§ 2.3.30 - L.R. 19 settembre 2018, n. 23.
Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:19/09/2018
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Istituzione Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)
Art. 4.  Costituzione del F.U.A.L.
Art. 5.  F.U.A.L. e Fondo per i comuni al di sotto dei 3000 abitanti
Art. 6.  F.U.A.L. e Fondo per i comuni al di sopra dei 3000 abitanti
Art. 7.  F.U.A.L. e Fondo per i Comuni capoluogo di Provincia
Art. 8.  F.U.A.L. e Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L.
Art. 9.  F.U.A.L. e Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto ai sensi dell’art. 244 del T.U.E.L.
Art. 10.  F.U.A.L. e Fondo per le Unioni e le fusione dei comuni
Art. 11.  F.U.A.L. e Fondo rotativo per la progettazione ambientale a favore degli EE.LL.
Art. 11 bis.  F.U.A.L. e Fondo rotativo “Basilicata si Progetta” a favore degli Enti Locali
Art. 12.  F.U.A.L. e Fondo per gli accordi di valorizzazione e gli accordi di programma
Art. 13.  F.U.A.L. e Fondo per le Province
Art. 14.  Sostegno ai Comuni “virtuosi”
Art. 15.  Fondo a sostegno dei servizi
Art. 16.  Assistenza tecnica alle autonomie locali
Art. 17.  Norma finanziaria
Art. 18.  Norma transitoria
Art. 19.  Pubblicazione


§ 2.3.30 - L.R. 19 settembre 2018, n. 23.

Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)

(B.U. 20 settembre 2018, n. 38)

 

Art. 1. Principi

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli art. 117 e 119 della Costituzione e dello Statuto regionale, nonché dei principi di cui all’art. 118 della Costituzione, adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, adotta misure legislative ed amministrative volte ad assicurare l’adeguamento delle articolazioni del governo locale, quale sistema delle autonomie locali, alle vigenti disposizioni statali in materia ed alle specificità dei singoli territori.

 

     Art. 2. Oggetto

1. La Regione promuove il Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.) nel quadro istituzionale definito dall’articolo 1, dei principi statutari sul conferimento delle funzioni agli enti locali (art. 64), sulla copertura finanziaria delle funzioni conferite (art. 66) e sulla perequazione territoriale (art. 69) e in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative statali e regionali.

 

     Art. 3. Istituzione Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)

1. In attuazione dei principi sulla perequazione territoriale, di cui all’articolo 69 dello Statuto della Regione è istituito il F.U.A.L..

2. Il F.U.A.L. è finanziato annualmente con fondi del bilancio regionale.

 

     Art. 4. Costituzione del F.U.A.L.

1. Il F.U.A.L. è costituito da:

a) Fondo per i comuni al di sotto dei 3000 abitanti;

b) Fondo per i comuni al di sopra dei 3000 abitanti;

c) Fondo per le Città capoluogo di Provincia;

d) Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L. (predissesto);

e) Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del T.U.E.L.;

f) Fondo per l’unione e la fusione dei comuni;

g) Fondo rotativo per la progettazione a favore degli EE.LL.;

h) Fondo per la valorizzazione e accordo di programma;

i) Fondo per le Province;

j) Fondo per contributi straordinari;

k) “Basilicata si progetta” [1].

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio, con propria deliberazione, d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1 e secondo i criteri di cui ai successivi artt. 5,6,7,8,9,10,11,12 e sulla base degli effettivi stanziamenti.

3. La Giunta regionale fissa i criteri di riparto del F.U.A.L. mediante delibera di Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, tenendo conto della natura giuridica della spesa.

 

     Art. 5. F.U.A.L. e Fondo per i comuni al di sotto dei 3000 abitanti

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo di coesione per i comuni sotto i 3000 abitanti.

2. Sono beneficiari del Fondo di Coesione Interna i Comuni che, all’ultimo censimento ISTAT, non superano i 3000 abitanti di popolazione.

3. I criteri di riparto dei contributi in favore dei Comuni beneficiari sono stabiliti dall’art. 3 della Disciplina del Fondo approvata dal Consiglio regionale con delibera di Consiglio regionale n. 354/2012.

 

     Art. 6. F.U.A.L. e Fondo per i comuni al di sopra dei 3000 abitanti

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per comuni al di sopra dei 3000 abitanti.

2. Sono beneficiari del presente Fondo i Comuni che, all’ultimo censimento ISTAT, superano i 3000 abitanti di popolazione.

