§ 1.3.176 - L.R. 2 agosto 2018, n. 29.
Disposizioni in materia di personale della categoria "assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:02/08/2018
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Istituzione lista a esaurimento assuntori
Art. 2.  Piano di utilizzo presso l'ARST
Art. 3.  Processo di inserimento
Art. 4.  Norma finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 1.3.176 - L.R. 2 agosto 2018, n. 29.

Disposizioni in materia di personale della categoria "assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad esaurimento assuntori".

(B.U. 9 agosto 2018, n. 37)

 

Art. 1. Istituzione lista a esaurimento assuntori

1. Presso l'ARST è istituita la lista regionale ad esaurimento del personale assuntori con contratto triennale ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) e della legge 3 febbraio 1965, n. 14 (Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione).

2. Fanno parte della lista i soggetti che alla data della sua istituzione ricoprono l'incarico di assuntore svolgendo le mansioni presso le linee ferroviarie del trasporto pubblico locale della Sardegna gestite dall'ARST.

2 bis. In casi particolari e laddove le necessità operative lo consentano, i lavoratori di cui all'articolo 1 possono essere adibiti anche ad altre mansioni non complementari e non connesse al profilo professionale di "assuntore", compatibili con lo stato psico-fisico del lavoratore accertato a seguito della visita di idoneità lavorativa, in posizioni lavorative utili ai processi produttivi aziendali, nel rispetto dei contratti di servizio stipulati ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili [1].

 

     Art. 2. Piano di utilizzo presso l'ARST

1. L'ARST predispone un piano di utilizzo del personale iscritto alla lista ad esaurimento. Il piano di utilizzo prevede l'inserimento degli iscritti alla lista nell'azienda ARST.

2. Il piano di utilizzo prevede le mansioni a cui destinare il personale, che devono rispettare il profilo professionale specifico del singolo operatore. Tali mansioni possono consistere nella medesima attività precedentemente svolta dal personale o in altre mansioni ad essa complementari e connesse.

 

     Art. 3. Processo di inserimento

1. L'ARST inserisce nel proprio organico il personale iscritto nella lista di cui all'articolo 1, fino al suo esaurimento, e comunica i parametri necessari per selezionare i soggetti iscritti alla lista ad esaurimento aventi priorità nell'inserimento nella sua dotazione organica [2].

2. Il personale inserito nella struttura aziendale dell'ARST mantiene il medesimo profilo professionale precedente all'inserimento e acquisisce il livello retributivo del profilo professionale dell'ente di nuova acquisizione.

 

     Art. 4. Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse stanziate per tali fini nel bilancio interno dell'ARST.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma aggiunto dall'art. 99 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 11 gennaio 2019, n. 1.