Piano di Valutazione delle Vulnerabilita’ Regionali (P.V.R.) con particolare riguardo ai seguenti settori:

a) risorsa idrica;

b) ambiente e biodiversità;

c) costruzioni e infrastrutture;

d) produzione energetica;

e) prevenzione rischi industriali;

f) salute umana;

g) turismo;

h) suolo;

i) trasporti;

j) rischio idrogeologico.

3. Sulla base delle vulnerabilità individuate, il P.V.R. identifica le aree territoriali e i sistemi economici locali maggiormente esposti ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, nonché la loro capacità di tenuta e adattamento ed elabora la Carta regionale del rischio climatico e la stima dei costi associati agli effetti delle mutazioni climatiche.

4. Il Piano di Valutazione della vulnerabilità climatica ed energetica, sulla base di indici e apposite metodologie:

a) rende disponibili informazioni circa l’esposizione al rischio climatico dei sistemi territoriali ed economici locali e la loro capacità di tenuta e adattamento;

b) fornisce indicazioni concrete per selezionare le priorità di intervento, definisce le opzioni di policy, stabilisce le condizioni di attuazione e sorveglianza;

c) restituisce informazioni elaborate circa gli effetti climatici sulle politiche settoriali di cui al comma 2 e territoriali (aree urbane, aree interne, comunità sostenibili) per definire:

1) strategie di riduzione e adattamento per ciascun ambito di policy;

2) procedure e strumenti di integrazione delle policy settoriali per un reciproco rafforzamento (climate proofing).

5. Coerentemente al Piano definito al precedente comma 4, nonché alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la Giunta regionale predispone entro 90 giorni dalla approvazione del P.V.R., la Strategia Regionale di Adattamento E di Mitigazione climatica (S.R.A.M.).

6. La S.R.A.M. è elaborata attraverso la partecipazione attiva delle istituzioni locali e degli stakeholder territoriali sia nella fase di definizione che in quella di implementazione, tenendo conto della coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nonché di gestione dei rischi.

7. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, tutti i Piani sottoposti alla approvazione del Consiglio regionale possono contenere una specifica sezione relativa alla compatibilità climatica del Piano stesso, attraverso la stima quantitativa dei gas climalteranti prodotti, ovvero sottratti, anche tramite la definizione di scenari alternativi di politica settoriale considerati nella pianificazione e degli impatti sulla vulnerabilità territoriale al cambiamento climatico e all’adattamento.

 

     Art. 4. Istituzione dell’Osservatorio sui Cambiamenti Climatici

1. L’Osservatorio sui Cambiamenti Climatici (O.C.C.) assicura il supporto tecnico e metodologico relativamente al coordinamento e alla definizione delle strategie regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

2. L’Osservatorio sui Cambiamenti Climatici svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) esprime parere vincolante sui piani trasmessi al Consiglio regionale per l’approvazione, relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;

b) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di gas climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;

c) valuta attraverso metriche ed indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale;

d) detiene la contabilità dei gas climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel settore;

e) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;

f) propone campagne informative presso i cittadini e gli stakeholder sulle tematiche specifiche.

3. L’incarico di componente dell’Osservatorio, di cui all’articolo 4, è svolto a titolo gratuito e in ogni caso senza oneri a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge istituisce con proprio atto l’Osservatorio sui Cambiamenti Climatici e ne determina modalità di funzionamento, composizione e allocazione organizzativa.

5. L’Osservatorio è composto da sette esperti, di cui uno in rappresentanza dell’Università di Basilicata, uno del CNR, uno del Consiglio delle Autonomie Locali di cui all’art. 78 dello Statuto, uno della Società Energetica Lucana, uno dell’ENEA, uno in rappresentanza delle Associazioni Ambientaliste ed un Direttore Generale della Regione Basilicata.

 

     Art. 5. Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall’applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale.

2. I Dipartimenti interessati svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 6. Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.