3. Il riparto dei contributi in favore dei Comuni beneficiari avviene sulla base di criteri da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI e che tengano presente delle funzioni sovracomunali nei comparti della scuola, della sanità, della giustizia o quali sedi di uffici di enti pubblici provinciali, regionali e nazionali.

 

     Art. 7. F.U.A.L. e Fondo per i Comuni capoluogo di Provincia

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per i Comuni capoluogo di Provincia.

2. Sono beneficiari del presente Fondo i Comuni capoluogo di provincia di Potenza e Matera in quanto comuni ospitanti servizi sovracomunali e di prossimità.

3. Il riparto dei contributi in favore dei Comuni capoluogo di provincia di Potenza e Matera avviene sulla base di criteri da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI che tengano presente delle funzioni sovracomunali nei comparti della scuola e dell’università, della sanità, della giustizia o quali sedi di uffici di enti pubblici provinciali, regionali e nazionali.

 

     Art. 8. F.U.A.L. e Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L.

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per gli EE.LL. in stato di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L..

2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. che hanno avviato le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ed il cui piano sia stato approvato dagli organismi consiliari competenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e subordinatamente all’approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3 del T.U.E.L..

3. Per il risanamento finanziario degli enti locali di cui al comma 2, la Regione può erogare un’anticipazione a valere sul Fondo di cui al comma 1 e, con apposita delibera di Giunta regionale, individua:

a) gli enti locali aventi diritto all’anticipazione e le modalità di accesso al Fondo;

b) i criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione;

c) le modalità per la concessione dell’anticipazione;

d) il piano di riparto tra gli EE.LL..

4. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunga regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI.

 

     Art. 9. F.U.A.L. e Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto ai sensi dell’art. 244 del T.U.E.L.

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per gli EE.LL. in stato di dissesto per concorrere al superamento delle criticità finanziarie conseguenti allo stato di dissesto dichiarato.

2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del T.U.E.L..

3. Per il risanamento finanziario degli enti locali di cui al comma 2, la Regione può erogare un’anticipazione a valere sul Fondo di cui al comma 1 e, con apposita delibera di Giunta regionale, individua:

a) gli enti locali aventi diritto all’anticipazione e le modalità di accesso al Fondo;

b) i criteri per la determinazione dell’importo massimo dell’anticipazione;

c) le modalità per la concessione dell’anticipazione;

d) il piano di riparto tra gli EE.LL..

4. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI.

 

     Art. 10. F.U.A.L. e Fondo per le Unioni e le fusione dei comuni [2]

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per incentivare e/o supportare l’attività di avvio delle Unioni o fusioni dei Comuni, ai sensi del T.U.E.L. e della L. n. 56/2014, e per l’esercizio della gestione associata di funzioni e servizi delle stesse.

2. Per l’anno 2020, al fine di sostenere l’avvio e la costituzione delle Unioni dei Comuni si procede alla ripartizione degli stanziamenti di bilancio con delibera di Giunta regionale e sulla base di richiesta delle stesse Unioni con priorità per gli enti già costituiti e con funzioni associate.

3. A partire dall’anno 2021 per il riparto di contributi alle Unioni di Comuni si applicano i seguenti requisiti di incentivazione di cui all’art.3 dell’Intesa n.936/2006 e ss.mm.e ii. tra Governo, Regione, Province autonome ed Enti locali, ai sensi dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131:

a) gli incentivi non abbiano limiti temporali di durata;

b) il numero e la tipologia delle gestioni associate nonché la popolazione;

c) le forme di premialità per le Unioni che hanno associato almeno due delle seguenti funzioni: gestione tributi ed entrate; ufficio tecnico per implementare la capacità progettuale anche finalizzata alla progettazione Comunitaria; forme di condivisione delle infrastrutture scolastiche con particolare riferimento alla rete internet ed alla possibilità di agevolare lezione a distanza con tutor.

4. I contributi di cui al comma 3, sono erogati con delibera di Giunta regionale ed a seguito di richiesta documentata e motivata delle Unioni dei Comuni per le funzioni associate effettivamente attivate e per programmi organici di avvio dell’associazione delle funzioni.

5. I contributi sono concessi entro i limiti degli stanziamenti e dei tempi previsti dalle leggi di bilancio entro l’anno finanziario di riferimento.

