§ 2.12.69 - L.R. 24 luglio 2018, n. 25.
Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:24/07/2018
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Misure in favore degli ex lavoratori del polo tessile
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.12.69 - L.R. 24 luglio 2018, n. 25.

Misure in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana.

(B.U. 26 luglio 2018, n. 35)

 

Art. 1. Misure in favore degli ex lavoratori del polo tessile

1. È autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 2.315.000 per l'attuazione di un programma di interventi in favore degli ex lavoratori del polo industriale tessile di Ottana, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione delle rispettive società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, con riferimento agli anni 2016 e 2017, che abbiano presentato istanza di concessione della mobilità in deroga completa della relativa documentazione secondo le disposizioni dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del 27 marzo 2017, e che si trovino in una situazione di ridotta occupazione successiva al licenziamento (missione 15 - programma 03 - titolo 1). Il programma consente ai lavoratori di fruire alternativamente di una delle seguenti misure:

a) concessione di un contributo economico una tantum a compensazione della ridotta rioccupazione successiva al licenziamento;

b) partecipazione a interventi di politica attiva del lavoro;

c) impiego nei cantieri di cui all'articolo 29, comma 36, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015).

1 bis. Tra i beneficiari degli interventi di cui al comma 1 sono ricompresi i 36 lavoratori inizialmente esclusi [1].

2. Con deliberazione della Giunta regionale, approvata entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle misure previste nel comma 1.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.315.000 per l'anno 2018, si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018) iscritte per l'anno 2018 in conto della missione 15 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2018-2020.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.