6. La Regione, ai fini del processo di costituzione delle Unioni, pone in essere azioni di affiancamento e di supporto alle Unioni dei Comuni attraverso proprie risorse umane e strumentali, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

7. Gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati, a regime, in euro 200.000,00 sono assicurati per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione 18, Programma 01” del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 della Regione Basilicata.

8. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con la legge di approvazione del Bilancio regionale.

 

     Art. 11. F.U.A.L. e Fondo rotativo per la progettazione ambientale a favore degli EE.LL. [3]

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo rotativo per la predisposizione di progettualità da parte degli enti locali che, in forma singola o associata, realizzano interventi finalizzati alla tutela ambientale, attraverso attività di prevenzione e gestione ottimale dei rischi connessi al cambiamento climatico, nonché finalizzati all’efficientamento e alla sostenibilità ambientale delle fonti energetiche al fine di favorire una più bassa emissione di carbonio.

2. Sono beneficiari del presente Fondo gli EE.LL. in forma singola e/o associata.

3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI.

 

     Art. 11 bis. F.U.A.L. e Fondo rotativo “Basilicata si Progetta” a favore degli Enti Locali [4]

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo Rotativo – Basilicata si Progetta – finalizzato alla predisposizione e alla realizzazione, da parte degli Enti Locali, di una banca progetti di fattibilità tecnico-economica o definitivi di opere pubbliche, da candidare per il finanziamento in applicazione di disposizioni regionali, statali e dell’Unione Europea. Gli Enti Locali destinatari del Fondo rotativo non possono utilizzarlo per una destinazione diversa né per il pagamento degli incentivi di cui all’art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) del D. Lvo 50/2016 e s.m.i. [5].

2. Sono beneficiari del Fondo di cui al presente articolo gli Enti Locali in forma singola e/o associata.

3. Il riparto dei contributi di cui al comma 1 è stabilito secondo la tabella allegata.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge istitutiva del F.U.A.L. Per l’esercizio 2020, mediante lo stanziamento di un importo massimo di euro 3.000.000 da imputare al Programma 01, Missione 18, del Bilancio di previsione.

 

     Art. 12. F.U.A.L. e Fondo per gli accordi di valorizzazione e gli accordi di programma

1. Il F.U.A.L. è costituito da un Fondo per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica attraverso Accordi di Valorizzazione ai sensi dell’art.112 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., e da un Fondo per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento attraverso Accordi di Programma ai sensi dell’art. 34 del T.U.E.L. a valere sulle risorse dedicate, sia nazionali che europee, del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.

2. Al fondo di cui al comma 1 vanno stralciate le risorse destinate con delibera di Giunta regionale n. 53/2017 alle Aree Interne individuate con delibera di Giunta regionale n. 489/2015.

3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI.

 

     Art. 13. F.U.A.L. e Fondo per le Province

1. Il F.U.A.L. è costituito dal Fondo per le Province.

2. Sono beneficiari del presente Fondo le Province di Potenza e di Matera.

3. I criteri di riparto dei contributi di cui al comma 1 sono da stabilirsi con apposita delibera di Giunta regionale d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali e l’UPI.

 

     Art. 14. Sostegno ai Comuni “virtuosi”

1. Al fine di sostenere le buone pratiche e la gestione efficiente degli Enti locali sono concessi contributi ai Comuni “virtuosi” in misura non inferiore al 20% dell’importo annuale del fondo.

 

     Art. 15. Fondo a sostegno dei servizi

1. Al fine di consentire la copertura di particolari ed imprevisti oneri, scaturenti dall’esercizio di servizi pubblici essenziali, è possibile concedere contributi straordinari, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, l’UPI e l’ANCI.

 

     Art. 16. Assistenza tecnica alle autonomie locali

1. Al fine di supportare complessi processi organizzativi, gestionali, di programmazione, pianificazione e/o progettazione è possibile concedere agli EE.LL. qualificata e specifica assistenza.

 

     Art. 17. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con l’art. 7 della L.R. n. 8/2018 (Legge di Stabilità Regionale 2018).

 

     Art. 18. Norma transitoria

1. Nelle more dell’istituzione del Consiglio delle Autonomie locali, previsto dall’art. 78 dello Statuto della Regione Basilicata, si procede con l’intesa con l’UPI e l’ANCI.

 

     Art. 19. Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 2020, n. 25.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 2020, n. 25.

[3] Rubrica così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 2020, n. 25.

[4] Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 2020, n. 25.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 2021, n. 27.